Author: Chiara Milano
Committee: Banking & Insurance and Financial Authorities Committee
Date: 10/01/2026
Introduzione
In un contesto di crescente integrazione economica e finanziaria globale, i sistemi di trasferimento di valore (Informal Value Transfer Systems – IVTS) hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella circolazione transnazionale dei capitali. L’intensificarsi degli scambi commerciali, l’innovazione finanziaria e l’integrazione dei mercati hanno posto nuove sfide, contribuendo ad ampliare notevolmente il volume mondiale delle transazioni transfrontaliere, favorendo lo sviluppo di canali di trasferimento del valore che sfuggono ai tradizionali schemi di regolazione giuridica e finanziaria.
È proprio in questo spazio di crescente interconnessione che, accanto ai circuiti bancari ufficiali, sottoposti a stringenti controlli, obblighi di trasparenza e meccanismi di vigilanza,[1] operano reti informali in grado di trasferire risorse oltre i confini statali con estrema rapidità, discrezione e un’elevata capacità di adattamento, che sono comunemente definiti sistemi di underground banking.
Tali reti non costituiscono un fenomeno contingente o marginale, bensì una realtà strutturale dei flussi finanziari globali. Esse affondano le proprie radici in pratiche storiche di trasferimento di valore sviluppatesi in contesti caratterizzati dall’assenza o dall’inefficienza del sistema bancario formale, integrandosi in maniera camaleontica ai diversi contesti socio-economici e modellandosi sulle dinamiche della globalizzazione e sull’intensificarsi degli scambi commerciali.
Questa continuità storica spiega l’ambivalenza del fenomeno, che si colloca in una zona grigia: da un lato funzionale a esigenze economiche legittime, dall’altro potenzialmente strumentale a condotte illecite. Basati su relazioni fiduciarie, reti etniche e meccanismi di compensazione non formalizzati, tali circuiti si collocano strutturalmente al di fuori dei presupposti degli strumenti giuridici tradizionali, in particolare dell’architettura europea di prevenzione antiriciclaggio,[2] determinando una falla nel sistema.
In questo quadro, le reti di underground banking di matrice cinese emergono come una delle espressioni più strutturate e transnazionali del fenomeno, la cui operatività, fondata sul capitale fiduciario e su un’appartenenza comunitaria estremamente solida, ha trovato nel contesto europeo un terreno particolarmente favorevole.
Alla luce di tali elementi, l’underground banking non può essere ricondotto esclusivamente a una problematica di antiriciclaggio, ma deve essere inquadrato come una minaccia sistemica al corretto funzionamento del mercato interno e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In tale prospettiva, il ruolo della Procura europea (EPPO) assume una rilevanza centrale nel contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria transnazionale, pur restando condizionato da limiti strutturali e competenziali che impongono una riflessione di natura sovranazionale.
Profili definitori
Il profilo definitorio dell’underground banking è caratterizzato da una marcata ambiguità semantica e concettuale, dovuta soprattutto all’estraneità al linguaggio giuridico comune e al dibattito politico di tale espressione.
Con l’espressione underground banking – letteralmente sistemi sotterranei – si fa riferimento a una categoria ampia e non unitaria, utilizzata per descrivere una pluralità di meccanismi informali di intermediazione e trasferimento di valore che operano parallelamente, e generalmente in maniera indipendente, dal sistema bancario formale.
La natura eterogenea del fenomeno si riflette nella pluralità di denominazioni adottate in ambito dottrinale e istituzionale, spesso utilizzate in modo funzionalmente intercambiabile. Tali circuiti sono stati qualificati come sistemi di rimesse alternativi – alternative remittance systems – dalla Financial Action Task Force già alla fine degli anni Novanta[3]; come sistemi informali di trasferimento di fondi – informal funds transfer systems – nei documenti della World Bank e del International Monetary Fund (FMI)[4], nonché come sistemi informali di trasferimento di valore – informal value transfer systems – nei report del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)[5].
