Case law database

Here we collect the case law of the UE countries

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Court of Justice Austria22/12/2023C-281/22On 21 December 2023, the Court of Justice of the EU ruled on the very first case concerning the interpretation
of Regulation (EU) 2017/1939, establishing the EPPO.
The case stems from three preliminary questions raised by the Oberlandesgericht Wien (Higher Regional
Court, Vienna, Austria) in April 2022.
The questions were raised in the context of a cross-border investigation conducted against natural and legal
persons operating in the import of biodiesel, and suspected of false declarations aimed at circumventing
customs provisions and resulting in loss of revenue of approximately EUR 1 295 000.
Investigations were conducted by a German European Delegated Prosecutor (handling EDP) and various
Assisting European Delegated Prosecutors (assisting EDPs), including the Austrian one.
In that context, the questions referred concerned, in essence, the scope of the judicial review to be conducted
by the competent court in the assisting EDP’s State.
The CJEU held that, pursuant to Articles 31 and 32 of Regulation (EU) 2017/1939, the review in the assisting
EDP’s Member State shall be limited to matters concerning the enforcement of that measure, while it cannot
relate to the justification and adoption thereof. These two aspects shall be subject to prior judicial review in
the handling EDP’s State “in the event of serious interference with the rights” of the suspect protected by the
Charter
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Corte dei conti SiciliaItaly23/11/20233-A-2024Con la sentenza 3/A/2024 la Corte dei conti ha confermato la condanna in primo grado di un privato al pagamento di € 15.000,00 in favore dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca per aver indebitamente percepito un contributo a fondo perduto proveniente dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013, mediante la produzione di false dichiarazioni riguardanti i requisiti richiesti dal bando. Nel caso di specie, il beneficiario del contributo aveva omesso di segnalare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 2012, l’esistenza di un decreto penale di condanna a suo carico, pretendendo di applicare retroattivamente la disciplina nazionale che dal 2016 ha escluso l’obbligo di iscrizione nel casellario giudiziale dei decreti penali di condanna. In ogni caso, egli ha eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa per essere passati più di 5 anni dalla domanda di contributo o dall’ultimo pagamento. La Corte, tuttavia, ha affermato che il principio di applicazione retroattiva della normativa più favorevole al reo, per la sua portata eccezionale e derogatoria rispetto al basilare principio per cui la legge dispone solo per l’avvenire, non può essere applicato analogicamente in ambito extra penale; inoltre, ha rigettato l’eccezione di prescrizione statuendo che il principio per cui il termine decorre dalla commissione del fatto dannoso è derogato nell’ipotesi di occultamento doloso del danno. In judgment 3/A/2024, the Court of auditors has confirmed the first-degree conviction of an individual to pay € 15,000.00 to the Regional Department of Agriculture, Rural Development, and Fisheries as a reimbursement for wrongfully receiving a non-repayable contribution from the European Fisheries Fund (EFF) 2007-2013. This was done by submitting false declarations regarding the requirements specified in the call for applications. In this particular case, the recipient of the contribution failed to report, with a sworn statement of notoriety in 2012, the existence of a criminal conviction against him, claiming to retroactively apply the national legislation that since 2016 has excluded the obligation to register criminal convictions in the criminal record. In any case, he raised the prescription of the administrative liability action because more than 5 years had passed since the application for contribution or the last payment. The Court, however, stated that the principle of retroactive application of the most favourable legislation to the defendant, due to its exceptional and derogatory nature compared to the basic principle that the law only provides for the future, cannot be applied by analogy in non-criminal matters. It also rejected the objection of prescription, stating that the principle according to which the term runs from the commission of the harmful act is derogated in case of intentional concealment of the damage.
National Court (Audencia Nacional)Spain16/10/2023511/23The order resolves the appeal against a decision
confirming a decree by the EPPO converting the precautionary withholding agreed
by the Spanish Tax Administration Agency (AEAT) into a precautionary measure.

The appellant alleges, I first place, the lack
of reasoning of the appealed decision. It should be borne in mind that the
doctrine of the Spanish Constitutional Court has been declaring that the right
to effective judicial protection includes the right to obtain from the judicial
bodies a reasoned and motivated response, founded in Law and congruent with the
claims opportunely deduced by the parties, since the motivation of the judicial
resolutions, apart from being constitutionalized in art. 120.3 of the Spanish
Constitution, is a requirement derived from art. 24.1 of the Spanish
Constitution.

For the Court, in the present case, both the
decree of the European Public Prosecutor's Office and the appealed order
dismissing its challenge are sufficiently reasoned, and therefore it directly
dismisses the arguments based on this ground.

Notwithstanding the abovementioned, the
appellant also contested the concurrence of the necessary conditions for the
adoption of the precautionary measure. Specifically, it claims the
non-existence of fumus boni iuris and periculum in mora.

Regarding the fumus boni iuris, the
appellant argues that, both in the agreement of the AEAT, as well as in the
Decree of the EPPO and the Order that he appeals, a generic reference is made
to alleged indications of participation of the appellant in one or four crimes
against the Public Treasury, of false documentation, of a crime of money
laundering, and of a crime of organization or criminal group. In his view, this
is in contradiction with the doctrine of the Spanish Constitutional Court which
establishes the need to factually and legally substantiate the resolution in
which the precautionary measures are adopted. The Court rejects this argument,
as it understands that the EPPO's decision does specify in detail the evidence
against the appellant, indicating exhaustively the evidence of the proceedings
from which such evidence is derived.

Regarding the periculum in mora, the
appellant alleges that there is no danger of delay required for the conversion
into a real precautionary measure of the one agreed by the AEAT. It argues that
there is no danger of insolvency, since the appellant is a consolidated company
in the national and international transport sector, and that the subjective
requirement is not met either, since it has not been proven in the proceedings,
nor in the proceedings prior to the same, that the appellant has behaved in a
reproachable manner from the tax collection standpoint. The Court, on the other
hand, points out that the requirements established in articles 52 and 53 LOFE,
which allow the adoption of real precautionary measures to secure liabilities
of a patrimonial nature and civil liabilities, in relation to article 81 of the
General Tax Law (LGT), are fulfilled.

For all these reasons, the Court dismissed the
appeal, thus confirming the decision to transform the precautionary withholding
of the amount of money agreed by the AEAT into a precautionary measure.
National Court (Audencia Nacional)Spain22/09/2023416/23The order resolves the appeal against a decision confirming a decree issued by the
EPPO using the right of evocation established in art. 27 of the EPPO Regulation.

The appellants allege, in essence, the lack of competence of the European Public
Prosecutor's Office to carry out the investigation, pointing out that the
requirements of the EPPO Regulation and the Spanish Law (LOFE) are not met. They
focus their efforts on denying that any damage has been caused to the financial
interests of the EU. Furthermore, he adds that the amount is less than 100,000
Euros, and therefore, in their opinion, the requirements for the attribution of
competence to the EPPO would not be met. In turn, all the appellant entities
allege that they have their own legal personality and must therefore be treated
independently, so that there would be no need to join their different cases and
they could be heard separately.

The first contested aspect of this auto is the reference to “offences prejudicial
to the financial interests of the European Union”, since the appellants
consider that actual prejudice to those interests is required, which they deny
in this case. On this fundamental aspect, the Court takes into consideration
the case-law of the CJEU in case C-360/20, which holds that the concept of
“fraud affecting the [European Union’s] financial interests”, as provided for
in Article 1(1)(a) of the PIF Convention, must necessarily be interpreted as
including the intentional use of false or incorrect statements presented after
the execution of the financed project, in order to give a semblance of
compliance with the obligations laid down during the sustainability phase of
the project by the financing agreement, in order wrongfully to retain funds
from the EU budget. It therefore covers the whole period during which the
financing agreement imposes obligations on the beneficiaries, including the
sustainability phase. In its opinion, it follows from the acquis Communautaire
that, rather than actual, real and effective harm, the notion of
"irregularity", as defined in Article 2(36) of Regulation (EU) No
1303/2013, must be taken account, meaning means any infringement of Union law
or national law relating to its implementation resulting from an act or
omission by an economic operator participating in the implementation of ESI
Funds which has or would have an adverse effect on the Union budget by charging
to it an unjustified item of expenditure'.

In other words, despite the appellants' arguments, it does not follow from EU
legislation and European case-law that actual, concrete, real damage which can
be assimilated to prior payment by an EU institution is a necessary element. On
the contrary, it is sufficient, for the purposes of conferring jurisdiction on
the body, that the damage to the EU's financial interests may be caused, which
is regarded as a probable future event. These considerations are corroborated
by the characteristics of the financing programmes. In the present case, there
was already an operational programme, which constitutes a financing decision,
and it is therefore irrelevant that no disbursement had yet been made by any EU
institution, since the existence of the financing programme and the corresponding
commitment already had full legal effect from the date of its adoption. For the
Court, it is undeniable that the concept of the EU's financial interests was
fully affected, so that the subsidies under investigation by the EPPO even if
they had involved state disbursements, were inseparably linked to the EU's
financial interests.

As already mentioned, the appellants also argued that the amount of 100,000 euros
was not reached in the different subsidies taken into account, which, in their
opinion, would exclude the competence of the EPPO The appellants' arguments
focus, in essence, on the fact that the amount of the subsidies would be less
than 100,000 euros, and therefore, they would not have to exercise the
jurisdiction, according to the guidelines of the College. However, the Court
upheld that this indication is not imperative and does not exclude the
competence of the European Public Prosecutor's Office. In fact, we are dealing
with guidelines, which must be combined in accordance with the other criteria
for conferring jurisdiction; in this sense, the quantitative element does not
automatically, directly and immediately become a limit or barrier that must
always and in any case be overcome. There are other grounds for jurisdiction,
such as the seriousness of the facts and the specific circumstances of the
case, which merit its complexity, seriousness and repercussions. In the present
case, the Court found that there are more than forty physical persons
investigated , as well as several legal persons, and that a great variety of investigative
actions have been carried out in distant places, scattered throughout the
national territory, which entails a greater complexity in the investigation of
the possible criminal offenses that could have been committed.

For all these reasons, the Court dismissed the appeal, confirming the competence EPPO
and the legality of the decree issued and grounded on its right of evocation
National Court (Audencia Nacional)Spain22/09/2023216/23
Corte dei conti CampaniaItaly28/08/2023512Con la sentenza in esame, la Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Campania condanna la società cooperativa giornalistica e due amministratori al pagamento della somma di euro 2.881.601,65 per illecita percezione di contributi pubblici per l’editoria.
La condotta illecita è consistita in dichiarazioni mendaci al fine di percepire i contributi pubblici volti a garantire un’adeguata concorrenza tra le società editrici in funzione del pluralismo dell’informazione. In particolare, la società non rispettava i requisiti prescritti dalla legge tra cui quello di avere il 50% di giornalisti associati, dipendenti con contratto nazionale di lavoro giornalistico. Era inoltre emerso che parte dei soci non erano neanche a conoscenza di rivestire tale qualifica all’interno della società e che altri, invece, erano stati costretti ad esserlo sotto minaccia di licenziamento.
Per le ragioni suesposte, la Corte dei conti condanna la società e gli amministratori per danno erariale.
With the judgment under review, the Court of Auditors, Judicial Section for Campania, orders the cooperative journalistic company and two directors to pay the sum of €2,881,601.65 for unlawful receipt of public contributions for publishing.
The unlawful conduct consisted in making false declarations in order to receive public grants aimed at ensuring adequate competition between publishing companies for pluralism of information. In particular, the company did not comply with the legal requirements, including the requirement of 50 per cent of associate journalists employed under the national journalistic labour contract. It also emerged that some of the members were not even aware that they held this position within the company and that others, instead, had been forced to be under threat of dismissal.
For the above-mentioned reasons, the Court of Auditors sentences the company and the directors for financial loss.
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Corte dei conti PiemonteItaly11/07/202381La Corte dei conti, con la sentenza in esame, condanna il socio accomandatario, anche rappresentante legale della società in accomandita semplice, per illecita percezione di fondi pubblici, al pagamento di euro 81.434, 58 in favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte spa, tramite cui era avvenuto il finanziamento pubblico.
Il socio accomandatario, in qualità di amministratore, aveva beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato, per l'acquisto di macchinari, impianti tecnici, ristrutturazione in genere. La condotta illecita, costituente danno erariale, è consistita nella mancata rendicontazione delle spese; nel mancato pagamento del finanziamento agevolato e nella mancata restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il Collegio ricorda il principio secondo cui in materia di finanziamenti pubblici la responsabilità amministrativa si estende, altresì, alle persone fisiche, le quali abbiano diretto, rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque, incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, come nel caso in esame.
The Court of Auditors, in the judgment under review, sentenced the general partner, who was also the legal representative of the limited partnership, for unlawful receipt of public funds, to the payment of EUR 81,434.58 in favour of the Piedmont Region and Finpiemonte (public limited company), through which the public financing had taken place.
The general partner, as administrator, had benefited from the disbursement of public funds from the Regional Fund for the development and qualification of the craft sector, for the purchase of machinery, technical equipment, and restructuring in general. The unlawful conduct, constituting damage to the Treasury, consisted in the failure to account for the expenses, the non-payment of the subsidised loan and the failure to return the unduly received sums.
The College recalls the principle according to which, in matters of public financing, administrative liability also extends to natural persons who have directed, represented or administered legal persons, beneficiaries of public financing, in any event, affecting, in a negative way, the implementation of the programme imposed by the public administration, as in the present case.
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Corte dei conti Lombardia Italy10/07/2023123Con la sentenza 123/2023, la Corte dei conti ha condannato un’azienda agricola ed il suo legale rappresentante al pagamento in favore della Regione Lombardia per il tramite dell’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) della somma di € 125.096,77 per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. nell’ambito della P.A.C. (Politica Agricola Comune) per la programmazione 2007-2014 ed a carico del F.E.A.GA. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del F.E.A.S.R. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
Nel caso di specie, la Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria erariale, richiamando l’orientamento della C.G.U.E. (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) e della Corte di cassazione italiana secondo cui, in caso di irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri possono applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti dal Regolamento 2988/1995, anche se tali termini sono previsti da una normativa anteriore all’entrata in vigore del detto regolamento, purché essi siano fissati da una disposizione di carattere generale, prevedibile e proporzionata.
Nel merito, la condotta illecita è consistita nell’aver dolosamente presentato domande di finanziamento formalmente regolari, ma contenenti dati falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi.
In judgment 123/2023, the Court of auditors sentenced an agricultural company and its legal representative to pay to the Lombardia Region through the O.P.R. (Regional Payment Agency) the sum of € 125,096.77 for the undue receipt of Eurocommunity contributions disbursed by the O.P.R. within the framework of the C.A.P. (Common Agricultural Policy) for the 2007-2014 programming period, fundend by the E.A.G.F. (European Agricultural Guarantee Fund) and the E.A.F.R.D. (European Agricultural Fund for Rural Development).
In the present case, the Court preliminary rejected the exception of prescription of the claim for compensation to the Treasury, referring to the orientation of the E.C.J. (European Court of Justice) and the Italian Court of Cassation, which states that, in case of irregularities affecting the financial interests of the Union, member States may apply longer prescription periods than those provided for in Regulation 2988/1995, even if such periods are established by legislation prior to the entry into force of said regulation, as long as they are set by a general, foreseeable and proportionate provision.
In substance, the illegal conduct consisted of intentionally submitting funding applications that were formally regular but contained false information regarding the possession of the necessary eligibility requirements to access the contributions.
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Corte dei conti BasilicataItaly07/07/202357Con la sentenza 57/2023, la Corte dei conti ha condannato, in via principale ed a titolo di responsabilità dolosa, due percettori di contributi a carico del F.E.A.GA. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) al pagamento della somma complessiva di € 89.048,09 in favore dell’AG.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nonché, in via sussidiaria ed a titolo di responsabilità gravemente colposa, due operatori di un C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola).
Nel caso di specie, i beneficiari dei contributi avevano fornito nelle loro dichiarazioni un’alterata rappresentazione della realtà, occultando dolosamente la mancanza di idonei titoli giuridici per la conduzione dei terreni oggetto dei contributi. Tali dichiarazioni sono state validate dagli operatori del C.A.A., che hanno omesso di effettuare le necessarie verifiche previste dalla vigente disciplina e hanno dato corso alle domande, esitate nella indebita percezione dei contributi pubblici.
In judgement 57/2023, the Court of auditors sentenced, primarily and on the basis of intentional liability, two grant recipients from the E.A.G.F. (European Agricultural Guarantee Fund) to pay a total amount of € 89,048.09 to AG.E.A. (Agency for Agricultural Disbursements), as well as, subsidiarily and as a result of gross negligence, two operators of a C.A.A. (Agricultural Assistance Center).
In the present case, the beneficiaries of the contributions provided an altered representation of reality in their statements, maliciously concealing the lack of suitable legal titles for the management of the land subject to the contributions. These statements were validated by the operators of the C.A.A., who failed to carry out the necessary checks required by current regulations and proceeded with the applications, resulting in the undue receipt of public contributions.
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Corte dei conti Puglia Italy13/06/2023207Con la sentenza in oggetto, la Corte dei conti condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 289.285,75 per indebita percezione di fondi pubblici. In particolare, si trattava del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), erogati dall’Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Il percettore dei fondi era stato condannato, in via definitiva, per “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, delitto rientrante tra quelli di cui all’all’art. 67, co.8, Dlgs 159/2011, cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che esclude la possibilità di
ottenere contributi tanto nazionali quanto europei.
La condotta illecita è, pertanto, consistita nell’omissione della comunicazione del reato sopra citato ad AGEA, al fine di ottenere illecitamente i fondi.
In this judgment, the Court of Auditors ordered the defendant to pay the sum of EUR 289,285.75 for undue receipt of public funds. In particular, it concerned the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), granted by the General Agency for Agricultural Grants (AGEA).
The recipient of the funds had been definitively convicted of ' organised ctivities for the illegal trafficking of waste', a crime falling under Article 67(8) of Legislative Decree 159/2011, the so-called code of anti-mafia laws and prevention measures, which excludes the possibility of obtaining both national and European contributions.
The unlawful conduct therefore consisted in the failure to report the above-mentioned offence to AGEA, in order to illegally obtain the funds.
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Corte dei conti Calabria Italy29/05/202397La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Calabria, con la sentenza n. 97/2023, condanna il beneficiario di aiuti comunitari all’agricoltura, titolare di una ditta individuale esercente l’attività di coltivazioni miste di cereali e altri seminativi, al pagamento di € 171.465,61, a favore dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in agricoltura (ARCEA).
Dall’istruttoria era emerso un sistema di truffe attuato attraverso false dichiarazioni di disponibilità di terreni (rese in assenza di valido titolo giuridico di utilizzo) ai fini dell’ottenimento di contributi per l’agricoltura.
In particolare, il titolare della ditta aveva dichiarato di avere in comodato “verbale” un terreno di proprietà della Regione Calabria che, invece, smentiva la concessione del terreno. Di conseguenza, il beneficiario non aveva alcun titolo legittimo di conduzione del bene, presupposto per l’ottenimento lecito dei contributi europei, ponendo in essere un ingiusto danno erariale, ai sensi dell’art. 3, lett. f), e dell’art. 9, co.2, del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, nonché dai relativi provvedimenti applicativi, emanati dalla competente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con varie circolari.
The Jurisdictional Chamber of the Calabria Court of Auditors, with judgement no. 97/2023, sentenced the beneficiary of EU agricultural aid, the owner of a sole proprietorship engaged in the mixed cultivation of cereals and other arable crops, to pay € 171,465.61 to the Calabria Region Agency for Agricultural Disbursements (ARCEA).
The investigation had revealed a system of fraud implemented through false declarations of land availability (made in the absence of valid legal title of use) for the purpose of obtaining agricultural subsidies.
In particular, the owner of the company had declared to have a ‘verbal’ loan of land owned by the Region of Calabria, which, however, denied the grant of the land. Consequently, the beneficiary did not have any lawful title to the property, which was a prerequisite for lawfully obtaining the European subsidies, thereby causing unjust damage to the public purse, pursuant to Article 3(f) and Article 9(2) of Presidential Decree No 503 of 1 December 1999, and to the relevant implementing provisions issued by the competent Agency for Agricultural Disbursements (AGEA) in various circulars
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Corte dei conti SardegnaItaly18/05/202368La sentenza n. 68 del 2023 ha per oggetto la condanna per illecita percezione di contributi pubblici (FEAGA- Fondo europeo agricolo di garanzia- e FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-) dell’imprenditore agricolo, esercente l’attività di “allevamento di ovini e caprini”.
Nella specie, l’ente pagatore (Agea) aveva disposto le erogazioni sulla base di false dichiarazioni rese dal beneficiario, il quale avendo subito una condanna, ex art. 630 c.p. per sequestro di persona a scopo di estorsione, era privo di uno dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Infatti, per accedere agli aiuti destinati alle aziende del settore è necessario non essere stati condannati per uno dei delitti di cui all’art. 51, co.3-bis, cpp[1], tra cui rientra il delitto ex art. 630 c.p.
Per tali ragioni, la Corte dei conti condanna l’imprenditore agricolo al pagamento della somma di euro 18.344,54, a favore del pubblico erario (AGEA).
Judgment No. 68 of 2023 concerns the conviction for unlawful receipt of public subsidies (EAGF – European Agricultural Guarantee Fund- and EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development-) of a farmer engaged in the activity of ‘sheep and goat breeding’.
In that case, the paying agency (Agea) had made the payments on the basis of false declarations by the beneficiary. The latter lacked one of the subjective requirements of the law, having been convicted under Article 630 of the Penal Code for kidnapping for the purpose of extortion. In fact, in order to have access to aid intended for companies in the sector, it is necessary not to have been convicted of one of the offences referred to in Article 51, paragraph 3-bis, of the criminal procedure code[2], which includes the offence under Article 630 of the Criminal Code.
For these reasons, the Court of Auditors ordered the farmer to pay the sum of EUR 18,344.54 to the public treasury (AGEA).
[1] V. anche art. 67,co.1, lett.g) e co.8, dlgs 159/2011
[2] See also Art. 67(1)(g) and (8), legislative decree 159/2011
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Corte dei conti Sicilia Italy09/05/2023255La Corte dei conti, con la sentenza in esame, condanna la società agricola ed il responsabile del Centro di Assistenza Agricola (CAA) al risarcimento del danno di euro 183.650,79, per indebita percezione di contributi europei destinati all’agricoltura, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
In particolare, la condotta illecita è consistita in false dichiarazioni consistenti nell’assenza di validi titoli di conduzione di terreni, da parte della società, e nella mancata verifica di regolarità formale, da parte del responsabile CAA.
Ai sensi degli artt. 12 e ss. Del Reg. UE n. 1306/2013 e dell’art. 6 d.lgs. n. 74/2018, i CAA svolgono attività di consulenza e di assistenza nella presentazione delle domande di aiuto; verificano inoltre la regolarità formale della documentazione presentata; validano e inoltrano la domanda di aiuto ad AGEA. Viene, inoltre, in rilievo, nel caso di specie, la normativa di cui all’art. 60 Reg. 1122/2009/CE secondo cui se le differenze tra la superfice dichiarata e quella determinata sono dovute a dichiarazioni eccessive, frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe diritto non è concesso se la differenza è superiore allo 0,5% della superfice determinata o a un ettaro.
The Court of Auditors, in the judgment under review, sentenced an agricultural company and the manager of the Agricultural Assistance Centre (CAA) to pay compensation of €183,650.79, for undue receipt of European contributions intended for agriculture, in favour of the Agency for Agricultural Disbursements (AGEA).
In particular, the unlawful conduct consisted in false declarations concerning the absence of valid land titles, by the company, and in the failure of the CAA manager to check the formal regularity.
Pursuant to Articles 12 et seq. of EU Reg. no. 1306/2013 and Article 6 of Legislative Decree no. 74/2018, the CAAs provide advice and assistance in the submission of aid applications; they also check the formal regularity of the documentation submitted; they validate and forward the aid application to AGEA. In addition, in the present case, the provisions of Article 60 of Regulation (EC) No 1122/2009 are relevant, according to which, where differences between the area declared and the area determined are due to over-declaration resulting from intentional behaviour, the aid to which the farmer would be entitled shall not be granted if the difference is more than 0.5 % of the area determined or more than one hectare.
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National Court (Juzgado Central de Instruccion Spain 03/05/2023C-292-23On 3 May 2023, a request for preliminary ruling referred by the Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Spain) were lodged at the CJEU Registry.
The request includes four questions on the interpretation of several provisions, namely Article 42(1) of Regulation (EU) 2017/1939, Articles 6, 47 and 48 of the Charter, Articles 2 and 19 TEU and 86(3) TFEU.
All questions aim to establish whether those provisions should be interpreted as precluding the system of judicial review of EPPO acts laid down in Ley Orgánica 9/2021, implementing Regulation 2017/1939. In particular, that Spanish Law provides that acts issued by European Delegated Prosecutors may only be challenged in a closed number of situations exhaustively listed. The type of act at issue in the main proceedings, namely a decision to summon witnesses, is not included in that list.
Thus, the referring judge raised questions on the possible incompatibility of that limitation with the said provisions of EU law, specifically:
- because the summons of witnesses is liable to produce effects vis-ò-vis third parties;
- since, in the circumstances of the main proceedings, there was reasonable suspicion that the persons summoned as witnesses were also involved in the offence;
- because an equivalent decision in purely domestic proceedings would be subject to judicial scrutiny upon request of the summoned person;
- due to the fact, per se, of limiting judicial review to a closed list of acts.
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Corte dei conti CalabriaItaly28/04/202356Con la sentenza n. 56 del 2023, la Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Calabria condanna il Responsabile Unico del procedimento (ridenominato, con il nuovo codice appalti, “Responsabile Unico del Progetto”) e il dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza dell’epoca, al pagamento, rispettivamente, di € 200.000,00 e di € 100.000,00 in favore dell’ASP di Vibo Valentia.
Dall’istruttoria svolta, era emersa l’errata realizzazione di un impianto termodinamico a concentrazione solare per la produzione di energia termica ed elettrica, a servizio del Presidio Ospedaliero di Tropea, interamente
finanziato con fondi comunitari (Programma Operativo Regionale -POR- Calabria Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale – FESR-2007/13). A causa di ritardi nella rendicontazione, il finanziamento comunitario andava perso.
Inoltre, l’opera era eseguita in area gravata da vincoli paesaggistici e sismici; di conseguenza, veniva emesso un Ordine di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi del Comune di Tropea.
Si è dinanzi ad un caso di condotte gravemente colpose di omissione di obblighi di servizio. In particolare, i convenuti hanno omesso di effettuare le verifiche tecniche e normative necessarie al fine di realizzare l’opera pubblica.
With judgement no. 56 of 2023, the Court of Auditors condemned the Single Procedure Manager (renamed, with the new procurement code, “Single Project Manager”) and the manager of the Provincial Health Authority (PHA) of Cosenza at the time, to pay, respectively, € 200,000.00 and € 100,000.00 in favour of the (PHA) of Vibo Valentia.
From the preliminary investigation carried out, it emerged that a thermodynamic plant with solar concentration for the production of thermal and electrical energy, serving the Tropea Hospital, had been wrongly built, entirely financed with EU funds (Regional Operational Programmes – ROP- Calabria ERDF 2007/13). Due to delays in reporting, the EU funding was lost.
Moreover, the work was carried out in an area encumbered by landscape and seismic constraints; consequently, a Demolition and Restoration Order was issued by the Municipality of Tropea.
This is a case of grossly negligent omission of duty. In particular, the defendants failed to carry out the necessary technical and regulatory checks in order to carry out the public work.
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Corte dei conti SardegnaItaly26/04/202354Con la sentenza in esame, la Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Sardegna condanna, in solido, una società ed i suoi amministratori al pagamento della somma di euro 13.591.841,60 a favore del pubblico erario.
Nella specie, la società, qualificatasi come agricola, ha percepito degli incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica derivante da pannelli fotovoltaici (per un importo complessivo pari alla somma per cui è stata condannata) per la gestione di un impianto serricolo-fotovoltaico.
Dalle indagini era invece emerso che l’impresa aveva sfruttato l’energia solare non a fini agricoli ma industriali. Infatti, aveva prodotto e messo in vendita l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, violando, di conseguenza, la normativa di settore.
Per tali ragioni, la Corte dei conti condanna la società ed i suoi amministratori per danno erariale.
In the judgment under review, the Court of Auditors, Judicial Section for Sardinia ordered, jointly and severally, a company and its directors to pay the sum of €13,591,841.60 to the public treasury.
In the present case, the company, which qualified as agricultural, received public incentives for the production of electricity from photovoltaic panels (for a total amount equal to the sum for which it was sentenced) for the operation of a greenhouse-photovoltaic plant.
However, investigations had revealed that the company had exploited solar energy not for agricultural but for industrial purposes. In fact, it had produced and offered for sale the electricity produced by the photovoltaic panels, thus violating sector regulations.
For these reasons, the Court of Auditors condemned the company and its administrators for financial loss.
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Corte dei conti UmbriaItaly07/04/202326La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per l’Umbria, con la sentenza n. 26, condanna due società al pagamento della somma di euro 168.800,00 di cui euro 84.400,00 in favore dell’Unione Europea; euro 59.080,00 in favore dello Stato italiano ed euro 25.320,00 in favore della Regione Umbria.
In particolare, il progetto ammesso al finanziamento consisteva nello studio e nella realizzazione di un foglio di lamiera, di un prototipo per la sospensione dei veicoli (POR – FESR 2014-2020, per il sostegno alle nuove Piccole e Medie imprese innovative).
Dall’attività di indagine era emerso che una delle società non aveva né dipendenti, né una sede e che le fatture emesse erano false, costituendo, di conseguenza danno erariale l’illecita percezione del contributo pubblico.
The Court of Auditors, Judicial Section for Umbria, in its judgment No. 26, ordered two companies to pay the sum of €168,800.00. In particular, €84,400.00 in favour of the European Union; €59,080.00 in favour of the Italian State; and €25,320.00 in favour of the Region of Umbria.
The project accepted for funding consisted of the study and realisation of a prototype suspension for sheet metal vehicles (ROP - ERDF 2014-2020, for the support of new innovative Small and Medium Enterprises).
The investigation revealed that one of the companies had neither employees nor a registered office and that the invoices issued were false, thus constituting a financial loss due to the unlawful receipt of the public subsidy.
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Corte dei conti Emilia RomagnaItaly23/03/202322Con la sentenza 22/23, la Corte dei conti condanna un imprenditore agricolo individuale al pagamento di euro 12.302,28 in favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), per sviamento dei fondi pubblici (FESR e FEAGA).
La condotta illecita è consistita nel fatto che il percettore non ha dichiarato di essere stato condannato per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/90[1], rientrante tra quelli a cui il codice delle leggi antimafia (d.lgs. n.159/2011) riconnette l’incapacità del condannato a ricevere contributi pubblici.
Il Collegio ricorda che costituisce requisito essenziale l’insussistenza a carico del richiedente il beneficio di cause impeditive previste dalla normativa antimafia. Pertanto, la condotta sopracitata è riconducibile alla colpa grave.
In the judgment 22/23, the Court of Auditors sentenced an individual agricultural enterprise to pay €12,302.28 to the Regional Agency for Agricultural Disbursements (AGREA) for misuse of public funds (ERDF and EAGF).
The unlawful conduct consisted in not having declared that the entrepreneur had been convicted of the offence referred to in Article 74 of Presidential Decree 309/90. The latter is one of those to which the Code of Anti-Mafia Laws (Legislative Decree 159/2011) connects the inability of the convicted person to receive public contributions.
The College recalls that it is an essential requirement that the applicant for the benefit is not subject to any of the impeding causes provided for by the anti-mafia legislation. Therefore, the above conduct is attributable to gross negligence.
[1] Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope
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Corte dei conti UmbriaItaly15/03/202318La Corte dei conti, con la sentenza in oggetto, condanna i convenuti (una società e dei suoi amministratori) al pagamento in solido di euro 208.520,50 in favore del Ministero dell’economia e delle finanze ed in favore dell’Unione europea, per utilizzo improprio di fondi pubblici (nazionali ed europei).
Nella specie, si trattava di un finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di una nuova linea produttiva che avrebbe dovuto essere posta a servizio di un’altra società.
Il finanziamento era però stato revocato in conseguenza della mancata realizzazione e rendicontazione dell’attività. Il Tribunale aveva poi emesso decreto ingiuntivo, su richiesta dell’ente pagatore, per la restituzione della somma.
Il Collegio, affermando la giurisdizione della Corte dei conti ed il principio di autonomia rispetto alla giurisdizione civile, specifica che l’alternatività dei rimedi incontra l’unico limite dell’integrale recupero del danno erariale.
The Court of Auditors, with the judgment in question, sentenced the defendants (a company and its directors) to pay 208,520.50 euro jointly and severally in favour of the Ministry of Economy and Finance and in favour of the European Union, for misuse of public funds (national and European).
The present case concerns a subsidised loan for the purchase of a new production line that was to be placed at the service of another company.
However, the financing had been revoked as a result of the failure to realise and report on it. The ordinary Court had then issued an injunction at the request of the paying agency.
The College, affirming the accounting jurisdiction and the principle of autonomy with the civil jurisdiction, specifies that the alternativeness of the remedies meets the only limitation of the full recovery of the pecuniary damage.
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Corte dei conti Toscana Italy13/03/202375Con la sentenza n. 75 del 2023, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana condanna il titolare dell’impresa individuale per illecita percezione di fondi pubblici, al pagamento di euro 13.957,20 a favore della regione Toscana.
Nel caso di specie, l’imprenditore, dopo aver ottenuto il contributo a sostegno dell’imprenditoria giovanile locale (Programma Operativo Regionale POR- del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) con cui avrebbe dovuto acquistare un furgone ed una tenda per svolgere l’attività di venditore ambulante, non ha realizzato il progetto. Di conseguenza, sussiste il danno erariale per mancata realizzazione del progetto, fondamento giustificativo della percezione delle risorse pubbliche erogate.
In Judgement No. 75 of 2023, the Court of Auditors, Jurisdictional Section for Tuscany, sentenced the owner of the company to pay EUR 13,957.20 in favour of the Tuscany Region for unlawful receipt of public funds.
In the present case, the entrepreneur, after having obtained the contribution to support local youth entrepreneurship (Regional Operational Programme ROP- of the European Regional Development Fund ERDF) to purchase a van and a tent to carry out the activity of street vendor, did not realise the project. Consequently, there is a financial loss due to the non-implementation of the project, which constitutes the justification for receiving the public resources granted.
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Corte dei contiItaly24/02/202342Con la sentenza 42/2023, la Corte dei conti rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado di condanna del precettore del contributo F.E.P. (Fondo Europeo per la pesca) al pagamento della somma di euro 40.000, per sviamento delle risorse dalla finalità pubblica.
Nel caso di specie, il beneficiario del contributo non aveva intrapreso, nel limite di 18 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo, la riconversione professionale in un’attività diversa dalla pesca, come richiesta dal bando e dall’art. 27, par.1, lettc, Reg. (CE) 1198/2006 per poter usufruire del contributo. Ciò dimostra l’intenzionalità di disattendere gli impegni assunti ed il perseguimento dell’evento dannoso, rendendo il finanziamento indebito.
The Court of Auditors, in ruling 42/2023, rejected the appeal and confirmed the first instance that condemned the beneficiary of the European Fisheries Fund’s grant to pay the sum of 40,000 euro, for misuse of public resources.
In the present case, the beneficiary of the contribution had not undertaken, within 18 months from the date of the order for payment of the contribution, the professional conversion to an activity other than fishing, as required by the notice and by Article 27(1)(c) of Regulation (EC) No 1198/2006 in order to be eligible for the contribution. This demonstrates the intentional disregard of the commitments made and the pursuit of the harmful event, making the funding undue.
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Court of Justice of the European UnionRomania23/02/2023T-103Action brought on 23 February 2023 – Stan v European Public Prosecutor’s Office
(Case T-103/23)
Language of the case: Romanian
Parties
Applicant: Victor-Constantin Stan (Bucharest, Romania) (represented by: A. Şandru, lawyer)
Defendant: European Public Prosecutor’s Office
Form of order sought
The applicant claims that the Court should annul the decision of the Permanent Chamber of 9 December 2022, in criminal case No 1.000026/2022 opened
by the European Public Prosecutor’s Office (‘the decision of the Permanent Chamber’ or ‘the contested decision’) and subsequent acts, as unlawful and
unfounded, by reason of the arguments put forward in the present action, and if necessary declare inapplicable the provisions of the internal rules of
procedure of the European Public Prosecutor’s Office which conflict with Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017.
Pleas in law and main arguments
In support of the action, the applicant submits, in essence, that the decision of the Permanent Chamber No 4, being challenged, was issued in breach of
Article 10 of Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public
Prosecutor’s Office (‘the EPPO’), which, as regards the composition of the Permanent Chamber, requires there to be two permanent Members in addition
to the Chair. The contested decision was issued by a Permanent Chamber comprising only one permanent Member in addition to the Chair and to the
supervising European Prosecutor who participated in the decision’s adoption.
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Tribunal SupremoSpain20/02/20231074T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 20.136/2023
Fecha del auto: 20/02/2023
Tipo de procedimiento: CUESTION COMPETENCIA
Número del procedimiento: 20449/2022
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Procedencia: Juzgado de Instrucción 9 de Valencia
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
Transcrito por: BDL
Nota:
CUESTION COMPETENCIA núm.: 20449/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 20136/2023
Excmos. Sres.
D. Julián Sánchez Melgar
D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
D. Leopoldo Puente Segura
En Madrid, a 20 de febrero de 2023.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.
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Corte dei conti PiemonteItaly16/02/202317Con la sentenza 17/2023 la Corte dei conti ha condannato due società percettrici di finanziamenti pubblici erogati da Invitalia (società di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è azionista unico) all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del programma di sviluppo per la riconversione e riqualificazione dell’ex stabilimento Fiat Polo Industriale, nonché i loro amministratori, al pagamento della somma complessiva di € 21.322.580,70 per aver destinato i contributi percepiti a scopi del tutto diversi.
Nel caso di specie, la Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e violazione del ne bis in idem in relazione alla procedura fallimentare e ha rigettato l’istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità erariale: il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e le società percettrici del finanziamento, il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento che ha reso inutile l’erogazione pubblica ed un livello – quanto meno – grave di colpa per la deviazione dal modello tipico di condotta previsto.

In judgment 17/2023, the Court of auditors sentenced two companies that received public funding from Invitalia (a company in which the Ministry of Economy and Finance is the sole shareholder) for the exclusive purpose of contributing to the implementation of the development programme for the conversion and requalification of the former Fiat Industrial Area, as well as their administrators, to pay a total amount of € 21.322.580,70 for having used the received contribution for completely different purposes.
In this particular case, the Court preliminarily rejected the exceptions of lack of jurisdiction and violation of ne bis in idem in relation to the bankruptcy procedure and also rejected the request to suspend the judgment pending the outcome of the criminal proceedings.
In substance, the Court considered all the subjective and objective elements of financial liability to be present: the service relationship between the public administration and the companies receiving the funding, the failure to pursue the purposes of the financing that rendered public disbursement useless, and a serious – at least – level of fault for deviating from the typical expected conduct model.
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Corte dei conti Lombardia Italy04/01/20231Con la sentenza in esame, la Corte dei conti condanna il titolare di una ditta individuale al pagamento della somma di euro 2.470,13 in favore della Regione Lombardia – Organismo Pagatore regionale, per sviamento di fondi a carico del FEASR.
La condotta fraudolenta è stata posta in essere mediante false attestazioni: in particolare, il beneficiario ha indicato come propri collaboratori soggetti che invece sono risultati estranei all’attività dell’impresa.
Il Collegio, pertanto, accerta lo sviamento dei contributi pubblici dalle finalità alla quale erano stati preordinati: il mantenimento dei pascoli permanenti, come da Regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003.
In the present judgment, the Court of Auditors sentenced the owner of a sole proprietorship to pay the sum of €2,470.13 in favour of the Region of Lombardy – Regional Paying Agency, for misappropriation of funds from the EAFRD.
The fraudulent conduct was carried out by means of false attestations: in particular, the beneficiary allegedly indicated persons as grazing on his behalf who, instead, turned out to be unrelated to any activity attributable to the owner of the company in question.
The College therefore finds that the public subsidies were diverted from the purpose for which they were intended: maintenance of permanent pastures, as per Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003.
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Corte dei conti CalabriaItaly07/12/2022211La Corte dei conti, con la sentenza in esame, condanna il titolare di un’impresa agricola beneficiaria di aiuti all’agricoltura e due operatori di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) al pagamento della complessiva somma di euro 175.613,81 in favore dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) per illecita percezione di contributi pubblici, tra cui quelli comunitari (FEAGA).
La condotta illecita è consistita in false dichiarazioni e attestazioni. In particolare, per aver il titolare falsamente dichiarato la locazione di un terreno di proprietà di terzi e per aver falsamente attestato la presentazione nella sua persona delle domande di contributi (trovandosi in stato di detenzione) ed essendo, invece, presentate dalla di lui moglie, con la connivenza degli operatori del CAA.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia la detenzione ostativa alla concessione di aiuti comunitari, ma il mancato rispetto delle formalità previste per la presentazione di istanze di contributi all’agricoltura e le false dichiarazioni, a connotare la condotta illecita.
The Court of Auditors, in the judgment under review, sentenced the owner of an agricultural company in receipt of agricultural aid and two operators of an Agricultural Assistance Centre (AAC) to pay the total sum of EUR 175,613.81 to the Calabria Region Agency for Agricultural Aid (the so-called ARCEA), for unlawful receipt of public contributions, including EU contributions (EAGF).
The unlawful conduct consisted of false declarations and attestations. In particular, for having falsely declared the lease of a piece of land owned by a third party and for having falsely attested that the applications for contributions were submitted in his person (being in a state of detention) and were, instead, submitted by his wife, with the connivance of the AAC operators.
The College notes that, in the present case, it is not detention that is an obstacle to the granting of Community aid. It is, in fact, the failure to comply with the formalities required for the submission of applications for agricultural subsidies and the false declarations that characterise the unlawful conduct.
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Corte dei conti Basilicata Italy07/11/202262Con la sentenza n. 62/2022, la Corte dei conti condanna delle società, alcuni loro amministratori e congiunti, al pagamento, in favore della Regione Basilicata, della somma di euro 1.014.358,7 per illecita percezione di finanziamenti comunitari rientranti nei programmi Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR 2007/2013). La condotta illecita posta in essere è consistita principalmente nell’affidamento di opere e lavori ad una società che, di fatto, era una “mera scatola societaria”, le cui attività realizzate erano fittizie. Infatti, dalle indagini svolte, è emerso che la predetta società non aveva a disposizione struttura, personale, mezzi idonei a svolgere le prestazioni documentate.
A ciò si aggiunge la violazione, da parte dei beneficiari delle contribuzioni, degli obblighi di presentazione di validi documenti giustificativi delle spese, per la richiesta di erogazione finanziaria ad ogni avanzamento di attività. Tali mancanze generano incertezze nelle opere che potrebbero essere preesistenti alla domanda di contributo e quindi non sovvenzionabili costituendo, inoltre, mancato rispetto dello schema pubblicistico cui l’erogazione dei fondi è vincolata [v. artt. 5- 26-31 Regolamento (CE) n. 1975/2006; nonché artt. 4, 24, 30 Reg (CE) 65/2011].
In its judgment No 62/2022, the Court of Auditors ordered the companies, some of their directors and associates, to pay, in favour of the Basilicata Region, the sum of EUR 1,014,358.7 for unlawful receipt of EU funding under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD 2007/2013) programmes.The unlawful conduct engaged in consisted, mainly, in entrusting works and works to a company that, in fact, was a 'mere corporate box', whose activities were fictitious. In fact, investigations revealed that this company did not have the facilities, personnel and means to perform the documented services.In addition to this, the beneficiaries of the contributions were in breach of the obligations to submit valid supporting documents for the expenses, in order to request financial disbursement for each advancement of activities. These shortcomings lead to uncertainties in the works that may pre-exist the grant application and are therefore ineligible for support, and also constitute a failure to comply with the public scheme to which the disbursement of funds is bound. [Articles 5 and 26-31 of Regulation (EC) No 1975/2006; and Articles 4, 24 and 30 of Regulation (EC) No 65/2011].
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Corte dei conti PugliaItaly26/10/2022634Con la sentenza n.634 del 2022, la Corte dei conti condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 8.481,22 in favore dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per illecita percezione di contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, FEAGA.
In particolare, dalla documentazione è emersa la simulazione, avvenuta tramite dichiarazioni mendaci, delle condizioni richieste dalla normativa inerente il regime di pagamento unico (Regolamento CE/178/2003 e CE/73/2009). Il regime degli aiuti comunitari all’agricoltura prevede la presentazione, a cadenza annuale, della domanda di aiuto, previa disponibilità, con titolo regolarmente registrato, dei terreni. Nel caso di specie, non sussisteva un valido titolo di conduzione dei terreni.In Judgment No. 634 of 2022, the Court of Auditors ordered the defendant to pay the sum of 8,481.22 euros to AGEA (Agency for Agricultural Disbursements) for unlawful receipt of contributions from the European Agricultural Guarantee Fund, EAGF.