In dottrina[6], tali pratiche sono più correttamente ricondotte, sulla base del loro profilo funzionale, alla categoria degli Informal Value Transfer Systems (IVTS), ossia reti o meccanismi capaci di trasferire valore senza ricorrere a circuiti finanziari regolamentati.
Origini storiche e matrici culturali dell’underground banking
Storicamente le esigenze che sottendono i sistemi informali si sono manifestate soprattutto in contesti nei quali l’accesso ai servizi finanziari formali risultava limitato, inefficiente o del tutto assente, proprio per colmare tale esigenza.
Questi nascono, dunque, in un contesto di assenza del dato normativo, anche se la ricerca e la scoperta delle regole fattuali del sistema giuridico informale è sicuramente agevolata dal confronto con fattispecie e regole del corrispondente sistema formale, nella misura in cui questo non è alieno alla realtà giuridica effettuale delle operazioni di pagamento e dei sistemi di pagamento informale[7].
Tali meccanismi rappresentano soluzioni storicamente consolidate a bisogni economici primari, quali la sicurezza degli scambi, la mobilità dei capitali e il sostegno delle reti familiari e commerciali in contesti transnazionali. Il tratto comune di queste esperienze è rappresentato dal ricorso a reti fiduciarie. Dunque, la struttura tipica caratterizzante i sistemi di trasferimento informali di denaro è quella delle antiche “reti sociali”: si parla di reti di persone connesse tra loro da rapporti di tipo personale, quale parentela, amicizia, origine comune e, soprattutto, fiducia e conseguente lealtà e solidarietà reciproca[8].
In questa prospettiva, il trasferimento di valore non si realizza attraverso il movimento materiale del denaro, bensì mediante la circolazione dell’obbligazione e la compensazione interna tra intermediari fiduciari. Si assiste, dunque, a una vera e propria sublimazione del rapporto giuridico-economico: l’obbligazione di pagamento permane, ma viene sottratta alla formalizzazione documentale e affidata a meccanismi di autoregolamentazione sociale, fondati sulla fiducia e sul rischio di esclusione della rete. Tale modello, lungi dall’essere incompatibile con l’economia moderna, si è dimostrato straordinariamente resiliente e adattabile, sopravvivendo e integrandosi mimeticamente nei diversi contesti storici ed economici.
Dalla hawala al fei qian: modelli storici e continuità funzionale
Tra le esperienze storicamente più significative si colloca il sistema hawala, la cui importanza è tale che l’espressione “hawala services” viene utilizzata da organismi internazionali, quali la Banca mondiale e la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), per individuare in generale la relativa tipologia di servizi di rimessa[9].
Le sue origini vengono comunemente ricondotte all’Asia meridionale e al Medio Oriente, dove, in epoca pre-bancaria, svolgevano la funzione di strumenti di regolazione dei pagamenti commerciali e di trasferimento di valore.
Nel dettaglio, la nascita del sistema hawala può essere ricondotta alla prassi mercantile sviluppatasi in età medievale lungo le principali rotte di scambio commerciale[10].
In tale prospettiva, hawala non nasce come strumento di elusione normativa né come meccanismo intrinsecamente illecito, quanto piuttosto come meccanismo funzionale e socialmente legittimato, che costituiva e costituisce in molti casi l’unica o la più efficace opzione disponibile per le popolazioni locali che necessitano di servizi bancari[11].
Un modello strutturalmente omologo si rinviene nel sistema cinese del Fei Qian, letteralmente “denaro volante”, le cui origini risalgono al tempo della dinastia T’ang (618-907), durante la quale l’attività economica conobbe una fase di straordinaria prosperità, a tal punto da risultare necessaria la predisposizione di un meccanismo idoneo a trasferire fondi e regolare pagamenti. Infatti, originariamente il sistema Fei Qian era del tutto lecito in quanto contribuiva ad assicurare all’erario la riscossione dei tributi[12], riducendo i rischi legati al trasporto fisico del denaro.
Anche in questo caso, il trasferimento del valore avveniva mediante certificazioni e compensazioni interne, riducendo i rischi connessi al trasporto fisico del denaro.
Una caratteristica peculiare del fei qian risiede nel suo originario ambito di operatività esclusivamente nazionale. Tuttavia, a partire dall’inizio del XIX secolo, con l’intensificarsi dei fenomeni migratori e la necessità di assistere economicamente i familiari emigrati all’estero, iniziò ad assumere un volto sempre più transnazionale[13], grazie alla costituzione di una solida rete fiduciaria di persone, nota come guanxi (“connessione di persone”)[14].
Un’analisi comparata di hawala e fei qian consente di cogliere una continuità funzionale profonda tra sistemi sviluppatesi in contesti culturali e geografici diversi: in entrambi i casi, il trasferimento informale di valore si fonda su reti sociali dense, su meccanismi di compensazione e su un’elevata capacità di adattamento alle condizioni economiche e normative. Proprio questa continuità storica contribuisce a spiegare l’ambivalenza strutturale dell’underground banking contemporaneo, che si presenta come fenomeno funzionalmente neutro, potenzialmente idoneo tanto a soddisfare esigenze economiche lecite quanto ad essere strumentalizzato per finalità illecite[15].
Dal fei qian al modello cinese attuale: evoluzione storica e funzionamento contemporaneo
Il fei qian, pur avendo origini storicamente lecite e una funzione di sussidio statale in materia tributaria[16], è stato nel tempo oggetto di strumentalizzazione da parte di organizzazioni criminali, che ne hanno sfruttato le caratteristiche strutturali per il trasferimento occulto di beni e valori illeciti, mimetizzati all’interno dell’elevato volume di operazioni giornaliere di trasferimento, da e verso la Cina[17].
Oltre al fei qian, si sono sviluppati in Cina altri sistemi di rimessa informale, come l’hui k’uan, che, a differenza del fei qian nasce proprio con finalità illecite, essendo legato alle pericolose triadi cinesi per riciclare il denaro[18].
Le ragioni che hanno incrementato in Cina la presenza di diversi modelli di rimesse informali di denaro sono state dettate dall’adozione di forti politiche economiche di carattere restrittivo da parte delle autorità statali cinesi alla popolazione (es. limitazioni quantitative all’utilizzo delle valute legali e limiti annuali per operazioni bancario-finanziarie in uscita). Ciò ha determinato, specialmente negli ultimi anni, un incremento della domanda di servizi informali di trasferimento di valore[19]. Tali misure, pur perseguendo effetti di stabilità macroeconomica e di controllo dei flussi finanziari, hanno prodotto effetti di spiazzamento, incentivando il ricorso a sistemi informali percepiti come più flessibili, rapidi e meno esposti a vincoli regolatori.
La proliferazione di questi modelli informali non si limita alla dimensione storica o normativa, ma si manifesta in specifiche pratiche operative che mostrano come l’underground banking cinese contemporaneo agisca come un vero e proprio sistema parallelo di trasferimento di valore. In diverse indagini condotte dalle autorità italiane[20], tali reti sono state descritte come strutture in grado di ricevere denaro contante da clienti locali – spesso collegati a imprese commerciali o comunità etniche – e di restituire l’equivalente in valuta estera o in altra giurisdizione in modo virtuale, aggirando il sistema bancario regolamentato e le corrispondenti norme antiriciclaggio[21].
Nella pratica, l’operatore di una filiale clandestina incassa somme, registra l’operazione e, in cambio di una commissione, organizza la compensazione con un corrispondente agente all’estero, che eroga il controvalore al beneficiario designato, senza che il denaro fisico attraversi le barriere formali del sistema finanziario internazionale[22].
In altri casi, i profitti illeciti frutto di frodi fiscali, evasione o riciclaggio sono transitati attraverso reti di società “cartiere” e fatture false, per poi essere trasferiti all’estero tramite una catena di conti, appoggiandosi ad operatori di underground banking per occultare la provenienza reale dei fondi e bypassare i controlli AML/CTF[23].