In particular, the documentation revealed that the conditions required by the Single Payment Scheme regulations (Regulations EC/178/2003 and EC/73/2009) were simulated through misrepresentation.

Under the EU agricultural aid scheme, an application for aid must be submitted annually, provided the land is available and the title is properly registered. In the present case, there was no valid title of the land.
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Corte dei conti LazioItaly13/09/2022611Con la sentenza in esame, la Corte dei conti condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno erariale per la somma di euro 866.412,36.
In particolare, dalle indagini svolte dalla GDF è emersa un’illecita percezione di contribuzioni pubbliche di incentivazione all’efficienza energetica, sotto forma di titoli negoziabili (Titoli di Efficienza Energetica – TEE, c.d. certificati bianchi, d.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CE), da parte di una società e dei suoi amministratori. La condotta illecita è consistita nell’omessa e ingiustificata rendicontazione/dimostrazione documentale dei progetti di efficientamento energetico ed omessa restituzione dei titoli TEE. Inoltre, i titoli di efficienza energetica, oltre a non essere stati restituiti, sono stati venduti a diversi acquirenti.
Secondo il Collegio, la società e gli amministratori, anche se non percettori diretti di un contributo pubblico, attraverso l’acquisizione di titoli attestanti interventi di risparmio energetico, si inseriscono nel programma di risparmio energetico nazionale ed europeo. Per tali ragioni, le loro condotte hanno determinato un danno ingiusto alle finanze pubbliche ed all’ambiente.
In the judgment under review, the Court of Auditors sentences the defendants jointly and severally to pay compensation for the State treasury damage in the sum of 866,412.36 euros.
Investigations conducted by the GDF revealed an illicit receipt of public subsidies for energy efficiency incentives, in the form of tradable bonds (Energy Efficiency Certificates – TEEs, so-called white certificates, Legislative Decree No. 28/2011 implementing Directive 2009/28/EC), by a company and its directors.
The illegal conduct consisted of the failure and unjustified reporting/documentation energy efficiency projects and the failure to return TEE certificates. In addition, the energy efficiency bonds were not returned and were sold to different buyers.
According to the College, the company and directors, although not direct recipients of a public subsidy through the acquisition of certificates attesting to energy-saving measures, fit into the national and European energy-saving program. For these reasons, their conduct has caused unjust damage to public finances and the environment.
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Corte dei conti II C/AItaly31/08/2022367Con la presente sentenza, la Corte dei conti II Sezione giurisdizionale Centrale di Appello conferma la condanna ad una società e al legale rappresentante al pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di danno da finanziamento indebito (relativo al programma Regionale, 2000-2006, “Information Technology”, finanziato anche con risorse comunitarie) e di euro 1.000 a titolo di danno da disservizio in favore della Regione Abbruzzo.
In particolare, la Corte ricorda che, in materia di erogazione di contributi comunitari, l’indebita erogazione avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa è stata ritenuta configurare un’ipotesi di danno erariale e rientrare nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 103 Cost (Cass., SS.UU., n. 15970/2020). Inoltre, qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (Cass., SS.UU. n. 20434/2009).
Nel caso in esame, la condotta fraudolenta è stata realizzata con artifici e dichiarazioni mendaci (il progetto non è stato realizzato, l’unità operativa della società designata è risultata inesistente), generando un occultamento doloso di indebita percezione di finanziamenti pubblici al fine di sviare le risorse percepite.
With this judgment, the Court of Auditors II department of jurisdictional appeal upholds the first instance decision to the beneficiary company and its legal representative for the payment of 50,000 euros as damages for undue financing (related to the Regional Program, 2000-2006, “Information Technology,” also financed with Community resources) and 1,000 euros as damage for inefficiency in favor of the Abruzzo Region.
In particular, the Court recalls that, in the context of the disbursement of EU grants, the undue disbursement that took place on the basis of untrue declarations about the existence of the requirements required by current regulations constitute a hypothesis of fiscal damage. For this reason It falls under the jurisdiction of the Court of Auditors pursuant to Article 103 Const (Supreme Court, Jointly Chambers, No. 15970/2020).
In addition, if the administrator of a beneficiary entity, even of a private nature, by his or her choices adversely affects the program imposed by the P.A., leading to a diversion of the purposes pursued, he or she causes damage to the public entity, for which has to answer before the Court of Auditors (Supreme Court, Jointly Chambers No. 20434/2009).
In the present case, the fraudulent conduct was carried out through artifice and misrepresentation (the project was not implemented, the designated company’s operating unit was found to be nonexistent). This generated malicious concealment of undue receipt of public funding in order to divert the resources received.
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Corte dei conti III C/AItaly30/08/2022305La Corte dei conti con la pronuncia in esame dichiara inammissibile l’appello per tardività di presentazione avverso la sentenza 412/2019, Corte dei conti- Sezione Giurisdizione per la Calabria, la quale viene confermata.
Quest’ultima ha ad oggetto un caso di frode per illecita percezione di contributi pubblici pari ad euro 837.009,03, facenti parte del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Calabria 2007/2013.
Si trattava di contributi finalizzati all’incremento dell’occupazione per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione al fine di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica, causati da condizioni di disagio sociale. In particolare, le condotte erano consistite nella irregolarità e carenza documentale; stipulazione da parte dell’associazione di un protocollo con se stessa per formare proprio personale, già in possesso financo di laurea triennale, e non personale esterno; mancato rispetto degli obblighi di assunzione; difetto dei requisiti nell’ambito dei disciplinari di affidamento per i docenti (docenti privi di formazione professionale).
The Court of Auditors II department of jurisdictional appeal declares inadmissible the appeal for lateness against the judgment No. 412/2019 of the Court of Auditors – Jurisdictional Section for Calabria, which is upheld.
The latter concerns a case of fraud in the unlawful receipt of public grants amounting to 837,009.03 euros under the European Social Fund (ESF) Operational Program of the Calabria Region 2007/2013.
These were grants aimed at increasing employment for the implementation of education and training pathways in order to promote actions to prevent, combat and recover school failure and dropout, caused by conditions of social distress.
Specifically, the conduct had consisted of irregularities and documentary deficiencies; stipulation by the association of a protocol with itself to train its own staff, who already possessed even bachelor’s degrees, and not external staff; failure to comply with recruitment obligations; and failure to meet requirements within the framework of the fostering specifications for teachers (teachers without professional training).
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Corte dei conti UmbriaItaly19/08/202250La sentenza in esame ha ad oggetto la responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata realizzazione della finalità del programma pubblico di finanziamento.
Si trattava di contributo comunitario, erogato dalla Regione Umbria, per la realizzazione di un Bed& Breakfast. Dalle indagini svolte, è stata rilevata la mancanza dell’acquisizione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere interne e la parziale difformità di altre opere rispetto all’autorizzazione.
Secondo i giudici il dato fondante della responsabilità è la distrazione di fondi pubblici da parte della società beneficiaria e del suo titolare, quest’ultimo avendone avuto la disponibilità (Corte dei conti Sez. Toscana, 2021 n. 429; Cass. SS.UU. n. 5019/2010). Pertanto, la Corte condanna, in via solidale, la società ed il suo titolare al pagamento della somma di euro 29.794,88.
The subject of this judgement is liability for fiscal damage resulting from the failure to achieve the purpose of the public financing program.
This was a community grant, provided by the Region of Umbria, for the construction of a Bed & Breakfast.
Findings revealed that a building permit had not been acquired for interior works and that other works were partially different from the work authorization.
According to the judges, the foundational datum of liability is the diversion of public funds by the beneficiary company and its owner, the latter having had the availability of the funds (Court of Auditors Tuscany Sect., 2021 No. 429; Joint Chambers of the Supreme Court No. 5019/2010). Therefore, the Court orders the company and its owner, jointly and severally, to pay the sum of 29,794.88 euros.
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Corte dei conti II C/AItaly05/08/2022358La Corte dei conti, con la sentenza in esame, conferma la sentenza di primo grado di condanna al pagamento della somma di euro 227.047,58 in favore di ARCEA (Azienda Regione Calabria Erogazioni in Agricoltura), da parte di una azienda agricola, per illecita percezione di fondi comunitari per il sostegno all’agricoltura e all’allevamento. La condotta illecita è consistita nell’aver attestato falsamente l’affitto di terreni agricoli e nell’essere la proprietaria coniuge convivente di persona sottoposta a misura di sicurezza personale e comproprietaria di terreni, oggetto di sequestro e poi confisca da parte del Tribunale ordinario.
Il Collegio ricorda, ex art. 67, co. 4, d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), che “le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
The Court of Auditors, in the judgment under review, upholds the first instance judgment sentencing a farm company to pay the sum of 227,047.58 euros to ARCEA (Azienda Regione Calabria Erogazioni in Agricoltura) for unlawful receipt of EU funds for agricultural and livestock support.
The illegal conduct consisted of falsely attesting the lease of agricultural land and the fact that owner being the cohabiting spouse of a person subject to a personal security measure and co-owner of land. The land was seized and then confiscated by the ordinary Court.
The College recalls, pursuant to Art. 67, co. 4, Legislative Decree 159/2011 (Code of anti-mafia laws and prevention measures), that “persons to whom a prevention measure has been applied, by a final measure, cannot obtain contributions, financing or subsidized loans and other disbursements of the same type, granted or disbursed by the State, other public bodies or the European Communities, for the conduct of entrepreneurial activities.”
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Corte dei conti MoliseItaly27/07/202229Con la sentenza n. 29 del 2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise condanna una società cooperativa e altri al pagamento, in parti uguali, della somma complessiva di euro 142.641,16 in favore della Regione Molise per danno erariale.
In particolare, il danno erariale è consistito nel non aver completato il progetto ammesso al finanziamento (contributi comunitari F.E.S.R.- POR Molise 2007-2013, obiettivo “incentivi per le start up di imprese innovative e sostegno a processi di spin-off”); nell’aver tenuto condotte omissive ed elusive degli obblighi informativi previsti dal disciplinare allegato al bando di finanziamento; nell’aver sottratto la garanzia della restituzione di quanto ricevuto dalla Regione per non aver sostituito la polizza fideiussoria dell’assicurazione; nell’aver omesso la rendicontazione delle spese effettuate dalla società.
Una tale inattività della società, secondo il Collegio, costituisce l’indice di una inerzia riconducibile alle condotte delle persone fisiche incaricate di utilizzare i fondi pubblici per il completamento del progetto mai avvenuto.
In Judgment No. 29 of 2022, the Judicial Section of the Auditors ‘ Court for the Molise Region sentences, a cooperative society and others, to pay, in equal shares, the total sum of 142,641.16 euros in favor of the Molise Region for fiscal damage.
Specifically, the fiscal damage consisted in the failure to complete the project accepted for funding (E.R.D.F. – Operational Programme for Molise 2007-2013 european contributions, objective “incentives for start-ups of innovative enterprises and support for spin-off processes”); in having engaged in omissive and elusive conduct with regard to the information obligations set forth in the specifications attached to the call for funding; in having evaded the guarantee of the amount’s repayment received from the Region by not replacing the insurance surety policy; and in having omitted the reporting of the expenses made by the company.
Such inactivity by the company, according to the Court, is an indication of inaction attributable to the conduct of the individuals in charge of using public funds to complete the project, that never took place.
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Corte dei conti I C/AItaly25/07/2022369Con la sentenza in oggetto, la Corte dei conti respinge l’appello e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 493/2020 di condanna al risarcimento, in favore del MIPAAF, del danno di euro 2.139.700,00, da parte di una società e dei due coniugi, soci della stessa.
A seguito di segnalazione dell’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), emergeva che la società, aggiudicataria di un progetto comunitario inerente la promozione volta al miglioramento dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Fondo Europeo Pesca, FEP – 2007-2013), attraverso il comportamento dei coniugi, aveva truffato il MIPAAF e l’Unione europea presentando falsa documentazione fiscale per il tramite di società satelliti, facendo apparire come effettivamente realizzate prestazioni di servizi in tutto o in parte non effettuate.
La Corte ricorda come lo scopo del FEP sia quello di garantire lo sviluppo e la sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore pesca e acquacoltura, anche attraverso il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti del settore (art. 40 del Regolamento CE n. 1198/2006). Pertanto, la mancata realizzazione da parte della società di una parte degli impegni assunti incide negativamente sull’intero programma finanziato dal Ministero, con lesione dell’interesse pubblico.
In this judgment, the Court of Auditors dismisses the appeal and upholds the first instance judgment sentencing a company and its two spouses, partners in the company, to pay compensation of 2,139,700.00 euros to the Ministry of Agriculture.
Following a report by the European Anti-Fraud Office (OLAF), it emerged that the company, which had been awarded a community project concerning the promotion aimed at improving the image of fishery and aquaculture products (European Fisheries Fund, EFF – 2007-2013), through the conduct of the spouses, had defrauded the Ministry of Agriculture and the European Union. The illegal conduct consisted of the false submission of tax documentation through satellite companies, making it appear that services, not performed in whole or in part, were actually performed.
The Court recalls how the purpose of the EFF is to ensure the development and economic, environmental and social sustainability of the fisheries and aquaculture sector, including through the financing of measures aimed at implementing a promotion or development policy of new markets for the sector’s products (Article 40 of EC Regulation No. 1198/2006).
Therefore, the company’s failure to fulfill part of its commitments adversely affects the entire program funded by the Ministry, which is detrimental to the public interest.
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Corte dei conti SardegnaItaly08/06/2022139La sentenza n. 139 del 2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha ad oggetto le condotte fraudolente, realizzate dalla impresa beneficiaria e dal suo legale rappresentante, consistite in artifici e raggiri che hanno indotto le Amministrazioni pubbliche in errore sulla regolarità dell’esecuzione dell’intervento finanziato anche con fondi comunitari (Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna, finalizzato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale).
La giurisprudenza contabile, in diverse occasioni, ha affermato che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell’iniziativa prevista. In quanto “contributo” l’erogazione pubblica presuppone la realtà e l’effettività del costo al quale si riferisce.
Nel caso di specie, dall’attività istruttoria era emerso che, a fronte di lavori realizzati da ciascuna ditta in economia, era stato posto in essere un circolo “vizioso”, corroborato da falsa documentazione, costituito dal passaggio di denaro tra alcune imprese agricole che facevano figurare vicendevolmente, in qualità di committenti e fornitori, lavoro per la realizzazione di opere a fronte di pagamenti che permettevano di far rientrare in possesso, ciascuno di essi, della somma inizialmente messa a disposizione.
Per le ragioni suesposte, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna condanna il convenuto in proprio e quale rappresentante legale dell’Azienda Agricola a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.R.G.E.A., la somma di euro 59.767,84.
Judgment No. 139 of 2022, issued by the Judicial Section of the Auditors ‘ Court for the Region of Sardinia, deals with fraudulent conducts, carried out by the beneficiary company and its legal representative.
The conducts consisted of artifice and deception that misled the Public Administrations on the regularity of the intervention’s execution also financed with EU funds (Rural Development Program for the Region of Sardinia, aimed at improving the environment and rural space).
The Court of Auditors’ jurisprudence, on several occasions, has affirmed that, in the case of public contributions for the realization of business initiatives, the receipt of public benefits against expenses justified by false invoices, certifying services from third parties that turned out to be nonexistent, is illicit. That even where the percipient has otherwise carried out the planned initiative. As a “contribution,” public disbursement presupposes the reality and effectiveness of the cost to which it refers.
In this case, the preliminary investigation had shown that a “vicious” circle, corroborated by false documentation, had been set up against work carried out in economy by each company. It consisted of money exchanges between a number of enterprises who appeared each other as principals and suppliers to be doing work in return for payments that allowed each of them to repossess the sum initially made available.
For the above reasons, the Court of Auditors, Jurisdictional Section for the Region of Sardinia orders the defendants to pay as damages, in favor of public administration, the sum of 59,767.84 euros.
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Corte dei conti LazioItaly07/06/2022415La Corte dei conti, con la sentenza in esame, condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 3.050.000,00 in favore dell’allora Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Si tratta di danno erariale per sviamento di finanziamenti pubblici dalle finalità istituzionali previste: in specie, per la realizzazione di progetti di bonifica ambientale concernente la riqualificazione di aree paludose nella zona della Mesopotamia, Iraq, erogati dall’allora Direttore Generale del Ministero al rappresentante del governo iracheno, nel quadro di trattati internazionali recepiti dall’Italia in base al Protocollo di Kjoto. I suddetti finanziamenti rientrano nella tipologia di fondi per la cooperazione internazionale.
La condotta illecita, posta in essere dai partecipanti alla realizzazione del progetto in Iraq (principalmente soci del consorzio per il tramite di società estere), è consistita nell’emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti a giustificazione di una triangolazione di capitali con società estere e ONG. Queste ultime, a fronte delle somme ricevute, pagavano ad altra società estera consulenze per operazioni non identificate, con accredito delle somme sui conti accesi in banche straniere riconducibili agli stessi convenuti.
In this judgment, the Court of Auditors ordered the defendants to pay the sum of 3,050,000.00 euros to the then Ministry of the Environment and Land and Sea Protection (now the Ministry for Environment and Energy Security).
It is a matter of fiscal damage for misuse of public funding from its intended institutional purposes. Specifically, for the implementation of environmental remediation projects concerning the redevelopment of marshy areas in the area of Mesopotamia, Iraq, disbursed by the then Director General of the Ministry to the representative of the Iraqi government, within the framework of international treaties implemented by Italy under the Kjoto Protocol. The above funding falls under the type of funds for international cooperation.
The illegal conduct, carried out by the participants in the implementation of the project in Iraq (mainly by consortium members through foreign companies), consisted of the issuance of false invoices for nonexistent transactions to justify a triangulation of capital with foreign companies and NGOs. The latter, in return for the sums received, paid consultancy fees to another foreign company for unidentified transactions, with the sums credited to accounts opened in foreign banks traceable to the defendants themselves.
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Corte dei conti SiciliaItaly07/06/2022512La sentenza n. 512 del 2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, ha ad oggetto l’accertamento del danno erariale per indebita percezione di finanziamenti comunitari, da parte del titolare dell’impresa agricola individuale e dal responsabile del Centro di Assistenza Agricola, per conduzioni di superfici in realtà non nella propria disponibilità.
Costituisce principio consolidato che l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie e che la disponibilità dei terreni deve essere titolata.
L’articolo 53, co.1, Regolamento 21.04.2004 n.796, come successivamente modificato, dispone che “se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’art.57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’art. 57 nell’ambito dei regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.”
In particolare, dagli accertamenti istruttori, emergeva che i terreni dichiarati in conduzione non risultavano essere giuridicamente riconducibili all’impresa agricola. L’indebita percezione era stata, inoltre, agevolata dalla condotta del responsabile del CAA, che aveva istruito, validato e inviato le domande di concessione di contributo senza accertare la sussistenza dei titoli legittimanti, in violazione di specifici obblighi di servizio.
Il Collegio, pertanto, condanna in solido i convenuti al pagamento della somma di euro 101.844,75.
Judgment No. 512 of 2022, issued by the Jurisdictional Section for the Sicilian Region, deals with a fiscal damage for undue receipt of EU funding, by the owner of the individual farm enterprise and the head of the Agricultural Assistance Center, for conduction of areas actually not in their possession.
It is a well-established principle that the disbursement of subsidies is conditional on the existence of a legally appropriate and properly documented title attributing the availability of the land to the farmer, and that the availability of the land must be titled.
Article 53, co.1, of Regulation 21.04.2004 No.796, as amended, stipulates that “if differences between the area declared and the area determined in accordance with Article 57 are due to overdeclaration resulting from intentional conduct, the aid to which the farmer would have been entitled under Article 57 shall not be granted for the calendar year in question if such difference is more than 0.5 percent of the area determined or one hectare.”
In particular, the invetsigation results showed that the land declared as leased did not appear to be legally attributable to the agricultural enterprise. Moreover, the undue receipt had been facilitated by the conduct of the center’s head, who had processed, validated and sent out applications for grants without ascertaining the existence of the qualifying qualifications, in violation of specific service obligations.
The College, therefore, jointly and severally orders the defendants to pay the sum of 101,844.75 euros.
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Corte dei conti BasilicataItaly20/04/20226
In particolare, si assiste alla violazione del principio di stabilità delle opere finanziate, ex art. 57 Reg. 1083/2006/CE, secondo cui “lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro 5 anni dal completamento dell’operazione, o entro 3 anni dal completamento dell’operazione negli SM che hanno esercitato l’opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva»”.
Nel caso di specie, veniva riscontrato non solo il trasferimento all’estero della sede della coop. Agricola, ma anche la cessione di un ramo d’azienda ad altra società, prima del decorso dei termini sopra descritti.
In Judgment No. 6 of 2022, the Court of Auditors – Jurisdictional Section for Basilicata condemns an agricultural cooperative society and others to pay the sum of 2,500.00 euros, in favor of the Basilicata Region, as a matter of fiscal damage for damaging diversion of public money (EAGGF-fund- concerning local and development funds for improving the conditions of processing and marketing of agricultural products).
In particular, there is a violation of the stability’s principle of the financed works, art. 57 Reg. 1083/2006/EC, according to which “the Member State or the managing authority shall ascertain that the contribution from the Funds remains attributed to an operation only if the latter, within 5 years of the completion of the operation, or within 3 years in MS that have exercised the option to reduce this deadline for the maintenance of an investment or jobs created by SMEs, does not undergo substantial changes (a) altering its nature or manner of execution, or giving an undue advantage to an enterprise or public entity; and (b) resulting from a change in the nature of ownership, of an infrastructure or the cessation of a productive activity.”
In the present case, it was found not only the transfer of the agricultural cooperative headquarters abroad, but also the transfer of a business unit to another company, before the time limits described above had passed.
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Corte dei conti II C/AItaly15/03/202297Con la sentenza n.97/2022, la Corte dei conti II Sez. giurisdizionale Centrale di Appello conferma la sentenza di primo grado di condanna al pagamento della somma di euro 692.831,18 in favore della Regione Abruzzo, per indebita percezione di contributi pubblici da parte di amministratori di diverse società e del tecnico incaricato di redigere una perizia giurata; condanna inoltre, a titolo di disservizio, al pagamento di euro 20.000.
In particolare si trattava dei fondi strutturali (POR FESR 2007-2013) inerenti “Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese” e degli indennizzi erogati dagli enti locali a seguito dell’evento simico del 2009.
I giudici, riportando un consolidato orientamento della Suprema Corte, dichiarano che, nel delimitare i confini esterni della giurisdizione di responsabilità amministrativa, si ritiene attratta alla giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie in cui, per la natura pubblica del finanziamento, la relativa erogazione appare come il mezzo attraverso cui la P.A. persegue un interesse collettivo ancorchè sottoforma di ausilio alle attività imprenditoriali e produttive private, nella considerazione che anche attraverso il loro proficuo incentivo sia possibile favorire lo sviluppo economico e patrimoniale del sistema Paese.
Le condotte illecite sono consistite in false dichiarazioni e attestazioni da parte di chi le ha redatte e di chi le ha utilizzate a corredo delle indebite richieste di contributi.
In Judgment No. 97/2022, the Court of Auditors II department of jurisdictional appeal upholds the first instance decision, sentencing the directors of several companies and the technician in charge of drawing up a sworn report to pay 692,831.18 euros in favor of the Region of Abruzzo, for undue receipt of public grants. It also sentences them to the payment of 20,000 euros as a disservice.
Specifically, these were structural funds (ROP ERDF 2007-2013) related to “Interventions for the reactivation of the productive activity of Enterprises” and compensation paid by local Authorities following the 2009 simic event.
The judges, referring to a well-established orientation of the Supreme Court, affirm that in delimiting the external boundaries of the jurisdiction of administrative responsibility, it is considered to attract to the jurisdiction of the Court of Auditors every case in which, due to the public nature of the financing, the related disbursement appears to be the means by which the P.A. pursues a collective interest even if in the form of aid to private entrepreneurial and productive activities. This is in view of the fact that even through their profitable incentive it is possible to foster the economic and patrimonial development of the country system.
The illegal conduct consisted of false statements and attestations by those who drafted them and those who used them to accompany improper grant applications.
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Corte dei conti CalabriaItaly15/03/202258La Corte dei conti, con la sentenza in oggetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 287.130,85, a favore dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in agricoltura (ARCEA) per illecita percezione di contributi comunitari (fondo PSR-FEARS 2007-2013).
In particolare, la richiesta di contributi pubblici riguardava lavori di ammodernamento ed efficientamento delle aziende agricole. Da un controllo regionale emergeva l’assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie; la mancanza di certificato di agibilità sul fabbricato oggetto del finanziamento e la difformità tra le opere previste dal progetto e quelle riscontrate.
Tali condotte costituiscono violazione degli obblighi di servizio che il convenuto con la presentazione della domanda dei contributi pubblici si è assunto. Pertanto, considerata sia la difformità delle opere realizzate che l’antigiuridicità della condotta, la Corte dei conti ritiene l’erogazione del finanziamento priva di causa non essendo stata realizzata la finalità pubblicistica posta a base del finanziamento.
The Court of Auditors, in this judgment, sentences the defendant to pay the sum of 287,130.85 euros to the Calabria Region Agency for Agricultural Disbursements. This conviction stems from the unlawful receipt of EU contributions (RDP -EAFRD fund 2007-2013).
Specifically, the request for public grants was for work on modernization and farm efficiency.
A regional inspection revealed the absence of the necessary sanitary permits, the lack of a certificate of habitability for the financed building, and the discrepancy between the works included in the project and those found. Such conduct constitutes a violation of the service obligations that the defendant assumed by submitting the application for public grants.
Therefore, given both the dissimilarity of the works carried out and the unlawfulness of the conduct, the Court of Auditors declares the causaless disbursement financing since the public purpose underlying the financing was not fulfilled.
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Corte dei conti SiciliaItaly02/03/2022203La sentenza ha ad oggetto due ipotesi di danno erariale per illecita percezione di contributi comunitari.
In particolare, si tratta del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2007/2013) per investimenti riguardanti lo sviluppo di attività ricettiva e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR 2007/2013) per l’ammodernamento delle aziende agricole.
L’erogazione dei contributi avveniva secondo il regime de minimis di cui al Regolamento (ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Le condotte illecite sono consistite in false dichiarazioni, con violazione dei vincoli posti dai finanziamenti in regime “de minimis”; mancata adozione del regime di contabilità ordinaria; mancato incremento dei posti di lavoro; mancata attivazione del sito web; oltre ad una promiscuità tra i due interventi e ad una commistione economico- finanziaria tra i beneficiari ed il fornitore.
Dalle sopraesposte condotte, risulta evidente l’intento di frodare la Regione Siciliana attraverso la presentazione di dichiarazioni false già all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, continuate poi nella fase esecutiva e finale delle rispettive attività, con sviamento nell’utilizzo dei fondi rispetto alle modalità previste nei programmi.
Per tali ragioni la Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Sicilia condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 497.391,72 ed euro 198.726,23.
The judgment deals with two cases of fiscal damage due to the illegal receipt of community grants.
In particular, these are the European Regional Development Fund (ERDF 2007/2013) for investments concerning the development of accommodation activities and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD 2007/2013) for farm modernization.
The grants were made under the Commission Regulation (EC) No. 1998/2006 of December 15, 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid.
The illegal conducts consisted of misrepresentation, with violation of the constraints posed by de minimis funding; failure to adopt the ordinary accounting regime; failure to increase jobs; failure to activate the website; as well as a promiscuity between the two interventions and an economic-financial commingling between the beneficiaries and the supplier.
From the conducts described above, the intent to defraud the Sicilian Region through the submission of false statements already at the time of application for the notice is evident.
The misrepresentations were continued in the executive and final stages of the respective activities, with deviation in the use of funds from the manner stipulated in the programs.
For these reasons, the Court of Auditors Jurisdictional Sec. for Sicily orders the defendants to pay the sum of 497,391.72 euros and 198,726.23 euros.
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Corte dei conti UmbriaItaly19/02/202250La sentenza in esame ha ad oggetto la responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata realizzazione della finalità del programma pubblico di finanziamento.
Si trattava di contributo comunitario, erogato dalla Regione Umbria, per la realizzazione di un Bed& Breakfast. Dalle indagini svolte, è stata rilevata la mancanza dell’acquisizione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere interne e la parziale difformità di altre opere rispetto all’autorizzazione.
Secondo i giudici il dato fondante della responsabilità è la distrazione di fondi pubblici da parte della società beneficiaria e del suo titolare, quest’ultimo avendone avuto la disponibilità (Corte dei conti Sez. Toscana, 2021 n. 429; Cass. SS.UU. n. 5019/2010). Pertanto, la Corte condanna, in via solidale, la società ed il suo titolare al pagamento della somma di euro 29.794,88.
The subject of this judgement is liability for fiscal damage resulting from the failure to achieve the purpose of the public financing program.
This was a community grant, provided by the Region of Umbria, for the construction of a Bed & Breakfast.
Findings revealed that a building permit had not been acquired for interior works and that other works were partially different from the work authorization.
According to the judges, the foundational datum of liability is the diversion of public funds by the beneficiary company and its owner, the latter having had the availability of the funds (Court of Auditors Tuscany Sect., 2021 No. 429; Joint Chambers of the Supreme Court No. 5019/2010). Therefore, the Court orders the company and its owner, jointly and severally, to pay the sum of 29,794.88 euros.