Queste modalità operative sfruttano la combinazione di opacità informativa, uso di intermediari fidati all’interno di comunità di migranti, e strumenti di trasferimenti alternativi alle banche formali per rendere difficoltosa la tracciabilità delle transazioni e la ricostruzione del flusso finanziario da parte delle autorità nazionali e sovranazionali. Tale modello non solo facilita il trasferimento di capitali leciti a costi generalmente inferiori rispetto a quelli dei circuiti bancari tradizionali, ma crea anche vulnerabilità che possono essere strumentalizzate per finalità illecite, contribuendo ad alimentare schemi di riciclaggio e frodi fiscali su scala internazionale.
Impatto sul sistema finanziario europeo
Nel contesto dell’Unione europea, l’operatività dei sistemi di trasferimento di valore informali produce effetti che non si esauriscono nel rischio della commissione di singole condotte criminali. L’impatto prodotto è, piuttosto, sistemico, considerando che questi circuiti collidono con l’assetto del mercato unico e l’architettura della tracciabilità su cui esso si fonda, incidendo negativamente sulla libera circolazione dei capitali.
Il fenomeno risulta, inoltre, difficilmente conciliabile con l’architettura del quadro europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si regge sull’identificabilità dei soggetti, la tracciabilità delle operazioni e la conservazione delle informazioni e circolazione dell’intelligence finanziaria tra autorità[24]. È proprio rispetto a tali pilastri che i sistemi informali dimostrano la loro competitività funzionale, offrendo rapidità, capillarità e riduzione dei costi informativi, a fronte, tuttavia, di significative esternalità negative.
Tra le principali conseguenze dei sistemi di underground banking si annovera l’aumento dell’opacità transfrontaliera, incompatibile con la logica della tracciabilità, nonché la distorsione concorrenziale e l’alimentazione di economie criminali che incidono sul mercato interno e sugli interessi finanziari dell’Unione. L’impatto prodotto a livello europeo si estrinseca anche nella contaminazione del circuito formale e nell’emersione dei limiti dell’azione nazionale, alla cui evidenza consegue la necessità di una risposta sovranazionale coerente[25].
In tale prospettiva, l’opacità non si esaurisce in una difficoltà di accertamento ex post delle singole operazioni, ma assume la fisionomia di una vulnerabilità strutturale del mercato interno, incidendo sulla qualità e sulla disponibilità delle informazioni che costituiscono il presupposto stesso del funzionamento del sistema europeo di prevenzione.
Il ruolo dell’EPPO nel contrasto al fenomeno
L’emersione dei limiti strutturali dell’azione nazionale nel contrasto ai sistemi di underground banking, evidenziata dall’impatto sistemico che tali circuiti producono sul mercato interno e sull’architettura AML/CFT dell’Unione, impone l’adozione di strumenti capaci di operare su una dimensione sovranazionale. È in questa prospettiva che si colloca l’intervento della Procura europea, quale risposta istituzionale alla frammentazione delle competenze repressive e alla crescente transnazionalità delle condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
Istituita con la finalità primaria di tutelare il bilancio dell’Unione e delle sue istituzioni, la Procura europea esercita una competenza diretta in relazione ai reati che incidono sugli interessi finanziari europei, tra i quali assume rilievo anche il riciclaggio di denaro, nella misura in cui esso si pone come condotta strumentale o connessa a tali fattispecie[26]. La centralità del riciclaggio nel funzionamento delle economie criminali contemporanee risiede, infatti, nella sua capacità di reimmettere capitali illeciti nei circuiti economici leciti, alterando le dinamiche concorrenziali, compromettendo la trasparenza dei flussi finanziari e rafforzando strutture criminali dotate di elevata capacità organizzativa e finanziaria.
Rispetto a tale scenario, l’EPPO si distingue dagli altri organismi europei di cooperazione giudiziaria e di polizia per la possibilità di condurre direttamente indagini penali e di esercitare i propri poteri investigativi, tramite i procuratori europei delegati, sull’intero territorio degli Stati membri aderenti[27]. Tale caratteristica risulta particolarmente rilevante con riferimento ai fenomeni di riciclaggio e di underground banking, che presentano un intrinseco carattere transfrontaliero e che difficilmente possono essere efficacemente contrastati mediante interventi frammentati su base nazionale.
I più recenti dati sull’operatività della Procura europea mostrano come il riciclaggio di denaro occupi uno spazio sempre più rilevante nell’attività investigativa dell’ufficio. Nel corso del 2024, un numero significativo di procedimenti ha riguardato fattispecie di money laundering, confermando una tendenza all’incremento costante di tali indagini nel tempo[28]. Tale evoluzione evidenzia come l’efficacia dell’azione dell’EPPO risulti strettamente connessa alla capacità di operare all’interno di un sistema di cooperazione multilivello, fondato sullo scambio strutturato di informazioni e sull’integrazione delle competenze investigative.
In questa prospettiva, assume un ruolo centrale il coordinamento con gli altri attori istituzionali coinvolti nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, sia a livello europeo sia nazionale[29]. In particolare, la collaborazione con organismi quali Eurojust, Europol e OLAF, nonché con le unità di informazione finanziaria degli Stati membri, rappresenta un elemento essenziale per intercettare flussi finanziari illeciti caratterizzati da elevata complessità e dimensione transnazionale.
Conclusioni
In conclusione, l’analisi dei sistemi di underground banking, con particolare riferimento al modello di matrice cinese, mostra come tali meccanismi non costituiscano meri strumenti alternativi di valore, bensì fattori strutturali di vulnerabilità per il mercato interno e per l’architettura europea di prevenzione del riciclaggio. La capacità, di cui tali sistemi sono dotati, di operare in spazi opachi e transnazionali mette in luce i limiti di approcci repressivi frammentati e conferma la necessità di strumenti di enforcement sovranazionali. In questo quadro, la Procura europea emerge come un attore imprescindibile per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, non solo in funzione repressiva, ma anche quale snodo istituzionale capace di ricomporre le fratture informative e operative che tali fenomeni sfruttano. L’effettività del contrasto dipenderà, tuttavia, dalla capacità di integrare l’azione dell’EPPO in una strategia multilivello, fondata su cooperazione, condivisione informativa e adattamento continuo agli sviluppi delle economie criminali transnazionali.
BIBLIOGRAFIA
Fonti istituzionali e rapporti
– Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), 1998–1999 Report on Money Laundering Typologies, Paris, 1999, p. 15.
– World Bank – International Monetary Fund, Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System, Washington D.C., World Bank, 2003, p. 10.
– Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Informal Value Transfer System, FinCEN Advisory, Issue n. 33, Washington D.C., U.S. Department of the Treasury, 2003, p. 1.
– Committee on Payment and Settlement Systems – World Bank – Bank for International Settlements, General Principles for International Remittance Services, BIS, Basel.
– Commissione europea, Relazione sulla valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, COM(2022) 554 final.
– GAFI (Groupe d’Action Financière), National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, consultabile online: https://www.fatf-gafi.org/en/documents/news/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html
Fonti normative
– Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, che istituisce una cooperazione rafforzata sulla Procura europea.
– Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione (Direttiva PIF).
– Regolamento (UE) 2024/1624, Regolamento antiriciclaggio (AMLR).
– Direttiva (UE) 2024/1640, VI Direttiva antiriciclaggio.
– Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l’Autorità AMLA.
– Banca d’Italia – UIF, Normativa antiriciclaggio, consultabile online: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
– European Public Prosecutor’s Office, Annual Report 2024, consultabile online: https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/index.html
– European Public Prosecutor’s Office, Annual Report 2023, consultabile online: https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-06/EPPO%20Annual%20Report%202023%20PDF_IT.pdf
Letteratura scientifica
– Alpa, G., Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, il Mulino, 2018.