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Corte dei conti CalabriaItaly11/02/202234Con la sentenza 34/2022 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria condanna la società beneficiaria in amministrazione straordinaria e altri al pagamento della somma di euro 2.849,113 in favore della Regione Calabria per illecita percezione di finanziamenti pubblici (P.O.R Calabria 2007/2013).
In particolare, si trattava di agevolazioni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e diversamente abili, sotto forma di integrazione salariale.
Le condotte illecite sono consistite principalmente nella violazione dei requisiti richiesti dal Regolamento (CE) 800/2008 a cui si riferiva il bando regionale (mancanza di assunzione di lavoratori aventi lo status di svantaggiati e molto svantaggiati).
La Corte ricorda come nel finanziamento pubblico le dichiarazioni rese dalla parte costituiscono elemento imprescindibile per poter accedere ai benefici e che la rappresentazione di una realtà difforme rispetto a quella effettiva introduce un elemento che incide negativamente sul decorso naturale dell’iter amministrativo teso all’erogazione delle somme. Inoltre, la responsabilità erariale si estende anche a coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da questi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati.
In Judgment 34/2022, the Court of Auditors Jurisdictional Section for Calabria condemns the beneficiary company in extraordinary administration and others to pay the sum of 2,849.113 euros in favor of the Calabria Region for unlawful receipt of public funding (Calabria ROP 2007/2013).
Specifically, these were benefits for hiring disadvantaged, very disadvantaged and disabled workers in the form of wage subsidies.
The illegal conduct consisted mainly of violating the requirements of Regulation (EC) 800/2008 referred to in the regional announcement (failure to hire workers with disadvantaged and very disadvantaged status).
The Court recalls how in public financing, the statements made by the party constitute an indispensable element for access to benefits. Moreover, the representation of a reality that differs from the actual one introduces an element that negatively affects the natural course of the administrative process aimed at disbursement of the sums. Fiscal responsibility also extends to those who had an organic relationship with the company, where the conduct of those persons resulted in the diversion of the funds in question from the public purpose for which they were intended.
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Court of Justice of the European UnionBelgium06/02/2023T-46Action brought on 6 February 2023 – Kaili v Parliament and EPPO
(Case T-46/23)
Language of the case: English
Parties
Applicant: Eva Kaili (Ixelles, Belgium) (represented by: S. Pappas, lawyer)
Defendants: European Parliament, European Public Prosecutor’s Office
Form of order sought
The applicant claims that the Court should:
annul the decision of the European Chief Prosecutor of 15 December 2022, requesting the lifting of the parliamentary immunity of the applicant;
annul the decision of the President of the European Parliament of 10 January 2023 to announce this request in the plenary session of the Parliament and refer it to the Committee of Legal Affairs;
order the defendants to pay their own costs and the costs of the applicant in the present proceedings.
Pleas in law and main arguments
In support of the action, the applicant relies on five pleas in law.
First plea in law, alleging the lack of competence of the European Chief Prosecutor to issue the contested act: according to the applicable provisions of Article 9 of the Rules of Procedure of the European Parliament, at the
time when the European Chief Prosecutor adopted her decision of 15 December 2022, only Member States were entitled to issue such decision. Consequently, the decision of 15 December 2022 of the European Chief
Prosecutor was adopted incompetently.
Second plea in law, alleging an infringement of two essential procedural requirements:
– Lack of reasoning: The European Chief Prosecutor’s act does not elaborate on i) whether or not the applicant is found in the act of committing an offence; and ii) whether or not the privileges and immunities of the
applicant present an obstacle to the investigation of the alleged irregularities;
– Violation of the rights of defence: Neither the European Chief Prosecutor nor the President of the European Parliament allowed the applicant to get copies of the documents on which they based their decisions. In addition,
the applicant was not heard prior to the adoption of the contested acts.
Third plea in law, alleging a lack of sufficient and adequate reasoning infringing Article 29(2) of Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the
European Public Prosecutor’s Office (“the EPPO”) 1 and/or infringement of the provisions of that Regulation and of the principle of non-retroactivity.
Fourth plea in law, alleging an infringement of the principle of proportionality.
Fifth plea in law, alleging an infringement of the principle of democracy and of the right to a fair trial.
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National Court (Audiencia Nacional)Spain24/01/20231071Conformity judgement (sentence bargain) issued by the Juzgado Central de lo Penal of the National Court convicting two persons for subsidy fraud (arts. 308.4, 308.1 Penal Code). AB and CD, both of legal age and without criminal records, held positions in the Toledo Chamber of Commerce, Industry and Services. In the framework of a European Social Fund project under the Operational Programme Employment, Training and Education 2014-2020, they submitted false documentation with the intention of obtaining an undue financial benefit. The grant was awarded by the INCYDE foundation, and the project was 80% subsidised by the European Social Fund and 20% by the beneficiary. The documentation submitted included hours not supported by any document, hours lent to the project and subcontracted to external companies, monthly salaries of staff in management positions fully charged to the project, among others. The proceedings were initiated on 10 December 2021, and on 20 April 2022, both defendants voluntarily made a deposit of EUR 60,899.50 each (therefore, a total deposit of EUR 121,799) in the Consignments Account of the Spanish Delegation of the European Public Prosecutor's Office, expressing their willingness to acknowledge the facts under investigation.  A joint statement of agreement signed by the European Public Prosecutor's Office (Madrid) and the defence lawyers, was submitted, in which the facts were qualified as constituting the offence of subsidy fraud.AB and CD have been convicted of the offence of subsidy fraud. Both have been imposed with a fine of 30,000 euros each, as well as the loss of the possibility of receiving public subsidies for two months and the right to benefit from tax or social security incentives. In addition, they must jointly and severally pay INCYDE the amount of 40,750.88 euros, plus the corresponding legal interest. The defendants have been benefited by the qualified mitigating circumstance of reparation of the damage, as each one made a deposit of 60,899.50 euros in the consignment account of the Spanish Delegation of the European Public Prosecutor's Office, expressing their willingness to recognise the facts investigated.
National Court (Audiencia Nacional)Spain24/01/20231067Conformity judgement (sentence bargain) handed down by the Juzgado Central de lo Penal of the National Court convicting two persons of subsidy fraud and forgery (arts. 308.4 and 392 Penal Code). In June 2020, AB, sole administrator of AGROCAPELU SOCIEDAD COOPERATIVA, submitted an application for partial financial assistance from the Operational Programme for fruit and vegetable producer organisations for the investment "1.2.1.11.Binadora". After being asked to submit bids from different suppliers, he presented two forged quotations from LEGROSOL TALLERES SL and MAQUINARIA AGRÍCOLA VICENTE GIRALT, drawn up by CD, administrator of AURORA AGRÍCOLA, S.L., and the real invoice from AURORA AGRÍCOLA. AB presented these false documents to the Department of Rural Development and Environment of the Government of Navarre in order to obtain public funds. Although CD prepared the falsified budgets for AB, there is no evidence that he did so knowing that they would be used to apply for financial aid. However, AB submitted the forged documents knowing that they were forged, resulting in AGROCAPELU SCOOP receiving 177,965.41 euros and 125,230.82 euros for the request for the first partial payment and the balance of the 2020 implementation aid, respectively. The amount corresponding to the investment "1.2.1.11.Binadora" (10,252.50 euros) was repaid in full in March 2022. The accused AB is sentenced to a fine of 2,563.12 euros for subsidy fraud and six months' imprisonment for forgery, in addition to the loss of eligibility for public subsidies and other tax benefits for one month and 15 days. The accused CD is sentenced to six months imprisonment for forgery and a fine of six months at a daily rate of 6 euros. Both defendants have a suspended sentence of 6 months imprisonment for the offence of forgery, subject to the condition that they do not recommit the offence within 2 years, with the warning that if they do so, the suspension may be revoked, and the sentence may be served in a penitentiary centre.
Corte Suprema di CassazioneItaly01/03/20238963Sentenza n. 8963 del 1 marzo 2023, Sesta Sezione penale Corte di Cassazione
The Sixth Criminal Chamber of the Italian Court of Cassation upheld the appeal lodged by the European Delegated Prosecutor (PED) of the Palermo office against the order of the Tribunale di Ragusa rejecting the request for the application of the precautionary measure of preventive seizure with a view to confiscation of the sum of EUR 25.000, corresponding to the unlawful European contribution received by an entrepreneur as a measure to support entrepreneurs in financial difficulties due to the COVID-19 emergency, provided for by the Italian Government.
With regard to the undue receipt of payments to the detriment of the European Union, the Court has held that the European Delegated Prosecutor has the power to request or order one of the investigative measures referred to in Article 30 (1) of Regulation (EU) 2017/1939 (EPPO Regulation), including preventive seizure for the purpose of confiscation, direct or equivalent, of the proceeds of the offence under Article 322-ter of the Criminal Code, even where it is less than EUR 100.000,00 and therefore does not constitute the aggravating circumstance referred to in the last sentence of the first paragraph of Article 316-ter of the Criminal Code.
It considered the ground of appeal put forward by the European Delegated Prosecutor to be well founded, thus agreeing with the interpretation of Article 30 (1) of the EPPO Regulation, that there is no functional limit to the request or provision of precautionary measures only where the offence is punishable by a maximum term of imprisonment of at least four years. Rather, it should be emphasised in the sense that, at least in that ‘aggravated’ case, investigative measures may be used, leaving the European Delegated Prosecutor discretion to use it in cases of less severe criminal offences.
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Corte Suprema di CassazioneItaly01/02/20238963sul ricorso proposto dal
Procuratore europeo delegato, sede di Palermo
nel procedimento a carico di
Gesso Roberto, nato a Scicli (RG) il 28/07/1973
avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Ragusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;
udito l'avv. Filippo Loria, difensore del Gesso, il quale, anche riportandosi ad una
memoria in atti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Corte Suprema di CassazioneItaly17/12/20222225REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Pierluigi Di Stefano
Gaetano De Amicis
Maria Silvia Giorgi
Riccardo Amoroso
Maria Sabina Vigna
2:225
– Presidente – Sent. n. sez. /2021
CC-17/12/2021
R.G.N. 38949/2021
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pelle Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 31/05/1990
avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte di Appello di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Alfredo Giovinazzo e l’avv. Francesco Saverio Fortuna, difensori di
Sebastiano Pelle, che concludono per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Reggio
Calabria ha disposto la consegna di Sebastiano Pelle alle competenti Autorità
della Germania, in relazione al m.a.e. emesso il 13 ottobre 2021 dalla Procura
Europea – centro Monaco di Baviera, in relazione al mandato di cattura nazionale
emesso dall’Amtsgericht di Monaco di Baviera il 29 settembre 2021 per i reati di
evasione fiscale e associazione a delinquere, commessi a Eichstat dal 2017 al
2021, in relazione alla emissione di una ordinanza cautelare con cui è stata
disposta la custodia in carcere.
46642 – 21
1
In particolare, dopo la convalida dell’arresto eseguito in data 20 ottobre
2021 di iniziativa della Polizia Giudiziaria, il ricorrente è stato sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari ed all’esito dell’udienza del 9 novembre 2021 la
Corte di appello ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato
emittente, subordinatamente alla condizione che dopo la condanna gli sia
consentito di espiare la pena detentiva in Italia.
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del verbale di arresto e
di tutti gli atti conseguenti dedotta dal ricorrente in relazione all’omessa
informazione al momento dell’arresto del diritto di nominare un difensore presso
l’Autorità giudiziaria dello Stato emittente.
Sono state ritenute anche infondate le ulteriori ragioni addotte dalla difesa
in relazione al motivo dì rifiuto previsto dall’art. 18-bis per la pendenza in Italia
di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto,
nonché in relazione all’accertamento del rischio per il consegnando di subire un
trattamento inumano per le condizioni carcerarie esistenti presso lo Stato
emittente.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, i difensori di
fiducia di Sabastiano Pelle hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo í
motivi qui di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 9,
commi 5 e 12, comma 1-bis della legge n.69/2005, e dell’art. 178, comma 1,
lett. c), cod. proc.pen. per la nullità del verbale di arresto e degli atti
conseguenti, che è stata rigettata dalla Corte di appello sebbene
tempestivamente eccepita dalla difesa e ritenuta fondata rispetto alla circostanza
certa del mancato avviso all’indagato in sede di esecuzione dell’arresto della
facoltà di nominare un difensore di fiducia presso l’Autorità Giudiziaria dello
Stato emittente.
Al riguardo viene richiamata la precedente decisione della Corte di
Cassazione che recentemente nella sentenza n. 35818 del 14 dicembre 2020 ha
affermato che tale violazione integra gli estremi di una nullità di ordine generale
a regime intermedio perché riguardante l’assistenza dell’indagato.
Si chiede pertanto l’annullamento della sentenza per nullità derivata di tutti
gli atti conseguenzialí all’arresto.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
2 e 18 I. n. 69/2005 in relazione all’omessa verifica delle condizioni di detenzione
che il Pelle avrebbe trovato in Germania in ragione di carenze igienico-sanitarie
e di sovraffollamento.
2
(………………….2
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.18-bis
lett. a), legge n.69/2005 per la interpretazione errata della citata disposizione
che non attribuirebbe alcuna rilevanza secondo il ricorrente alla necessità della
pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti nei confronti del
medesimo soggetto interessato dal mandato di arresto europeo. Inoltre si
rappresenta che il motivo di rifiuto invocato dalla difesa è quello che ricade
nell’ipotesi di cui alla lett. a) e non di quella alla lett. b) del medesimo articolo.
In ogni caso si rappresenta che il procedimento penale pendente presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, iscritto fra gli altri a carico di
Pelle Giuseppe, fratello del ricorrente, ha ad oggetto un’associazione a
delinquere per la commissione di frodi fiscali per operazioni di vendita di
autovetture che vedono coinvolte anche società italiane (Daytona Automotive
S.r.l. e Car Center S.r.l.) e società tedesche (Carline Gmbh) che risultano
coinvolte anche nel procedimento pendente in Italia per la stessa tipologia di
reati fiscali.
Si deve dare atto che con atto depositato in cancelleria e trasmesso via
p.e.c., sono stati articolate nuove deduzioni in relazione al terzo motivo di
ricorso, evidenziandosi che la prova della pendenza in Italia di un procedimento
penale a carico del ricorrente si è concretizzata successivamente al deposito
dei motivi di ricorso in Cassazione, in quanto, in data 22/11/2021, è
stata notificata copia dell’ordinanza di custodia cautelare emessa in data
27/10/2021 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, nella quale il sig.
Pelle Sebastiano, anche se non destinatario di alcuna misura cautelare, risulta
indagato, al capo 1), per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 comma 1 e 2,
61-bis cod. pen..
Al riguardo si descrivono le condotte ascritte al ricorrente che coincidono in
parte con quelle per le quali si procede in Germania, essendo relative a frodi
fiscali nel commercio di autovetture realizzate dalle stesse società operanti in
Italia ed in Germania, come può evincersi dal raffronto con il contenuto della
documentazione integrativa trasmessa dall’Autorità emittente ed allegata ai
motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento alla questione dedotta con il terzo
motivo per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento alla prima questione relativa alla omessa comunicazione
all’indagato, al momento dell’arresto della facoltà di nominare un difensore di
fiducia presso l’Autorità Giudiziaria dello Sato emittente, si deve ribadire
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur in assenza di
3
una espressa sanzione processuale prevista dalle citate norme, l’omesso avviso
alla persona della quale è chiesta la consegna della facoltà di nominare un
difensore nello Stato che ha emesso il mandato, concernendo l’assistenza
dell’arrestato e compromettendone l’assistenza legale, determina una nullità
generale a regime intermedio, che deve essere eccepita in caso di arresto di p.g.
non oltre l’udienza di convalida dell’arresto (Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017,
Marinkovic, Rv. 271501; Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017, U, Rv. 270377).
Tuttavia, da quanto emerge dalla stessa esposizione del motivo, non solo il
giudice della convalida ha provveduto a fornire al ricorrente la suddetta
informazione, ma che lo stesso ricorrente in quella sede non ha manifestato la
volontà di nominare un difensore nello Stato di emissione, così escludendo in
radice un concreto e reale pregiudizio alle prerogative defensionali, patito in
conseguenza della omessa iniziale comunicazione, determinandosi comunque
una irrilevanza di detta causa di nullità oltre l’ambito degli effetti esplicati fino a
quella fase nel procedimento afferente unicamente l’applicazione della misura
cautelare.
2. Quanto al secondo motivo se ne deve ugualmente rilevare la
infondatezza. Solo nel caso in cui siano state allegate o comunque evidenziate
informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate o da precedenti
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardanti lo Stato di
emissione del M.A.E., deve essere verificato e ponderato il concreto rischio che il
soggetto, di cui è chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all’eventualità della
sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli
istituti carcerari del Paese di emissione, in ragione del sovraffollamento o di altri
strutturali e non puramente contingenti problemi.
Nel caso di specie la genericità della doglianza, non suffragata da alcuna
allegazione, rende del tutto legittima la decisione della Corte di appello che ha
ritenuto non giustificata la richiesta verifica di rassicurazioni dallo Stato di
emissione circa le condizioni detentive che avrebbero riguardato il soggetto
interessato dalla procedura di consegna.
Si deve ribadire il principio secondo cui a carico del ricorrente incombe un
preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il
timore che la consegna preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a
trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona (Sez.
6, n. 38850 del 18.9.2008, Rv. 241261), sicchè la Corte di appello è tenuta ad
acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando
solo se questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito
alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente.
4
3. Fondata è, invece, la questione dedotta con il terzo e ultimo motivo.
Appare evidente come nel caso in esame si tratti di reati transnazionali,
per cui, come è stato già affermato da questa Corte di cassazione, si pone in
modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non
solo l’interesse alla repressione di detti reati che coinvolgono i territori di più
Stati, ma anche l’interesse ad assicurare il principio del “ne bis in idem”,
riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche
dall’art.50 della Carta di Nizza, che Si configura come garanzia da invocare nello
spazio giuridico europeo (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544).
In ordine alla questione della interpretazione dell’art.18-bis, lett. a), legge
69/2005, sì deve innanzitutto rilevare che nell’elenco dei motivi dì rifiuto
facoltativo della consegna indicati nella predetta disposizione, sono stati inclusi
in particolare anche ì casi – prima considerati nel novero dei motivi di rifiuto
(obbligatorio) dì cui alla lett. p) dell’art. 18 legge cit. (già trasfusì nell’art. 18-
bis, lett. b, a seguito della prima modifica apportata con la legge 4 ottobre
2019,n.117) – di mandato di arresto che abbia ad oggetto reati che dalla legge
italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio oltre
quelli, inclusi ora nella lett. b) dello stesso articolo, per i quali risulta la
pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto nei confronti della
persona ricercata.
Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema dì
mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna
previsto dalla predetta disposizione dì cui alla lett. a), rìchìede comunque la
sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare
la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e.
In tutti tali casi l’opposizione del motivo dì rifiuto della consegna mira infatti
a tutelare le prerogative dello Stato dì esecuzione in funzione della composizione
di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto
dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria
giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di
svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto
cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020,
M., Rv. 278197).
Nel caso di specie, assume senza dubbio rilevanza la produzione
documentale depositata con i nuovi motivi, ai fini della dimostrazione della
identità dei fatti oggetto del procedimento penale pendente in Italia a carico
dello stesso ricorrente, che integra la condizione da cui sarebbe conseguita la
facoltà per lo Stato di esecuzione di avvalersi del motivo di rifiuto della consegna
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allo scopo di prevenire che la stessa persona sia oggetto di procedimenti penali
paralleli in Stati membri diversi che potrebbero dare luogo ad una violazione del
principio del ne bis in idem.
Va osservato che il mandato di arresto europeo è stato emesso dalla Procura
Europea in relazione ad una ordinanza cautelare emessa dall’A.G. di Monaco,
quindi ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12
ottobre 2017 relativo all’istituzione della Procura europea («EPPO»), trattandosi
di reati rientranti nella competenza materiale e territoriale di detto organo
giudiziario ai sensi degli artt. 22 e 23 del citato Regolamento UE.
La Corte di appello ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto evidenziando
che al momento della decisione non risultava a carico del ricorrente la pendenza
di alcun procedimento che rendesse evidente l’esistenza di un possibile conflitto
tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo
corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la
necessità di verificare la sussistenza di “un medesimo comportamento criminoso”
realizzato dal “medesimo soggetto”, sia pure in parte nel territorio dello Stato
(Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M. cit.).
Ora risulta, invece, che è pendente un nuovo procedimento penale in Italia a
carico anche del ricorrente, in quanto, in data 22/11/2021, è stata notificata
copia dell’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 27/10/2021 dal G.I.P.
presso il Tribunale di Torino, nella quale Pelle Sebastiano, anche se non
destinatario di alcuna misura cautelare, risulta indagato, al capo 1), per i reati di
cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 comma 1 e 2, 61-bis cod. pen.
Si rende, pertanto, necessario un nuovo giudizio di merito su tale elemento
di novità, perché la Corte di appello valuti, nella propria libera discrezionalità se
opporre o meno il motivo facoltativo di rifiuto, se le condotte ascritte al
ricorrente coincidano con quelle per le quali si procede in Germania, trattandosi
di frodi fiscali nel commercio di autovetture realizzate dalle stesse società
operanti in Italia ed in Germania, come può evincersi dal raffronto con il
contenuto della documentazione integrativa trasmessa dall’Autorità emittente ed
allegata ai motivi nuovi.
Per queste ragioni, l’accoglimento del terzo motivo di ricorso impone
l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo
giudizio sul punto.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22,
comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
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Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Reggio Calabria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021
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Corte Suprema di CassazioneItaly23/09/202236035Corte di Cassazione V Sezione penale, sentenza 36035/2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36035, rigetta il ricorso, proposto da due cittadini italiani, in quanto infondato. Questi ultimi insieme a delle società sono accusati di contrabbando doganale, truffa continuata e aggravata, per sottrazione di merci (importazione di biciclette dalla Cina e Turchia) al pagamento dei diritti di confine (dazi antidumping e IVA), per un importo pari a 13.162.600,14.

La Suprema Corte ricorda la sola ammissibilità dei vizi di violazione di legge in materia cautelare reale, anche per errores in procedendo, dinanzi al Giudice di Legittimità. Infatti, al giudice di legittimità è precluso una valutazione nel merito del materiale probatorio. Inoltre, formatosi il giudicato cautelare, non può essere riproposta una stessa questione di fatto o di diritto a causa della preclusione processuale venutasi a creare.
The Court of Cassation, in this judgment No. 36035, dismissed the appeal, brought by two Italian citizens, as groundless. The latter, together with some companies, have been charged with customs smuggling, continued and aggravated fraud, evading (import of bicycles from China and Turkey) the payment of border duties (antidumping duties and VAT), amounting to 13,162,600.14.

The Supreme Court recalled the sole admissibility of violations of the law in matters of real precautionary measures, even for errores in procedendo, before the Judge of Legitimacy. In fact, the Court of legitimacy is precluded from assessing the merits of the evidentiary material. Moreover, once a preliminary ruling has been made, the same question of fact or law cannot be raised again, because of the procedural preclusion that has arisen.
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Corte Suprema di CassazioneItaly06/09/202232828Corte di Cassazione VI Sezione penale, sentenza n. 32828/2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accoglie il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società destinataria di fondi pubblici, anche europei (FSER e FSE) per violazione dell’art. 273 c.p.p.[1] e dispone l’annullamento dell’ordinanza oggetto del gravame, con rinvio all’Autorità giudiziaria competente.

Nello specifico, l’ordinanza disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di euro 157.140,00, quale profitto diretto del reato ex art. 316 bis c.p. e dell’illecito amministrativo ex art. 24, co.1 e 3, dlgs 231/2001, a capo del legale rappresentante e della di lui società, per distrazione del bene finanziato.

La Suprema Corte, dando continuità ad una precedente pronuncia, afferma che “pur essendo rilevante il termine fissato con l’atto di erogazione del finanziamento, l’individuazione del tempo della omessa destinazione del finanziamento può tuttavia dipendere da una pluralità di fattori, relativi alle condizioni contrattuali e alla tipologia delle sovvenzioni/finanziamenti, che rendono imprescindibile il confronto dell’interprete con le specifiche situazioni concrete”. Per tali ragioni, qualora il contratto o la normativa prevedano un termine per la realizzazione delle opere o per lo svolgimento di specifiche attività di pubblico interesse, il delitto di malversazione a danno dello Stato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza di detto termine.





The Supreme Court of Cassation upheld the appeal filed by the legal representative of a company receiving public funds, including European funds (FSER and ESF), for violating Article 273 of the Code of Criminal Procedure and ordered the annulment of the order under appeal, with referral to the competent judicial authority, in this judement.

Specifically, it ordered the preventive seizure for the direct confiscation of the sum of 157,140.00 euros, as a direct profit of the crime under article 316 bis of the Criminal Code and the administrative offence under article 24, co.1 and 3, dlgs 231/2001, against the legal representative and his company, for misappropriation of the financed asset.



The Supreme Court, giving continuity to a previous ruling, affirmed that “although the time limit set by the act of disbursement of financing is relevant, the identification of the time of the omission of financing may, however, depend on a plurality of factors, relating to the contractual conditions and the type of subsidies/financing, which make it imperative for the interpreter to compare the specific situations. For these reasons, where the contract or regulations stipulate a time limit for the execution of works or the performance of specific activity in public interest, the crime of embezzlement to the detriment of the state cannot be deemed to have been committed before the expiry of that time limit.



[1] Art. 273.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.

Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. (1)

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
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Corte Suprema di CassazioneItaly28/07/202230030Corte di Cassazione VI Sezione penale, sentenza n. 30030/2022

Con la sentenza n. 30030/2022, la Suprema Corte rigetta il ricorso in merito al vizio di violazione di legge, ex art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/13.

In particolare, la ricorrente condannata per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) in qualità di rappresentante legale di una società beneficiaria di contributi, a favore della Regione Calabria, alimentati dai Fondi europei (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- FESR- e Fondo Sociale Europeo -FSE-), li avrebbe distolti dalla loro finalità.

La Corte di Cassazione afferma che nel caso in esame non viene in rilievo una violazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ma della sottoscrizione dell’atto d’obbligo avente natura negoziale con cui il soggetto che usufruisce del finanziamento pubblico europeo limita la propria autonomia nell’esercizio delle attività di impresa finanziata, vincolandosi a rispettare le condizioni contrattuali cui è subordinata l’erogazione del finanziamento stesso. Inoltre, nel caso di specie è proprio la violazione iniziale del progetto di impresa finanziato che consente di ravvisare l’ipotesi di reato prevista dall’art. 316-bis, c.p.



In Judgment No. 30030/2022, the Supreme Court dismissed the appeal on the grounds of breach of the law, pursuant to Article 71 Regulation (EU) No. 1303/13 .

In particular, the appellant convicted for embezzlement of public funds (art. 316 bis of the Criminal Code) in his capacity as the legal representative of a company, which was in receipt of contributions, in favour of the Region of Calabria, fundedd by European Funds (European Regional Development Fund- ERDF- and European Social Fund -ESF-), allegedly diverted them from their purpose.

The Supreme Court affirmed that in this case, there is no violation of Article 71 of Regulation (EU) No. 1303/2013; but of the signing of the act of obligation of a negotiated nature by which the recipient of European public funding limits its autonomy in the exercise of the activity of the financed enterprise, binding itself to comply with the contractual conditions to which the disbursement of the financing is subject. Moreover, in the case at hand, it is precisely the initial violation of the financed enterprise project that makes it possible to recognise the offence provided for in Article 316-bis, Criminal Code.
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Corte Suprema di CassazioneItaly19/07/202222581Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Provv. N. 22581/22
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione a S.U. in funzione nomofilattica ha pronunciato il seguente principio: “il rapporto di servizio realizza una relazione funzionale, per la quale il soggetto esterno all’amministrazione, pur non vincolato da un rapporto organico con essa né dipendendone in virtù di un contratto di impiego pubblico, svolga, su suo incarico, un’attività qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa, che ne determini l’inserimento nell’apparato organizzativo della P.A... divenendo compartecipe della sua attività pubblicistica, non rilevando la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio venga svolto” (in senso conforme già Cass. S.U. 1.2.2021 n. 2157 e altre).
Si è dinanzi un caso di frode europea (Fondo Sociale Europeo 2007/2013), per sviamento di risorse pubbliche causato dalla mancata realizzazione del programma oggetto di finanziamento inerente la creazione, gestione e valutazione di un servizio di sportello per orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali. In particolare, i giudici di prime cure avevano condannato per le suesposte condotte la società beneficiaria e l’amministratore unico al pagamento della somma di euro 216.240,00. Tale sentenza è stata confermata in appello.
Al ricorso per Cassazione, proposto dall’amministratore unico, per presunta inesistenza di giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la giurisdizione della Corte dei conti.

With the judgment under comment, the Supreme Court of Cassation in Jointly Chambers, in nomofilactic function, pronounced the following principle: the service relationship realizes a functional relationship, whereby the person outside the administration, although not bound by an organic relationship with it nor dependent on it by virtue of a public employment contract, performs, on its behalf, an activity qualifiable as the exercise of an administrative function, which determines its inclusion in the organizational apparatus of the Public Administration. It thus becomes a co-participant in its public activity, regardless of the private nature of the entity to which the service is entrusted, nor of the legal title under which the service is performed (Supreme Court J.C. 1.2.2021 No. 2157 and others).
This is a case of European fraud (European Social Fund 2007/2013), for misuse of public resources caused by failure to implement the funded program concerning the creation, management and evaluation of a counter service for guidance and support of new business initiatives. Specifically, the Judges of the first instance had sentenced the beneficiary company and the sole director to pay the sum of 216,240.00 euros for the above conducts.
Judgment upheld on appeal.
On the appeal to the Supreme Court, brought by the sole director, for alleged non-existence of accounting jurisdiction, the Court of Cassation rejects the appeal, confirming the jurisdiction of the Court of Auditors.
Corte Suprema di CassazioneItaly14/07/2022865REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI – Presidente – Sent. n. sez. 865/2022
LUCA PISTORELLI C.C. 14/07/2022
MARIA TERESA BELMONTE – Relatore – R.G. 13391/2022
MICHELE CUOCO
ANNA MAURO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PARENTE CARLO nato a NOLA il 06/10/1974
PEDE MASSIMO nato a NAPOLI il 04/11/1960
avverso la ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale,
Domenico A.R. SECCIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli – EPPO – in data 21 gennaio 2022, avente a oggetto documentazione personale, amministrativa, contabile, bancaria o fiscale in formato digitale o cartaceo, relativa a operazioni oggetto di indagine, eventuali pezzi, parti o e-bike rilevanti ai fini dell’accertamento dei reati contestati nei confronti di Carlo Parente e Massimo Pede, nonché, ai sensi del D. L.vo n. 231/2001, nei confronti delle società TRILOGS SPA SOCIETA’ CONSORTILE V.ITA GROUP s.p.a., NEW ELECTRONICS GIUSEPPE s.r.I., ROBERTO PARENTE & C. s.r.l. 1.1. Nella prospettazione accusatoria, Pede e Parente, e le citate società, nelle qualità rispettivamente rivestite, sono accusati di contrabbando doganale, per avere sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di bicilette elettriche dalla Cina, eludendo il pagamento dei dazi antidumping e dell’IVA di importazione per importi complessivi
di 13.162.600,14 ( capo 1), di una pluralità di falsi commessi nelle dichiarazioni doganali, per avere dichiarato trattarsi dell’importazione, dalla Cina o dalla Turchia, di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di acquisti di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali in merito alla provenienza delle merci ( capi da 2 a 6); di truffa continuata e aggravata ai danni dell’Agenzia delle Dogane, evitando, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali e dell’Iva.
1.1.1. In sintesi, secondo l’Accusa, gli indagati avrebbero sottratto al pagamento dei diritti di confine – dazi doganali antidumping e I.V.A. – merce consistita in pezzi di biciclette, originali, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Turchia, mediante redazione di dichiarazioni doganali false, idonee a indurre in errore il funzionario delle dogane sulla provenienza effettiva
delle merci.
1.1.2. Alle società è contestato, ai sensi degli artt. 24 co. 1 e 2 e 25 sexiesdecies del D. L.vo n.
231/2001, di non essersi dotate di idonei modelli organizzativi e di gestione tali da prevenire la
commissione del reato di contrabbando, commettendo Pede e Parente, nelle rispettive qualità, i fatti di reato nell’interesse e a vantaggio delle società stesse. Fatti commessi dal 18 maggio
2018 al 23 settembre 2021.