– Barberini, D., Informal Funds Transfer Systems. I sistemi di trasferimento informale di denaro. I sistemi IFTS minori, in Antiriciclaggio & Compliance, sezione Approfondimenti, 2023.
– Moliterni, F., I sistemi di pagamento informali. Fra rimesse di denaro e contratto di rete, in Contratti e commercio internazionale, cit., p. 69.
– Passas, N., Informal Value Transfer Systems and Criminal Activities, WODC – Ministry of Justice, The Hague, 2005.
– Passas, N., Informal Value Transfer Systems, Terrorism and Money Laundering. A Report to the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, November 2003.
– Passas, N., Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations: A Study into So-Called Underground Banking Networks.
– Passas, N. – Hsu, S. – Li, J., Development and Legitimacy of Chinese Informal Finance, in The Pacific Review, Vol. 25, No. 4, September 2012.
– Purcell, V., The Chinese in Southeast Asia, Oxford, Oxford University Press, 1951.
Fonti online e articoli specialistici
– Antiriciclaggio & Compliance, Le banche clandestine cinesi in Italia: come operano, marzo 2024, consultabile online: https://www.antiriciclaggiocompliance.it/le-banche-clandestine-cinesi-in-italia-come-operano
– Kriptia, Denaro volante e banche clandestine: come un’antica tecnica esattoriale cinese è diventata un elemento cruciale del riciclaggio globale, 25 dicembre 2025, consultabile online: https://www.kriptia.com/denaro-volante-e-banche-clandestine-come-unantica-tecnica-esattoriale-cinese-e-diventata-un-elemento-cruciale-del-riciclaggio-globale/
– Pagani, G., L’underground banking cinese: nuova sfida per EPPO, 12 giugno 2025, consultabile online: https://www.steppo-eulaw.com/2025/06/12/lunderground-banking-cinese-nuova-sfida-per-eppo/
– Corriere del Veneto, Vicenza, riciclati oltre 100 milioni di euro con una banca clandestina: 13 arresti e sequestri, 19 marzo 2024, consultabile online: https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/vicenza/cronaca/24_marzo_19/vicenza-riciclati-105-milioni-di-euro-con-una-banca-clandestina-13-arresti-e-sequestri-5d1d51de-9162-4d97-85a0-50e0f6e78xlk.shtml
[1] Il coordinamento e la cooperazione, sempre maggiori, che caratterizzano i Paesi appartenenti all’Unione europea richiede inevitabilmente un’armonizzazione anche dal punto di vista del sistema di vigilanza finanziaria. È stato, infatti, introdotto un sistema di norme prudenziali armonizzate (il c.d. single rulebook), le quali hanno un effetto diretto negli Stati membri dell’Unione europea, senza necessità di atti nazionali di recepimento. Nel 2010 è stato istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), consistente in una rete che comprende l’European Systemic Risk Board (ESRB), con competenze in materia di vigilanza macroprudenziale, e dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV), operanti nei tre settori-chiave: l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pension Authority, EIOPA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e dal loro comitato congiunto. In aggiunta, compongono il SEVIF anche le autorità nazionali dei singoli Stati membri. L’unione bancaria dell’eurozona si fonda su un sistema accentrato di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie. Dal 2014 la vigilanza è esercitata congiuntamente dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali attraverso il Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM): la BCE supervisiona direttamente le banche significative, mentre gli altri istituti restano sotto il controllo nazionale secondo gli indirizzi della BCE, che può comunque intervenire assumendo la vigilanza diretta. Nell’ambito dell’Unione bancaria, la Banca d’Italia partecipa al processo decisionale del Meccanismo di vigilanza unico, contribuendo all’armonizzazione delle prassi di supervisione tra i Paesi aderenti. Accanto alla vigilanza, dal 2016 opera il Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM), che disciplina in modo uniforme la gestione delle crisi bancarie tramite un’autorità centrale europea (il Comitato di risoluzione unico o Single Resolution Board, SRB) o le autorità di risoluzione nazionali, e, se necessario, mediante un fondo di risoluzione finanziato dal settore bancario, alimentato dai contributi versati dalle banche stesse.