2.Hanno proposto ricorso per cassazione Carlo Parente e Massimo Pede, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Saccone, il quale, con unico atto, svolge due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione alla ricostruzione del fumus delicti e del periculum in mora, sulla base di un precedente giudicato cautelare. Nega la Difesa, in primo luogo, che si sia potuto formare un giudicato a fronte di un ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, dal momento che l’impugnativa avverso il primo decreto di sequestro venne proposta da persone fisiche diverse dalla persona giuridica (Trilogs spa) destinataria della misura reale, e per tali ragioni non venne coltivato dalla parte con successivo gravame, in quanto non proprietaria dei beni sequestrati. Inoltre, la Difesa contesta la formazione del giudicato cautelare, che, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite ‘Buffa’, copre solo il dedotto e non anche il deducibile, osservandosi che, in sede di udienza dinanzi al Tribunale del riesame, erano stati prodotti elementi sopravvenuti alla formazione del giudicato, costituiti:

1)dalla relazione di consulenza tecnica a firma del prof. Cigolini;

2) dai ricorsi proposti dinanzi al Giudice tributario, da intendersi quali ulteriori motivi di ricorso. Trattandosi di elementi sopravvenuti, essi superano anche il giudicato, mentre il provvedimento impugnato presenta vizi di motivazione per non avere vagliato gli elementi forniti dalle parti.
2.2. Violazione dell’art. 125 co. 3 cod. proc. pen per omessa valutazione o motivazione apparente in merito agli elementi di favore evidenziati dalla Difesa degli indagati relativi alla ricostruzione del fumus commissi delicti. In particolare, ci si duole che, nell’ordinanza
impugnata, non siano stati valutati i seguenti documenti: nota ambasciata italiana Pechino allegata alla informativa di P.G. del 07/10/2021, in cui si attesta che i fornitori cinesi sono anche produttori e fornitori di e-bike e parti di e-bike, contrariamente a quanto riferito dalla P.G.; nota conclusiva indagine OLAF del 22/12/2012 da cui emerge la legittimità del comportamento degli indagati e delle aziende; in tal senso anche l’esito favorevole della richiesta di mutua assistenza menzionata dall’ADM di Napoli del 23/03/2021, pure ignorato dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.
1.1. Ricordato che, in materia cautelare reale, sono ammessi dinanzi al Giudice di legittimità solo vizi attinenti alla violazione di legge, anche per errores in procedendo ( Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ritiene il Collegio infondata la doglianza difensiva con la quale la Difesa ricorrente denuncia la violazione del principio del c.d. giudicato cautelare.
1.2. Premette l’ordinanza censurata che il provvedimento gravato segue un precedente decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 24.9.2021, nei confronti anche degli odierni ricorrenti, oltre che delle società a loro facenti capo, e per le
medesime imputazioni, contestate sino al 22.7.2021; che, detto decreto era stato integralmente confermato dal Tribunale del Riesame -adito ex art. 324 cod. proc. pen. – in data 28.10.2021, contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione, così da ritenersi formato il giudicato.
1.3. Lamenta, a tal proposito, la Difesa che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto consolidata la valutazione del profilo indiziario già operata nel primo decreto di sequestro preventivo, senza, tuttavia, esaminare le sopravvenienze portate all’attenzione del Collegio dalla Difesa ricorrente.
1.4. In proposito, è preliminare ricordare che è principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n.
20, Durante, rv. 195354) che, rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Cosicchè, ” le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi”.
Altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari.”(Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, in motivazione). Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità sono attualmente attestate sugli approdi delle Sezioni Unite ‘Librato’, essendo stato, altresì, chiarito che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338).
Dunque, il tema, correttamente inquadrato nell’alveo del venir in essere di una preclusione processuale (rectius, endoprocessuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell’ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che di un vero e proprio “giudicato”, sia pur cautelare, attiene, da un lato, all’esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (e quindi l’esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione implicita od esplicita della questione che si vorrebbe “chiusa”); dall’altro, alla possibilità, anch’essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi (cfr.
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce l’aspetto diverso ma collegato del problema, anche nel caso di specie.
1.5. Ciò posto, sulla premessa, ovvia, che il giudicato si forma su ogni decisione che non venga ( ulteriormente) impugnata validamente, a prescindere dalla ammissibilità originaria del gravame e dalla stessa legittimità e correttezza giuridica della decisione adottata, occorre ricordare che rientrando il vizio dedotto, al di là della formale enunciazione, nella categoria del c.d. travisamento della prova per omissione, quest’ultimo è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ed è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6 n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Nel caso in esame, non viene in rilievo il denunciato omesso scrutinio della consulenza tecnica a firma del prof. Cigolini, quale elemento di novità sopravvenuto rispetto al primo pronunciamento, rilevante ai fini del fumus. Proprio sotto tale ultimo profilo, infatti, deve osservarsi che, nel formulare genericamente la deduzione, la Difesa omette di esplicitare le ragioni della decisività, di tale sopravvenuta valutazione tecnica, afferente all’attività esercitata dalla Vita Group nel mese di novembre 2021, rispetto a fatti, qui in esame, che risalgono, al massimo, al 23 /9/2021. In sostanza, non è dato comprendere come detta consulenza di parte, che non copre il periodo in contestazione, potrebbe risultare idonea a scardinare il complesso quadro indiziario già coperto dal giudicato cautelare.

1.6. Per analoghe ragioni non è fondata neppure l’ulteriore deduzione – parimenti generica – con cui si denuncia la violazione del c.d. giudicato cautelare sotto il profilo dell’omesso esame della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria, anche in tal caso trattandosi di elementi sopravvenuti alla prima decisione del Tribunale distrettuale e asseritamente rilevanti ai fini della valutazione del fumus commissi delicti. Ancora una volta la Difesa si limita a denunciare un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, formalmente in termini di motivazione apparente, laddove considera priva di pregio la decisione della Commissione Tributaria in quanto “vertente su profili assolutamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento”, restando del tutto inesplicate, tuttavia, a fronte di tale argomentare del Tribunale, le ragioni della vibrata quanto inconsistente contestazione difensiva, cosicchè, il motivo finisce per risultare anche in tal caso a-specifico e, quindi, non consentito.
2. Infondato anche il secondo motivo, che – al di là della genericità della doglianza, che non illustra la decisività della documentazione di cui si assume l’omesso esame – articola un inammissibile vizio della motivazione, senza considerare, peraltro, che la nota della ambasciata italiana Pechino del 07.10.2021 è superata dall’analitica ricostruzione effettuata nell’ordinanza impugnata, mentre la nota conclusiva della indagine Olaf del 22 dicembre 2021, perché organo investigatore di una prima fase, prospetta conclusioni differenti da quelle rese in ricorso; infin,e risulta del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione della comunitarizzazione del prodotto (così manomesso) operata dai giudici di merito, l’esito della richiesta di mutua assistenza del 23 marzo 2021 di svincolo della fideiussione richiesta nelle more dell’accertamento della origine turca delle e-bike importate.
3. Ritiene, dunque, il Collegio che non ricorrano i presupposti per la radicalità del vizio argomentativo denunciato, riproducendo l’ordinanza impugnata le motivazioni del provvedimento di sequestro, dovendosi peraltro rilevare che quanto argomentato dai ricorrenti prospetta vizi logici, aporie motivazionali ed inferenze avalutative che fuoriescono dall’ambito valutativo del Giudice di legittimità in questa Sede, trattandosi della denuncia di una diversa valutazione delle emergenze probatorie, così chiedendo al Giudice di legittimità di svolgere un apprezzamento in fatto, inibito non solo in questa fase incidentale di legittimità dall’art. 325, c.p.p., ma, in generale, dal limitato sindacato cognitivo della Suprema Corte, circoscritto alla sola legittimità e che non potrebbe mai estendersi ad una valutazione del merito del materiale probatorio od indiziario oggetto di esame da parte del giudice di merito.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022
Il Consigliere estensore
Maria Ter sa Belmonte
Preser7te
Grazia Ros Ann,a coli.///k
Al rigetto dei ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Corte Suprema di CassazioneItaly08/07/2022860REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Giorgio Fidelbo
Ercola Aprile
Paola di Nicola Travaglini
Pietro Silvestri
Debora Tripiccione
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez. 860/2022
CC — 08/07/2022
R.G.N. 17409/2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Scirocco Sailing s.r.l.s., in persona del procuratore speciale dott. Alberto Schepis
avverso l’ordinanza del 25 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il
decreto del 28 ottobre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo
delegato, ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della
somma di euro 157.140,00 a carico di Azzarà Alessandro e della Scirocco Sailing
s.r.I., quale profitto diretto del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. e dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero alla
confisca per equivalente dei beni rientranti nelle rispettive disponibilità.
Secondo l’imputazione provvisoria, Azzarà, quale legale rappresentante della
Scirocco Sailing s.r.l.s., beneficiaria di un finanziamento erogato dalla Regione
Calabria di euro 157.240,00 (di cui euro 117.855 di origine comunitaria ed euro
39.285 di origina nazionale) nell’ambito del P.O.R. Calabria FESR FSE 2017/2020
Asse III — Azione 3.3.4, distraeva il bene finanziato, ovvero l’imbarcazione da diporto
Oceanis 45 denominata “Mizzica”, dalla finalità pubblica di rafforzamento e
qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, utilizzando detta
imbarcazione in porti ubicati nella Regione Sicilia.
In ragione di tale condotta dell’organo apicale della Scirocco Sailing s.r.l.s.,
ritenuta, secondo l’imputazione provvisoria, commessa nell’interesse e ad esclusivo
vantaggio di detta società, che lucrava risparmi di spesa derivanti dalla mancata
corresponsione del corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’imbarcazione, distolto dalla
finalità pubblicistica, è stato, pertanto, contestato all’ente l’illecito amministrativo
previsto dagli artt. 5 e 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001.
2. Propone ricorso per cassazione la società Scirocco Sailing, in persona del
procuratore speciale Alberto Schepis, deducendo la violazione dell’art. 273 cod. proc.
pen., l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato e del delitto presupposto
in considerazione dei seguenti elementi: a) al momento dell’indagine la Regione
Calabria aveva prorogato il termine per la realizzazione delle opere e rinviato il
pagamento dei SAL; b) il miglioramento dell’offerta turistica calabrese non
comportava alcun vincolo di stabilire solo destinazioni nel territorio della Regione
Calabria; c) nel corso delle indagini, come già dedotto dinanzi al Tribunale, è stata
omessa la verifica di rapporti contrattuali con compagnia diverse dal Cantiere Nautico
s.a.s. di Rosnnini Ernesto. Peraltro, a seguito della comunicazione di Fincalabra S.p.A.,
il legale rappresentante della società ha immediatamente provveduto a stipulare un
formale contratto di ormeggio con Cantiere Nautico Reggio. Tali allegazioni, ad avviso
della società ricorrente, consentono di escludere la sussistenza del reato presupposto
e dell’illecito amministrativo, non essendo configurabile alcuna distrazione prima
della percezione del saldo del contributo, tenuto, altresì, conto che la società ha
provveduto prima del saldo ad acquistare l’imbarcazione.
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3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma
8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228),
in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore
generale, Piergiorgio Morosini, ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe
indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione che il ricorso pone attiene alla individuazione del momento
consumativo del reato presupposto di malversazione a danno dello Stato che, come
chiarito da Sez. U., n.20664 del 23/02/2017, Stalla, può essere commesso sia
attraverso una mera omissione sia attraverso una destinazione dei fondi pubblici
ottenuti a fini privati o, comunque, diversi da quelli da quelli perseguiti dall’ente
erogante.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di malversazione a danno
dello Stato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni,
i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono
erogati (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205; Sez. 6, n. 40830 del
03/06/2010, Marani, Rv. 248787; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi, Rv.
222987).
Va, tuttavia, evidenziato che le pronunce che hanno affermato tale principio sono
pervenute a conclusioni non pienamente simmetriche in relazione alle fattispecie
concrete in cui l’atto di concessione dell’erogazione prevedeva un termine per la
realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse.
In termini favorevole alla rilevanza di detto termine ai fini della consumazione
del reato si è pronunciata Sez. 6, n. 40375 del 2002, Cataldi. In tale sentenza la
Corte ha affermato che, poiché il reato previsto dall’art. 316-bis cod. pen. ha come
scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni
pubbliche, attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono
stati erogati, il reato si perfeziona non nel momento in cui il finanziamento viene
erogato o in quello in cui i fondi vengono in ipotesi impiegati per altro scopo, ma nel
momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale
erano stati ottenuti. Ad avviso della Corte, dunque, il momento consumativo del
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reato si identifica nel momento in cui possa ritenersi accertato che l’agente, non
avendo compiutamente realizzato l’opera o l’attività prevista nell’atto di erogazione,
destina le somme ad altra attività. Pertanto, con riferimento alla fattispecie concreta,
la Corte ha fatto riferimento alla data fissata per la realizzazione dei lavori oggetto di
finanziamento ai fini del perfezionamento del reato, chiarendo che solo con
riferimento a quella data poteva aversi la certezza della mancata realizzazione
dell’opera e della mancata destinazione della erogazione ai fini predeterminati
dall’ente erogatore.
A diversa conclusione è, invece, pervenuta Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010,
Marani, inserita nel medesimo indirizzo ermeneutico, in cui la Corte, muovendo dal
presupposto che l’art. 316-bis cod. pen. sanziona l’inadempimento dell’obbligazione
di destinare i fondi pubblici alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse
per cui sono stati assegnati, ha affermato che il reato si perfeziona e si consuma nel
momento in cui si verifica tale inadempimento, non essendo ipotizzabile, in ragione
della natura istantanea del reato, la permanenza dell’azione tipica che ne determina
la consumazione.
L’irrilevanza del termine è stata sostanzialmente ribadita anche da altre sentenze
non ascrivibili direttamente all’indirizzo emeneutico in esame. In particolare, con
riferimento all’ipotesi di scostamento in itinere dal progetto finanziato, Sez. 6, n.
23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Sala Agnesi ha ritenuto perfezionato il reato al
momento della distrazione del contributo pubblico dalla finalità prevista, tale da
frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso.
Nella fattispecie l’imputato dopo avere ottenuto un contributo regionale per
all’acquisto di beni strumentali alla propria impresa non li destinava alla finalità ma li
rivendeva prima della scadenza del termine di destinazione stabilito dalla legge,
frustrando, così, irreversibilmente la finalità pubblica perseguita.
Analogamente, anche Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, Ginatta, Rv. 280169,
pronunciandosi in una fattispecie di autoriciclaggio in cui il delitto presupposto era
quello di malversazione ai danni dello Stato, ha ritenuto perfezionato tale ultimo reato
all’atto della concreta destinazione delle somme di denaro. In tale pronuncia la Corte,
utilizzando la distinzione concettuale tra perfezionamento e consumazione del reato,
ha affermato che, qualora l’erogazione del contributo avvenga in più fasi, il reato si
realizza già con la prima omissione, ma si consuma soltanto con l’ultima mancata
destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico. In considerazione delle
peculiari caratteristiche della fattispecie concreta, in cui l’imputato, ottenuto il
finanziamento agevolato, aveva distolto il denaro pubblico dal suo scopo,
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trasferendolo su altri conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti
operativi della sua società, ha escluso la rilevanza del termine contrattuale ai fini del
perfezionamento del reato. A conferma di tale soluzione, la Corte ha escluso la
possibilità di sovrapporre la struttura del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. a quella
dei reati omissivi tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 –
paragone, questo, proposto dal ricorrente – rilevando che in tali ultime fattispecie il
termine è un elemento strutturale della fattispecie tipica, mentre l’art. 316-bis cod.
pen. non contempla, neppure implicitamente, alcun termine, ma punisce la mancata
destinazione alla finalità pubblica per le quali il finanziamento è stato concesso.
2.1 Un punto di sintesi tra le diverse soluzioni emerse in merito alla rilevanza del
termine ai fini del perfezionamento del reato in esame, è segnato da una recente
pronuncia di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in cui si è chiarito
che, pur essendo rilevante il termine fissato con l’atto di erogazione del
finanziamento, l’individuazione del tempo della “omessa destinazione” del
finanziamento può tuttavia dipendere da una pluralità di fattori, relativi alle condizioni
contrattuali e alla tipologia delle sovvenzioni/finanziamenti, che rendono
imprescindibile il confronto dell’interprete con le specifiche situazioni concrete (Sez.
6, n. 19851 del 06/05/2022, Cestari). Si è, dunque, affermato che, in linea generale,
qualora il contratto o la normativa prevedano un termine per la realizzazione delle
opere o per lo svolgimento di specifiche attività di pubblico interesse, il delitto di
malversazione a danno dello Stato non può considerarsi perfezionato prima della
scadenza di detto termine. Secondo l’ermeneusi offerta dalla Corte, tale principio
generale va, tuttavia, integrato dall’analisi delle specifiche condizioni previste
dall’atto di erogazione del finanziamento o della sovvenzione cosicché, qualora
l’erogazione sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica
destinazione pubblicistica per cui le somme sono erogate, il momento consumativo
del reato potrebbe essere individuato, non alla scadenza del termine, ma in un
momento antecedente, allorché il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli
determini una irreversibile compromissione della realizzazione della finalità
perseguita con l’erogazione pubblica.
2.2 Tornando all’esame del ricorso, va, innanzitutto, premesso che il
finanziamento alla Scirocco Sailing s.r.l.s. non è stato erogato in unica soluzione, ma
in tre rate in base allo stato di avanzamento dei lavori: una prima quota (euro
62.856,00) è stata erogata a titolo di anticipazione il 15 marzo 2019; la seconda
quota di euro 78.570,00 è stata erogata il 20 settembre 2019; l’ultima quota di euro
15.714,00, a titolo di saldo, è stata, infine erogata il 13 aprile 2021.
5
Secondo quanto emerge dall’imputazione provvisoria, il reato sarebbe stato
accertato il 27 luglio 2019, nel periodo intercorrente tra l’erogazione della prima e
della seconda rata, essendosi riscontrato che la società beneficiaria aveva
provveduto all’acquisto dell’imbarcazione finanziata, omettendo, tuttavia di
ormeggiarla in porti compresi nella zona di destinazione turistica indicata e per il
miglioramento dell’offerta turistica della Regione Calabria. Dai controlli effettuati
dalla Guardia di Finanza, è, infatti, emerso che la società armatrice avrebbe utilizzato
l’imbarcazione finanziata, negli anni 2019 e 2020, per la locazione libera con porto di
partenza e di rientro in Portorosa (provincia di Messina), affidandone la gestione ad
un broker accreditato nel settore nautico.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto perfezionato il reato presupposto facendo
esclusivo riferimento, da un lato, al vincolo di destinazione espressamente previsto
dall’Avviso Pubblico e, dall’altro, all’impegno assunto da Azzarà, nella sua qualità di
legale rappresentante della Scirocco Sailing s.r.l.s., con l’atto di adesione ed obbligo
sottoscritto in data 12 dicembre 2018 in cui al punto 19 si prevede espressamente
l’assunzione dell’obbligo di «avviare tempestivamente l’attività imprenditoriale
agevolata e svolgerla almeno per tutto il periodo di stabilità delle operazioni previsto
dall’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013». Sono stati, inoltre, considerati, con riferimento alla specifica
destinazione del finanziamento, il contenuto dell’Avviso Pubblico pubblicato nel sito
della Regione Calabria e della domanda di agevolazione presentata dalla Scirocco
Sailing. In particolare, nella domanda di agevolazione presentata dalla società,
sinteticamente riportata nel decreto di sequestro e nell’ordinanza impugnata, l’ente
ha dichiarato che l’intervento proposto atteneva all’acquisto dell’imbarcazione e che
avrebbe operato nel territorio della destinazione turistica di Reggio Calabria,
offrendo, oltre al noleggio dell’imbarcazione, servizi per far conoscere il territorio, i
fondali marini, nonché iniziative per la valorizzazione di tutto il tratto di costa di
riferimento.
La società ricorrente ha censurato la legittimità di tale soluzione, deducendo in
particolare, due fattori ostativi alla configurabilità del reato presupposto: 1) il
mancato completamento del procedimento amministrativo di concessione del
finanziamento alla data dell’accertamento del 27 luglio 2019; 2) la condotta dell’ente
che ha provveduto all’acquisto dell’imbarcazione prima del pagamento del SAL e,
successivamente alla ricezione della comunicazione del 24 febbraio 2021 con cui
Fincalabra S.p.A. invitava la società a produrre un formale contratto di stazionamento
6
dell’imbarcazione, ha provveduto alla stipula di un contratto di ormeggio presso il
cantiere nautico di Reggio Calabria.
Il motivo è fondato, ma sulla base di argomentazioni parzialmente diverse da
quelle sviluppate dall’ente ricorrente.
Ad avviso del Collegio, infatti, il percorso logico seguito dai Giudici di merito ai
fini dell’individuazione del momento consumativo del reato presupposto è frutto di
un’analisi parziale della disciplina regolatrice del finanziamento, essendo stata
omessa l’analisi sia della specifica disciplina dei termini di realizzazione dei progetti
di investimento contenuta nell’Avviso Pubblico che del rapporto – se di deroga, di
specificazione o di integrazione – tra tale disciplina e l’atto sottoscritto da Azzarà.
L’art. 13 dell’Avviso Pubblico contiene, infatti, una specifica disciplina dei termini
entro i quali i beneficiari del finanziamento devono avviare e completare gli
investimenti. Il dies a quo di detti termini viene individuato nella notifica del decreto
di concessione del finanziamento la cui emissione, ai sensi del comma 3, è
subordinata all’esame della documentazione presentata unitamente all’atto di
adesione ed obbligo che, nel caso di specie, è stato sottoscritto da Azzarà il 12
dicembre 2018. In particolare, si prevedono i seguenti termini: a) un primo termine
di 60 giorni per l’avvio dell’attività di realizzazione del progetto agevolato (comma
4); b) un termine intermedio di 12 o di 10 mesi, a secondo del Regolamento UE
applicabile (n. 651/2014 o 1407/2013), per la realizzazione di almeno il 40% delle
spese di investimento ammesse a finanziamento (comma 8); c) il termine finale per
la realizzazione degli investimenti di 24 o 18 mesi, a secondo che si applichi il
Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero il Regolamento (UE) n. 1407/2013, (comma
6).
Va, inoltre, aggiunto che sia nel provvedimento impugnato che nel decreto di
sequestro preventivo manca un riferimento che consenta di individuare la data del
decreto di concessione del finanziamento alla Scirocco Sailing e della sua notifica
all’ente beneficiario. Tuttavia, considerato che l’atto di adesione ed obbligo è stato
sottoscritto da Azzarà il 12 dicembre 2018 e che l’erogazione della prima rata del
finanziamento è avvenuta il 15 marzo 2019, può ragionevolmente ritenersi che il
decreto di concessione sia stato emesso e notificato nel periodo intermedio tra tali
date. Pertanto, considerato che l’acquisto dell’imbarcazione Beneteau Oceanis
costituisce, comunque, una parziale attuazione del progetto finanziato e che,
qualunque sia la data di notifica del decreto di concessione del finanziamento alla
Scirocco Sailing, alla data del 27 luglio 2019 (data di accertamento del reato indicata
nell’imputazione provvisoria) non era ancora decorso il termine di 24 o di 18 mesi
7
Il Consigliere esten
Debo ccione
. .
CC- c_.)(-4
IL CAM1ELLIERE
Loren agomeni
previsto dall’art. 13, comma 6 dell’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto
finanziato, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Il Giudice del rinvio provvederà, nel rispetto
dei principi di diritto sopra affermati, a verificare se alla data dell’accertamento possa
ritenersi perfezionato il reato presupposto e, per l’effetto, l’illecito amministrativo
contestato alla società ricorrente, tenendo conto della specifica disciplina prevista
dall’Avviso Pubblico e della documentazione prodotta dall’ente ricorrente, nonché
valutando il rapporto tra tale disciplina ed il contenuto dell’atto di adesione ed obbligo
e l’incidenza, ai fini dell’attuazione dell’interesse pubblico perseguito nonché della
quantificazione del profitto del reato, della parziale realizzazione del progetto
finanziato attraverso l’acquisto dell’imbarcazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio
Calabria competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso 1’8 luglio 2022
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Corte Suprema di CassazioneItaly01/07/2022672REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Angelo Costanzo
Ersilia Calvanese
Riccardo Amoroso
Debora Tripiccione
Stefania Riccio
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez.762/2022
CC – 01/07/2022
R.G.N. 17015/2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
n
D’Acri Raffaella, nata a Cosenza il 06/03/1975
avverso l’ordinanza del 25/11/2021 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giuseppe Riccardi, depositate ai sensi dell’art. 23, comma
8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte pervenute in data 7 giugno 2022 dell’avv. Francesco
Mortelliti, difensore della ricorrente che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Reggio Calabria
ha confermato il decreto emesso in data 8 ottobre 2021 dal Giudice delle indagini
preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro
preventivo nei confronti della ricorrente per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.
delle somme di denaro pari all’importo del contributo pubblico di euro 157.440 sui
conti correnti bancari ad essa intestati e degli altri beni mobili o immobili,
finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di detto importo.
,
Alla ricorrente D’Acri e stato contestato il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.,
perché, nella qualità di rappresentante legale della società Blue Wind Charter
S.r.l. beneficiaria di un contributo pubblico erogato da parte della Regione Calabria
di euro 157.440,00 già interamente percepito a fronte di spese ammissibili di euro
262.400,00, distoglieva il bene, costituito dall’imbarcazione da diporto Beneteau
Oceanis 45 – oggetto del programma di spese finanziato per il perseguimento delle
finalità di pubblico interesse previste dal bando P.O.R. Calabria di miglioramento
della qualità dell’offerta turistica della Regione Calabria – dalle previste finalità
pubbliche di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti nella Regione
Calabria, utilizzando la predetta imbarcazione esclusivamente in porti della
Regione Sicilia nei primi due anni di esercizio dell’attività di noleggio.
Secondo la ricostruzione dei fatti, emersa dagli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura Europea
(EPPO), la predetta società, partecipava ad un avviso pubblico per il
conseguimento di contributi in conto capitale a fondo perduto alimentati dall’U.E.
in favore della Regione Calabria per sostenere determinati obiettivi di crescita
economica attraverso il FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il FSE –
Fondo Sociale Europeo, presentando un programma di investimenti che prevedeva
l’acquisto di una imbarcazione a vela per il noleggio senza conducente, come
principale bene strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa oggetto
dell’agevolazione.
All’esito dell’approvazione del progetto, in data 12 dicembre 2018 la
ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della predetta società
sottoscriveva l’atto d’obbligo e di adesione assumendo una serie di vincoli
contrattuali, tra cui quello di destinare i beni strumentali dell’attività di impresa
oggetto dell’agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale inserita nel progetto di investimento agevolato e quindi nell’ambito
territoriale della destinazione turistica di Reggio Calabria per la valorizzazione del
tratto di costa di riferimento, con un vincolo di destinazione della durata di cinque
anni.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza risultava che alla data del 18
luglio 2019 la società aveva già conseguito sul conto corrente dedicato l’importo
di 141.696,00 pari al 90% del totale, ed in data 7 dicembre 2020 il saldo finale
pari ad euro 15.744,00.
Si accertava, inoltre, che negli anni 2019-2020 l’imbarcazione acquistata per
Io svolgimento dell’attività di impresa oggetto del programma di spesa finanziato
2
dal contributo europeo, era stata di fatto utilizzata esclusivamente in Sicilia,
facendo scalo presso il porto di Portorosa in provincia Messina.
La Guardia di Finanza verificava, in particolare, che gli unici contratti di
noleggio nel predetto biennio prevedevano come unico itinerario le isole Eolie con
partenza dal porto di Portorosa in provincia di Messina e rientro nel medesimo sito
e che il contratto preliminare di locazione del posto ormeggio presso il porto di
Reggio Calabria prodotto dalla società ed allegato alla domanda per la concessione
del contributo pubblico non aveva trovato esecuzione essendosi accertato che
nessun contratto di ormeggio era stato poi stipulato dalla predetta società presso
detto porto, e che la stessa società aveva prodotto un unico contratto di ormeggio
presso il porto di Bagnara Calabra stipulato in data 1 settembre 2020, ma nulla
per il periodo precedente.
Il Tribunale ha respinto le censure difensive affermando che la previsione della
durata di anni cinque del vincolo di destinazione con decorrenza dal pagamento
finale al beneficiario previsto dall’art. 71 del Regolamento UE 1303/13, non
abilitasse il percettore a distrarre l’investimento dalla specifica finalità pubblica nel
periodo precedente l’erogazione del saldo, in conseguenza degli obblighi assunti
con l’atto d’obbligo, esplicitati anche nell’Avviso Pubblico che prevedeva per
l’inosservanza del vincolo di destinazione la revoca dell’agevolazione, essendo
precisato anche nell’Avviso Pubblico che la destinazione dei beni strumentali
all’impresa doveva essere tempestiva e continuativa.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Raffaella D’Acri ha proposto ricorso
per i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla
normativa extra-penale richiamata da quella penale. Si osserva, in primo luogo,
che la Blue Wind Charter S.r.l. ha pacificamente acquistato la imbarcazione per la
quale aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento per svolgere la programmata
attività imprenditoriale nel settore del noleggio delle imbarcazioni senza
equipaggio con sede operativa in Reggio Calabria, essendo irrilevante il luogo in
cui i clienti abbiano poi utilizzato detta imbarcazione.
Si sostiene, poi, che dall’Avviso Pubblico del finanziamento emerge che la
finalità di interesse pubblico perseguita era quello di dare sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche calabresi e non anche alla
offerta ricettiva calabrese, rientrando nella libertà di impresa la scelta delle
modalità con cui realizzare tali obiettivi.
Si rappresenta, inoltre, che per l’acquisto dell’imbarcazione, in ragione del
quale era stato concesso, il finanziamento pubblico doveva coprire il 60 % del
costo mentre il restante 40 % era a carico del richiedente e che la destinazione
3
turistica territoriale non poteva giustificare limitazioni alla iniziativa
imprenditoriale e alle scelte operative da cui dipendeva la sopravvivenza sul
mercato e la sostenibilità economica degli investimenti.
Ulteriore elemento di valutazione non considerato è costituito dal fatto che la
Blue Wind avrebbe acquistato l’imbarcazione con propri mezzi finanziari versando
il prezzo al fornitore in due tranche di 30 mila euro in data 30 gennaio 2019 e di
euro 210 mila euro in data 1 aprile 2019 e che, perciò, fino all’erogazione del
finanziamento pubblico l’attività di noleggio era da ritenersi del tutto libera da
vincoli, considerata comunque anche la breve distanza del porto di Messina dalla
costa calabrese e le caratteristiche dell’imbarcazione capace di coprire lunghe rotte
marittime.
Si adduce a tale riguardo che la nota SIAR del 4 febbraio 2021 che vietava di
spostare le imbarcazioni in altri porti costituisce un elemento di novità
sopravvenuto rispetto agli obblighi assunti nell’atto sottoscritto nel dicembre del
2018 che non prevedevano tali limitazioni dannose per la stessa competitività
dell’impresa di noleggio.
Viene, infine, dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 71 del
regolamento (UE) n. 1303/13 con riguardo all’obbligo di avviare tempestivamente
l’attività imprenditoriale agevolata e di svolgerla per tutto il periodo di stabilità
delle operazioni. Al riguardo si obietta che il periodo di stabilità considerato da
detta normativa inizia a decorrere dalla data di erogazione del saldo del
finanziamento pubblico e non prima, pertanto poiché il saldo finale è intervenuto
solo nel dicembre del 2020, i fatti contestati si riferiscono ad un periodo
antecedente all’inizio dell’operatività del periodo quinquennale di stabilità.
Si sostiene che l’erogazione del saldo finale dell’investimento assume
rilevanza ai fini della decorrenza iniziale del vincolo di destinazione, da ritenersi
insussistente certamente nel periodo in cui l’imbarcazione fu utilizzata dopo il suo
acquisto interamente con fondi privati della società Blue Wind Charter S.r.l. nel
gennaio del 2019.
2.2. Con l’ultimo motivo si chiede che venga annullato il sequestro dei conti
correnti intestati alla madre dell’indagata, gestito dalla figlia solo nella qualità di
delegata a disporre delle somme per conto della madre inferma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo, mentre deve essere
rigettato nel resto.
4
Si deve rilevare, innanzitutto, che il vincolo di destinazione del finanziamento
all’acquisto di beni strutturali per l’esercizio dell’attività di impresa oggetto del
programma di investimenti finanziato con il contributo europeo discende non
dall’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, ma dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo avente
natura negoziale con cui il soggetto che usufruisce del finanziamento pubblico
europeo limita la propria autonomia nell’esercizio delle attività di impresa
finanziata, vincolandosi a rispettare le condizioni contrattuali cui è subordinata
l’erogazione del finanziamento stesso.
Come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata è sufficiente
richiamare i punti 19) e 20) delle condizioni contrattuali sottoscritte dall’indagata
che delineano il contenuto dei vincoli assunti con l’accettazione del contributo
pubblico e che ampliano quelli previsti dall’art. 71 del Regolamento UE n.
1303/2013, a garanzia del perseguimento delle finalità di interesse pubblico
sottese all’erogazione del finanziamento stesso.
Dal combinato disposto dei due predetti punti dell’ “Atto di adesione e
d’obbligo”, sottoscritto dalla indagata, si evince inequivocabilmente che la
destinazione vincolata del finanziamento opera con effetto immediato, essendo
imposto al beneficiario di avviare tempestivamente l’attività imprenditoriale
agevolata, in aggiunta all’obbligo di svolgerla senza modificazioni sostanziali, che
possano tradire la finalità del finanziamento, per tutto il periodo di stabilità
previsto dal citato art. 71 della normativa europea.
Nell’atto negoziale richiamato nell’ordinanza impugnata si legge, infatti, che il
beneficiario si obbliga a “destinare i beni oggetto dell’agevolazione esclusivamente
allo svolgimento dell’attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento
agevolato ed a non distoglierle, neppure temporaneamente, da tale finalità.”
Pertanto, anche se l’inizio della decorrenza del periodo di stabilità della
durata di anni cinque coincide con il “completamento dell’operazione”,
“intendendosi con tale termine la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile” –
come si evince dal punto 11 dell’atto negoziale suddetto – e quindi con decorrenza
iniziale persino successiva al pagamento finale del finanziamento, indicato nell’art.
71 cit. del Regolamento UE, ciò non significa che prima dell’inizio del termine di
durata del periodo di stabilità, il beneficiario del finanziamento possa ritenersi
libero di utilizzare i beni strumentali, acquistati grazie al finanziamento, per finalità
diverse da quelle che ne implicano l’utilizzo vincolato all’attuazione del programma
di investimenti finanziato.
La lettura riduttiva sostenuta dal ricorrente dell’obbligo di non distogliere
dall’uso previsto i beni strutturali acquistati grazie al finanziamento pubblico, che
si assume limitato dalla scadenza del termine iniziale di durata del periodo di
5
stabilità, confonde due aspetti che vanno invece tenuti distinti, quello degli obblighi
assunti con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo, avente natura negoziale, e quello
della disciplina della normativa europea che delimita la durata del vincolo senza
occuparsi della fase iniziale dell’attività di impresa, che viene invece regolata sulla
base degli specifici vincoli di carattere negoziale, descritti anche nell’Avviso
Pubblico, e che prevedono con effetto immediato la destinazione esclusiva dei
beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa oggetto del programma
di investimento agevolato.
Quindi, non viene qui in discussione l’interpretazione dell’art. 71 del
regolamento UE 1302/2013, ma il valore vincolante dell’atto di adesione e
d’obbligo che ne integra i contenuti, con riferimento ad una fase, quella dell’avvio
dell’attività di impresa, che non è disciplinata da detta disposizione sovranazionale,
ma da una disciplina pattizia di natura negoziale, che non può ritenersi illegittima
sia perché non incide sulla durata del periodo di stabilità, che rimane di cinque
anni, e sia perché regola le modalità con cui deve essere data attuazione al
programma di investimento agevolato per assicurarne le finalità di interesse
pubblico.
Peraltro, deve osservarsi che le violazioni del c.d. periodo di stabilità
disciplinate dall’art. 71 cit. sono integrate da condotte che riguardano l’evoluzione
futura dell’attività dell’impresa finanziata (cessazione, rilocalizzazione, cambio di
proprietà, altre modifiche sostanziali che alterino “la natura, gli obiettivi o le
condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli
obiettivi originari”), che intervenendo dopo la regolare destinazione delle somme
erogate alle finalità stabilite potrebbero non essere penalmente rilevanti, ove non
dolosamente preordinate, ma sopravvenute rispetto all’iniziale osservanza delle
previste condizioni del finanziamento stesso, fatte salve le disposizioni
sanzionatorie che prevedono la revoca parziale o totale del contributo erogato.
Ma nel caso di specie è proprio la violazione iniziale del progetto di impresa
finanziato che consente di ravvisare l’ipotesi di reato prevista dall’art. 316-bis,
cod. pen.
La tesi del ricorrente secondo cui l’imbarcazione sarebbe stata acquistata
interamente con fondi privati, introduce, poi, inammissibilmente una questione di
fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità, tenuto anche conto che
in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato
il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a
dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto
contestato.
6
Peraltro, la tesi difensiva confligge comunque con le finalità dell’erogazione
del contributo pubblico, per la prevista destinazione vincolata delle somme erogate
all’adempimento del programma di investimenti e spesa in cui figura l’acquisto
dell’imbarcazione come bene strumentale di maggiore costo, sicchè ove
l’imbarcazione dovesse risultare effettivamente acquistata con fondi diversi da
quelli erogati con il contributo pubblico, rimarrebbe privo di giustificazione
l’impiego delle somme erogate a tale scopo, ove utilizzate per finalità diverse da
quelle descritte nel programma stesso presentato dal beneficiario ed approvato
con la erogazione del finanziamento.
Va osservato che sul piano della qualificazione giuridica l’ambito di
applicazione dell’art. 316-bis cod. pen. riguarda le condotte che presuppongono il
conseguimento legittimo del contributo pubblico, mentre nel caso in cui il
contributo sia stato, invece, conseguito con mezzi fraudolenti, come la
presentazione di un programma di spesa fittizio, ovvero la costituzione di una
società avente solo sul piano formale le caratteristiche richieste nell’avviso
pubblico, troverebbero applicazione altre ipotesi di reato, come quelle previste
dagli artt. 316-ter e 640-bis cod. pen., secondo la linea di discrimine che dipende
dalle modalità della condotta fraudolenta, a seconda che risulti integrato o meno
l’elemento decettivo della truffa (cfr. Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi,
Rv. 235962).
2. In conclusione, alla stregua degli elementi di fatto posti a fondamento del
sequestro preventivo, non può ritenersi fondata la questione in punto di violazione
di legge dedotta dal ricorrente, dovendosi considerare rilevante agli effetti
dell’integrazione del reato previsto dall’art. 316-bis cod. pen. anche il mancato
assolvimento dell’obbligo di immediata destinazione dei beni strumentali acquistati
grazie al contributo europeo, prima della decorrenza del termine iniziale del
periodo di stabilità previsto dall’art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013.
La sottoscrizione del finanziamento europeo comporta limiti alle scelte
imprenditoriali che devono rispettare le finalità perseguite dall’aiuto pubblico e non
solo il vantaggio economico per la singola impresa che se ne avvale.
E nel caso di specie, la violazione degli obblighi dell’impresa finanziata di
operare esclusivamente nell’ambito territoriale considerato essenziale per la
concessione del contributo comporta lo sviamento del contributo dalle specifiche
finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l’erogazione, anche per le
sole rate iniziali, ed ancor prima dell’erogazione del saldo finale, che rileva ai soli
fini di determinare la durata del vincolo quinquennale di stabilità.
Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente nessuna attinenza può
avere nel caso in esame il recentissimo precedente richiamato nella memoria
7
prodotta in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 19851 del 19
maggio 2022), con il quale in riferimento al momento consunnativo del reato di
malversazione ai danni dello Stato previsto dall’art.316-bis cod. pen. è stato
affermato che la fattispecie di reato de qua, necessita, ai fini della sua
configurazione, della irrimediabile e definitiva frustrazione dell’obiettivo
pubblico al cui soddisfacimento, l’erogazione, il finanziamento, o la sovvenzione
erano destinate.
Nel caso di specie non si tratta dell’inosservanza di un termine ancora aperto,
entro il quale sarebbe possibile perseguire l’interesse pubblico, ma
dell’inosservanza di un termine già scaduto, per la previsione contrattuale di un
obbligo con effetto immediato di destinazione vincolata del bene alle finalità
indicate nel finanziamento, cui corrisponde il divieto, anch’esso immediatamente
operativo, di non utilizzare il bene acquistato grazie all’agevolazione pubblica per
scopi diversi da quello della realizzazione del progetto agevolato.
In ordine alla violazione di tale divieto, le doglianze difensive sono poi
manifestamente infondate, essendo evidente che nei due anni iniziali di gestione
dell’attività di noleggio dell’imbarcazione non sia stato osservato il limite
territoriale sotteso allo scopo di incrementare e sviluppare la destinazione turistica
di Reggio Calabria, considerata la mancata acquisizione del posto imbarcazione in
un porto sito nella Regione Calabria, destinataria del contributo europeo di cui si
tratta.
3. L’ultimo motivo relativo alle modalità esecutive del sequestro è fondato.
Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata la
legittimazione della ricorrente, madre dell’intestataria del conto corrente bancario,
discende dalla titolarità del potere di firma che giustifica l’interesse concreto ed
attuale alla proposizione del gravame ai fini della restituzione del conto sul quale
la ricorrente ha un potere di gestione che prescinde dalla sua titolarità.
Si deve ribadire l’orientamento di legittimità secondo cui nel caso
di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento
del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del
reato, rimettendo sia l’individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la
verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento
alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, ma
non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l’individuazione
dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da
sottoporre al vincolo, poiché incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla
disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 6, n. 30470 dell’1/10/2020, Di Lernia, non
mass.).
8
DEPO,SITATO IN CANCELLI,
i
2 8 LUG
IL CA
lia
Patir
Deve, quindi, ritenersi che il sequestro dei conti correnti intestati alla madre
dell’indagata, in esecuzione del decreto emesso dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 8 ottobre 2021, costituisce un
atto assunto in carenza di un provvedimento del giudice, e quindi, già solo per
questo illegittimo.
Nei soli casi di urgenza, è previsto che il sequestro preventivo possa essere
disposto eccezionalmente dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma in
ogni caso si prevede che sia il giudice a doverne vagliare i relativi presupposti in
sede di convalida, entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza
(ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Va anche rilevato che il difetto del provvedimento genetico non può essere
sopperito dalla valutazione surrogatoria operata dal Tribunale in sede di riesame
ex art. 324 cod. proc. pen., che interviene solo carne giudice di seconda istanza ai
fini della verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura cautelare
reale.
L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio sul punto
al fine di individuare i conti intestati a terze persone diverse dall’indagata che
devono essere restituiti agli aventi diritto, in difetto di un provvedimento di
sequestro che ne legittimi il mantenimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei conti correnti
intestati a terzi e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il giorno 1 luglio 2022
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Corte Suprema di CassazioneItaly27/04/202216561Corte di Cassazione II Sezione penale, sentenza n. 16561/2022

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un cittadino italiano per infondatezza. Contro il cittadino era stato emesso Mandato d’Arresto Europeo (MAE) dall’Autorità giudiziaria tedesca per un’indagine che lo vede a capo di un’associazione a delinquere volta alla commissione di reati tributari. In particolare, nel settore del commercio delle autovetture, servendosi di società, costituite in Italia, ed avvalendosi di false fatturazioni emesse in Germania, evadendo l’IVA in entrambi gli Stati.