[2] La cornice legislativa antiriciclaggio europea si fonda su un impianto preventivo armonizzato, recepito dagli ordinamenti nazionali, che attribuisce un ruolo centrale ai soggetti obbligati e alle autorità di intelligence finanziaria. Essa si fonda sull’approccio basato sul rischio (risk-based approach), sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul sistema di segnalazione delle operazioni sospette alle Financial Intelligence Units (FIU).
Tale architettura presuppone l’esistenza di intermediari formalmente inseriti nel circuito finanziario regolamentato, di rapporti giuridici identificabili e di operazioni riconducibili a canali monitorabili. I sistemi di underground banking, fondati su relazioni fiduciarie, reti etniche e commerciali transnazionali e meccanismi di compensazione informale, si collocano invece strutturalmente al di fuori di tali presupposti, eludendo i meccanismi su cui si fonda il sistema europeo di prevenzione del riciclaggio.
[3] Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), 1998–1999 report on money laundering typologies, Paris, 1999, p. 15.
[4] WORLD BANK – INTERNATIONAL MONETARY FUND, Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System, Washington D.C., World Bank, 2003, p. 10: “different terms are used to describe informal funds transfer systems, including “alternative remittance systems”, “underground banking”, “ethnic banking”, and “informal value transfer system”. This study purposely uses the term “informal funds transfer systems” for four basic reasons. First, in some jurisdictions, these systems are the dominant means by which financial transfers are conducted and therefore cannot be referred to as “alternative” remittance systems. Second, in some communities, informal funds transfer service providers operate openly-with or without government recognition; thus this cannot be referred to as “underground.” Third, the use of these mechanisms is often cross-cultural and multi-ethnic, thus the term ethnic banking is overly restrictive. Finally, IFT better captures the sense and nature of financial transfers akin to conventional banking that are of primary interest.”
[5] Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Informal Value Transfer System, FinCEN Advisory, Issue n.33, Washington D.C., U.S Department of the Treasury, 2003, p.1.
[6] PASSAS N., Informal value transfer systems, terrorism and money laundering. A report to the national institute of justice, in U.S. Department of Justice, November 2003.
[7] MOLITERNI F., I sistemi di pagamento informali. Fra rimesse di denaro e contratto di rete, in Contratti e commercio internazionale, cit., p. 69
[8] Sul concetto di solidarietà, sul suo essere un “rapporto tra eguali (…) che implica reciprocità, cooperazione, difesa contro le aggregazioni esterne” si veda G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, il Mulino, 2018, p. 528 s.
[9] COMMITTEE ON PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS-THE WORLD BANK – BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, General Principles for International Remittance Services, p. 10, nota n. 12
[10] MOLITERNI F., I sistemi di pagamento informali. Fra rimesse di denaro e contratto di rete, in Contratti e commercio internazionale, cit.
[11] PASSAS N., Informal value transfer systems and criminal activities, WODC, 2005, p. 2 ss.
[12] BARBERINI D., Informal Funds Transfer Systems. I sistemi di trasferimento informale di denaro. I sistemi IFTS minori, in Antiriciclaggio & Compliance, sezione Approfondimenti, 2023, p. 279
[13] PASSAS N., Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations; A Study into So-Called Underground Banking Networks, cit., p. 16 e PURCELL V ., The Chinese in Southeast Asia, Oxford, Oxford University Press, 1951
[14] BARBERINI D., Informal Funds Transfer Systems. I sistemi di trasferimento informale di denaro. I sistemi IFTS minori, cit., p. 280
[15] Cfr. PASSAS N., Informal Value Transfer Systems and Criminal Organitations; A Study into So-Called Underground Banking Networks, cit., p. 37
[16] Ibid, p. 16
[17] BARBERINI D., Informal Funds Transfer Systems. I sistemi di trasferimento informale di denaro. I sistemi IFTS minori, cit., p. 280
[18] Ibid
[19] PASSAS N., S. Hsu, J. Li, Development,and legitimacy of Chinese informal finance, in The Pacific Review, Vol. 25, No. 4, September 2012, 495 – 511
[20] Ricordiamo l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza-Comando Provinciale di Vicenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, relativa all’operatività di una rete riconducibile al c.d. metodo della banca sotterranea cinese, attiva nel riciclaggio di denaro contante proveniente da frodi fiscali nel settore dei materiali ferrosi. Le attività investigative hanno stimato la movimentazione di circa 110 milioni di euro mediante almeno 556 viaggi dall’estero verso l’Italia; nel marzo 2024 sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 13 soggetti e sequestri per circa 1,5 milioni di euro. L’indagine ha altresì evidenziato il collegamento con un più ampio sistema transnazionale noto come China Underground Bank. Cfr. https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/vicenza/cronaca/24_marzo_19/vicenza-riciclati-105-milioni-di-euro-con-una-banca-clandestina-13-arresti-e-sequestri-5d1d51de-9162-4d97-85a0-50e0f6e78xlk.shtml
[21] Il nuovo pacchetto antiriciclaggio si regge su tre pilastri: il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento UE 2024/1624), la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2024/1640) e il Regolamento AMLA (Regolamento UE 2024/1620). Tutte le norme applicabili al settore privato sono incluse nel Regolamento Antiriciclaggio, mentre le disposizioni riguardanti le autorità nazionali competenti di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo sono contenute all’interno della Direttiva.
[22] Denaro volante e banche clandestine: come un’antica tecnica esattoriale cinese è diventata un elemento cruciale del riciclaggio globale, Kriptia, 25 dicembre 2025, consultabile su: https://www.kriptia.com/denaro-volante-e-banche-clandestine-come-unantica-tecnica-esattoriale-cinese-e-diventata-un-elemento-cruciale-del-riciclaggio-globale/
[23] Antiriciclaggio & Compliance, Le banche clandestine cinesi in Italia: come operano, marzo 2024, consultabile su: https://www.antiriciclaggiocompliance.it/le-banche-clandestine-cinesi-in-italia-come-operano/
[24] Relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere, COM(2022) 554 final, pp. 2-3; Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (2020/C 164/06) (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 21); COM(2021) 423 final.
[25] La valutazione del rischio in ciascun settore soggetto agli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo è raccomandata dal GAFI, che suggerisce ai singoli paesi di individuare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare misure preventive ad hoc. Cfr. GAFI, National money laundering and terrorist financing risk assessment: https://www.fatf-gafi.org/en/documents/news/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html
[26] Art. 4 co 1, Direttiva (UE) 2017/1371: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato”.
[27] PAGANI G., L’underground banking cinese: nuova sfida per EPPO, 12 giugno 2025, consultabile su: https://www.steppo-eulaw.com/2025/06/12/lunderground-banking-cinese-nuova-sfida-per-eppo/
[28] Nell’ultimo report sull’attività di EPPO, riferito all’anno 2024, i dati riportano 380 casi di riciclaggio oggetto di investigazione da parte della Procura Europea, numero di anno in anno in crescita. I dati sono consultabili su: https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2025-06/EPPO%20Annual%20Report%202024%20PDF_IT.pdf Per un quadro completo, consultare con il report del 2023, consultabile su: https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-06/EPPO%20Annual%20Report%202023%20PDF_IT.pdf
[29] Il principio di leale collaborazione, espressamente richiamato dal considerando n. 69 del Regolamento (UE) 2017/1939, impone che le autorità nazionali e gli organismi dell’Unione forniscano un supporto attivo all’azione investigativa e repressiva della Procura europea. In tale ottica, soggetti quali Eurojust, Europol e OLAF sono chiamati a cooperare in modo effettivo con l’EPPO, contribuendo allo svolgimento delle indagini e delle azioni penali di sua competenza.