Avverso l’ordinanza emessa dal giudice territoriale italiano per la consegna del cittadino all’AG tedesca, il cittadino propone ricorso in Cassazione.

La Suprema corte ricorda come una “condizione ostativa basata sulla clausola di territorialità presuppone un elemento soggettivo di collegamento in grado di fondare l’interesse alla opponibilità di un motivo di rifiuto caratterizzato, sul suo versante oggettivo, dalla realizzazione, anche solo in un suo frammento, della condotta nel territorio dello Stato, quindi di un qualsiasi atto dell’iter criminoso, purchè lo stesso sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero… Tale condizione ostativa deve emergere con certezza dagli atti ed è ravvisabile quando una parte della condotta, anche minima, purchè preordinata al raggiungimento dell’obiettivo criminoso, si sia verificata nel territorio italiano”.

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by an Italian citizen for unfoundedness. A European Arrest Warrant (EAW) had been issued against the citizen by the German judicial authority for an investigation for heading a criminal association aimed at committing tax crimes. Specifically, in the car trade sector, using companies, incorporated in Italy, and making use of false invoices issued in Germany, evading VAT in both states.

The citizen appeals to the Supreme Court against an order issued by the Italian territorial Court to hand over the citizen to the German AG.

The Supreme Court recalled how an “obstructive condition based on the territoriality clause presupposes a subjective element of connection capable of founding the interest in the opposability of a ground for refusal characterised, on its objective side, by the realisation, even only in a fragment of it, of the conduct in the territory of the State, thus of any act of the criminal process, provided that the same is appreciable in such a way as to link the part of the conduct carried out in Italy to that committed in the foreign territory…. This obstructive condition must emerge with certainty from the acts and is discernible when a part of the conduct, even minimal, as long as it is preordained to the achievement of the criminal objective, has occurred on Italian territory.”
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Corte Suprema di CassazioneItaly27/04/2022641REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Geppino Rago

Piero Messini D’Agostini

Andrea Pellegrino

Fabio Di Pisa

Massimo Perrotti

ha pronunciato la seguente

– Presidente –

– Relatore –

Sent. n. C ti i sez.

CC – 27/04/2022

R.G.N. 10086/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pelle Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 31/05/1990

rappresentato ed assistito dall’avv. Francesco Saverio Fortuna e dall’avv. Alfredo

Giovinazzo, di fiducia

avverso l’ordinanza n. 11/2021 in data 15/03/2022 della Corte di appello di Reggio

Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta difensiva di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 10/04/2022 contenente motivo nuovo con questione di legittimità costituzionale; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; sentita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Simone Perelli, ha chiesto il rigetto del ricorso e la declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale; sentita la discussione con la quale la difesa avv.ti Francesco Saverio Fortuna e Alfredo Giovinazzo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi

proposti.

RITENUTO IN FATI-O

Con ordinanza in data 15/03/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 46642/21 del 17/12/2021 della sesta sezione penale), in esecuzione del M.A.E. emesso il 13/10/2021 dalla Procura Europea — Centro Monaco di Baviera, correlato al mandato di arresto di cattura nazionale emesso dall’Amtsgericht di Monaco di Baviera il 29/09/2021 per i reati di evasione fiscale e associazione a delinquere commessi a Eichstat dal 2017 al 2021, in relazione all’emissione di un’ordinanza cautelare con cui è stata ordinata la custodia in carcere, disponeva la consegna di Sebastiano Pelle all’autorità giudiziaria della Germania, con la condizione che lo stesso fosse ammesso a scontare in Italia l’eventuale condanna inflitta in esito al processo penale nello Stato richiedente.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di Sebastiano Pelle, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Lamenta il ricorrente:

-Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento alla L. n. 69/2005 in relazione all’art. 18 bis lett. a) e b) della stessa legge, per aver disposto la consegna di Sebastiano Pelle all’autorità giudiziaria tedesca, in

esecuzione di mandato di arresto europeo pur riguardando reati commessi in parte nel territorio dello Stato italiano (primo motivo). Nonostante in sede di annullamento i giudici di legittimità avessero ritenuto necessario porre al giudice del rinvio il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l’interesse alla repressione dei reati che coinvolgono i territori di più Stati ma anche l’interesse ad assicurare il principio del “ne bis in idem”, la Corte di appello di Reggio Calabria non ha fatto buon governo delle indicazioni fornite. Invero, con l’ordinanza emessa in data 27/10/2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino si sono concretizzati tutti i presupposti richiesti per integrare la fattispecie di rifiuto facoltativo, ovvero l’esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento in Italia sul fatto

oggetto del M.A.E. ed a carico dello stesso soggetto. Il mandato in parola risulta essere stato emesso dall’autorità iudiziaria tedesca per un’indagine avente ad oggetto un’associazione a delinquere, capeggiata dal Pelle, finalizzata alla

realizzazione di reati tributari nel settore del commercio delle autovetture e molteplici reati tributari. L’organizzazione criminale avrebbe costituito una serie di società in Italia, delle quali si giovava per vendere i veicoli in evasione IVA in Italia; in più, le società italiane sarebbero servite come destinatarie delle fatture fittizie 2 emesse dalle compagini edesche. Di conseguenza, il Pelle, in concorso con altri soggetti, avrebbe evaso l’IVA in Italia per un importo complessivo di euro 7.156.743,18 e, in Germania, attraverso le stesse condotte, per un totale di euro 5.631.619,03. Il denunciato conflitto non può essere risolto come indicato dalla Corte territoriale facendo esclusivo riferimento alla scelta operata dalla Procura Europea di incardinare la giurisdizione nell’uno o nell’altro Stato dell’Unione, ma deve trovare la propria soluzione secondo le forme e le modalità proprie del meccanismo disegnato dalla decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali e dal d.lgs. n. 29 del 2016, anche al fine di evitare l’avvio di procedimenti paralleli superflui, che potrebbero determinare una violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quale garanzia fondamentale direttamente applicabile nello spazio giuridico europeo.

-Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento alla L. n. 69/2005 in relazione all’art. 24 della stessa legge, per aver disposto la consegna di Sebastiano Pelle all’autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione di

mandato di arresto europeo omettendo di valutare la richiesta di sospensione del provvedimento (secondo motivo).

Si censura la decisione della Corte reggina che ha disatteso la richiesta difensiva di sospensione dell’esecuzione del provvedimento ex art. 24 L. 69/2005 in attesa della definizione del procedimento italiano, omettendo di valutare la gravità dei reati addebitati e della loro data di consumazione, ma anche dello stato del procedimento, della condizione di restrizione della libertà, della complessità delle accuse e dei procedimenti, dalla fase o grado di pendenza, dell’eventuale

definizione con sentenza passata in giudicato e dell’entità della pena da scontare.

2.2. Con la successiva memoria del 10/04/2022, la difesa del ricorrente ha proposto come motivo aggiunto questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata con l’art. 18 bis L. 69/2005, che ha trasposto nell’ordinamento italiano l’art. 4 punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI in tema di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo per violazione degli artt. 3, 117, comma 1, 26 Cost., 14, comma 7 del patto internazionale dei diritto umani reso esecutivo con la I. 881 del 1977, 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non è previsto che la richiesta di consegna, quando sono pendenti procedimenti paralleli per gli stessi fatti nello Stato di emissione e in quello di esecuzione, resti sospesa fino alla composizione del conflitto risultante dalla cognizione congiunta dell’autorità giudiziaria di più Stati membri.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
La Corte di cassazione, in sede di annullamento, preso atto dell’elemento di novità costituito dall’esistenza di un procedimento penale in Italia pendente presso la Procura della Repubblica di Torino ove il Pelle, pur non destinatario di
alcuna misura cautelare, risulta indagato per il reato di truffa aggravata continuata in concorso, ha chiesto al giudice di rinvio di valutare – nella propria libera discrezionalità se opporre o meno il motivo facoltativo di rifiuto – se le condotte

ascritte al ricorrente coincidano con quelle per cui si procede in Germania, trattandosi di frodi fiscali nel commercio di autovetture realizzate dalle stesse società operanti in Italia e in Germania.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, riconoscendo la non completa sovrapponibilità delle imputazioni, specie quelle riguardanti l’evasione dell’IVA che non trovano riscontro nel procedimento italiano ed evidenziando che si è in presenza di reati transnazionali rispetto ai quali la Procura Europea ha emesso il M.A.E. su ordinanza cautelare dell’Autorità giudiziaria di Monaco, evenienza che presuppone risolto il coordinamento tra le autorità giudiziarie degli Stati membri
e l’attribuzione della competenza all’autorità giudiziaria richiedente, senza considerare che i reati in materia di evasione IVA sembrano poter essere meglio considerati e valutati unitariamente agli altri reati per i quali è stata chiesta la

consegna, ha disposto la consegna di Sebastiano Pelle all’autorità giudiziaria tedesca, con la condizione che lo stesso sia ammesso a scontare in Italia la eventuale condanna inflitta in esito al processo penale nello Stato richiedente.

Le doglianze del ricorrente mosse in ordine all’apprezzamento del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis lett. a) I. n. 69 del 2005 non sono fondate. Va osservato in premessa che, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, previsto dalla evocata disposizione normativa per i fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, richiede quantomeno la sussistenza di elementi sintomatici dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del M.A.E. La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce attualmente un motivo facoltativo e non più obbligatorio di rifiuto ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come interpolato dall’art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che vi ha riversato l’originario motivo di rifiuto (obbligatorio) di cui all’art. 18, lett. p), poi modificato dall’art. 18-bis, lett. b), legge cit., a seguito dell’intervento normativo operato con la legge 4 ottobre 2019, n. 117: modifica, questa, intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nell’azione di repressione dei crimini a livello europeo e, al tempo stesso, al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione europea, alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, recepita nell’ordinamento interno con il d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 29.
4.1. I presupposti di configurabilità di tale motivo di rifiuto sono individuati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, al riguardo, ha stabilito il principio secondo cui siffatta condizione ostativa deve emergere con certezza dagli

atti (Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat„ Rv. 264055) ed è ravvisabile quando una parte della condotta, anche minima, purchè preordinata al raggiungimento dell’obiettivo criminoso, si sia verificata nel territorio italiano (cfr., Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, P., Rv. 274121; Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198; Sez. 6, n. 13455 del 18/03/2014, Maligi, Rv. 261097). La realizzazione del reato nel territorio italiano deve risultare con certezza in ragione di un quadro fattuale desumibile in modo non controvertibile dagli stessi elementi offerti dall’Autorità di emissione o da quelli forniti in sede di integrazione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973), non essendo a tal fine sufficiente la mera ipotesi che il reato si sia in tutto o in parte realizzato nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 17704 del 18/04/2014, Araujo Gomez, Rv. 259345). Occorre, in altri termini, che il vaglio delibativo al riguardo svolto dai giudici di merito consenta di verificare la sussistenza di un “medesimo comportamento criminoso” realizzato dal “medesimo soggetto”, sia pure solo in parte, nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Maravela, Rv. 278197). Il segmento della condotta criminosa per il quale può essere validamente opposto il rifiuto alla

consegna, deve essere inteso in senso “naturalistico”, ben potendo rilevare in tal senso anche una semplice porzione di comportamento priva dei requisiti di idoneità ed inequivocità richiesti per la configurabilità del tentativo (Sez. F, n. 34572 del 20/08/2008, Kaimovsy Saso, non mass.).

4.2. La condizione ostativa basata sulla clausola di territorialità presuppone un elemento soggettivo di collegamento in grado di fondare l’interesse alla opponibilità di un motivo di rifiuto caratterizzato, sul suo versante oggettivo, dalla realizzazione, anche solo in un suo frammento, della condotta nel territorio dello Stato, quindi di un qualsiasi atto dell’iter criminoso, purchè lo stesso sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220).

Si è certamente al di fuori della condizione ostativa nelle ipotesi in cui:

-nel territorio italiano siano stati commessi altri reati, estranei all’oggetto dell’euromandato, anche se ascrivibili alla medesima tipologia delittuosa (Sez. 6, n. 48946 del 04/12/2015, Certan Petru, non mass.);

-le condotte, complessivamente considerate (ossia quelle commesse in territorio italiano e quelle in territorio straniero), risultino in concreto, sotto il profilo naturalistico ed ontologico, distinte ed autonome, al di là della loro parziale sovrapponibilità per tipologia, causale o modalità realizzative;

-le condotte siano state consumate esclusivamente all’estero.

4.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la richiamata normativa europea miri non solo a sollecitare, ma a realizzare una più stretta cooperazione fra le competenti Autorità giudiziarie degli Stati membri, sì da “prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo

una violazione del principio ne bis in idern” [art. 1, comma 2, lett. a), della decisione quadro 2009/948/GAI].

A sua volta, la nozione di “procedimenti paralleli” è scolpita nell’ordinamento interno dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., che li definisce come “procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio dell’azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona”.

Entro tale prospettiva assiologica deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia correttamente svolto il discrezionale apprezzamento di merito richiestole, avendo ritenuto non sovrapponibili le condotte di reato contestate (avanti all’autorità giudiziaria torinese, il Pelle risulta indagato solo per artt. 110, 81 cpv., 640, commi 1 e 2, 62 bis cod. pen.): si tratta, pertanto, di fatti, anche astrattamente non coincidenti, né altrimenti collegabili tra loro e, comunque, appare del tutto indimostrato il presupposto della commissione in territorio nazionale anche di un semplice “frammento” ricompreso – sotto il profilo naturalistico e nell’ambito del medesimo iter criminoso – nelle condotte di reato commesse su suolo tedesco (si è già detto dell’irrilevanza del mero “dato ipotetico”).

4.4. Peraltro, quand’anche si dovesse riconoscere che nella fattispecie, nel territorio italiano, si sia verificata quanto meno una parte della condotta per cui specificamente si sta procedendo all’estero, secondo la descrizione che del relativo sostrato fattuale dell’ipotesi di reato oggetto della richiesta di consegna venisse ritenuta offerta nell’eurordinanza proveniente dallo Stato di emissione, nondimeno ritiene il Collegio come il rifiuto non possa essere validamente opposto essendo stato il titolo cautelare emesso nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di competenza della procura Europea (EPPO): in tal caso, infatti, i problemi di coordinamento intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell’Unione europea, hanno già trovato una soluzione, seppure provvisoria, per effetto dell’assunzione del coordinamento delle indagini da parte dell’EPPO (Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Parrinello, Rv. 282393).

Infondato è anche il secondo motivo.
Pur volendo prescindere dalla tardività della censura, non essendo stata dedotta in occasione del precedente giudizio rescindente, con conseguente estraneità al perimetro cognitivo e deliberativo del giudice del rinvio, evidenzia il

Collegio come, con il coordinamento delle indagini da parte dell’EPPO, si verifica la conseguente ripartizione, al suo interno, delle competenze fra gli Stati membri e l’eventuale esercizio del diritto di avocazione a norma dell’art. 27 del Regolamento,previa consultazione, se del caso, con le Autorità competenti dello Stato membro, o degli Stati membri, interessati: avocazione dal cui esercizio discende l’ulteriore effetto che le Autorità giudiziarie competenti degli altri Stati membri hanno l’obbligo di trasferire il fascicolo all’EPPO e di astenersi da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato: circostanza che, esclude di per sé, che si possa incorrere nel divieto del ne bis in idem ovvero che si debbano delibare istanze sospensive dell’inesistente provvedimento cautelare italiano nei confronti del Pelle (il Pelle, si è visto – v. pag. 6 della sentenza di annullamento – non risulta destinatario di alcuna misura cautelare da parte dell’Autorità iudiziaria torinese).

Nel ricorrere di tale evenienza, infatti, deve ritenersi che le esigenze di coordinamento sottese alle disposizioni relative al meccanismo di consultazione predisposto dalla richiamata decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali abbiano già trovato, o siano destinate ad incontrare, un temporaneo punto di equilibrio ai fini della conduzione delle indagini

e delle successive determinazioni già all’interno dell’organo d’accusa istituito a livello europeo.

Occorre altresì considerare che la competenza esercitata nel caso in esame dalla Procura Europea si basa sugli artt. 22, parr. 1 e 2, 23, 120, par. 2, del citato Regolamento, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale: competenza, questa, la cui determinazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, risultando, allo stato, coerente con il riferimento ai reati di frode in materia di IVA ed alla loro realizzazione in forma transnazionale, ad opera di un gruppo organizzato e con il superamento della

soglia minima prevista di un danno complessivo superiore a dieci milioni di euro (si è visto come l’evasione dell’IVA in Italia sarebbe pari ad un importo complessivo di euro 7.156.743,18 e, in Germania, di euro 5.631.619,03). Solo nell’ipotesi in cui sorga un contrasto fra l’EPPO e la Procura nazionale in merito all’eventuale attrazione della condotta criminosa oggetto del M.A.E. nella sfera di applicazione della competenza propria della Procura europea e del suo

esercizio a norma degli artt. 22, 23 e 25, parr. 2 e 3, la soluzione del conflitto potrebbe essere rimessa ex art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, alle determinazioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, quale Autorità giudiziaria

individuata come quella competente a decidere, a livello nazionale, sul contrasto eventualmente creatosi tra la Procura europea ed una o più Procure della Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, par. 6, del Regolamento

UE 2017/1939.

Le argomentazioni che precedono rendono irrilevante la proposta questione di legittimità costituzionale.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n.

69 del 2005.

Così deciso in Roma il 27/04/2022.
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Court of Justice of the European UnionAustria25/04/2022C-281Summary of the request for a preliminary ruling pursuant to Article 98(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice
Date lodged:
25 April 2022
Referring court:
Oberlandesgericht Wien (Austria)
Date of the decision to refer:
8 April 2022
Accused and appellant:
G. K.
B. O. D. GmbH
S. L.
Subject matter of the main proceedings
Appeals against the court approvals of the warrants of the Austrian European
Delegated Prosecutor to search the residential and business premises of the
appellant and to seize items
Subject matter and legal basis of the reference
Interpretation of EU law, in particular the first subparagraph of Article 31(3) and Article 32 of Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (‘the EPPO’); Article 267 TFEU
Questions referred
1. Must EU law, in particular the first subparagraph of Article 31(3) and Article 32 of Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 concerning the implementation of enhanced cooperation with a view to the establishment of a EN SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-281/22 European Public Prosecutor’s Office (EPPO), be interpreted as meaning that, in
the case of cross-border investigations in the event that a court must approve a measure to be carried out in the Member State of the supporting European
Delegated Prosecutor, all material aspects, such as criminal liability, suspicion of a criminal offence, necessity and proportionality, must be examined?
2. Should the examination take into account whether the admissibility of the measure has already been examined by a court in the Member State of the European Delegated Prosecutor handling the case on the basis of the law of that Member State?
3. In the event that the first question is answered in the negative and/or the second question in the affirmative, to what extent must a judicial review take place in the Member State of the supporting European Delegated Prosecutor?
Provisions of EU law cited Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (‘the EPPO Regulation’); in particular, Articles 30, 31, 32, 42, recitals 72
and 73 National legislation cited Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen Staatsanwaltschaft (Federal law on the implementation of the European Public Prosecutor’s Office, ‘the EUStA-DG’); in particular Paragraph 11(2) (Austrian) Strafprozessordnung (Austrian Code of Criminal Procedure, ‘the Austrian StPO’); in particular Paragraphs 117, 119, 120 Brief summary of the facts and procedure
1 The European Public Prosecutor’s Office, represented by the European Delegated Prosecutor in the Federal Republic of Germany (Munich) handling the case, is conducting preliminary investigations, inter alia, against G. K., S. L. and the B. O. D. GmbH on the grounds of Article 3(2)(a) and (c) of Directive 2017/1371; Paragraph 370(1) no. 1, (2) no. 3 and Paragraph 373(1) and (2) no. 3 of the Abgabenordnung (German General Tax Code, ‘the German AO’); Paragraph 129 of the Strafgesetzbuch (German Criminal Code, ‘the German StGB’). The accused are suspected of having circumvented customs provisions by making false declarations when importing biodiesel (of US origin) into the European Union and, in doing so, causing a loss totalling approximately EUR 1,295,000.
2 On 9 November 2021, in the context of supporting these investigations pursuant to Article 31 of the EPPO Regulation, the Austrian European Delegated Prosecutor G. K., B. O. D. AND S. L. issued a warrant under point I./ to search the residential and business premises of the accused company B. O. D. GmbH and of the accused G. K. at the M. address (Landesgericht Korneuburg [Regional Court, Korneuburg, Austria]), the business premises of the accused company B. O. D. GmbH at the K. address (Landesgericht Krems an der Donau [Regional Court, Krems an der Donau, Austria]), the residential premises of the accused G. K. at the R. address and those
of the accused S. L. at the S. address (Landesgericht Wiener Neustadt [Regional Court Wiener Neustadt, Vienna, Austria]) as well as the business premises of the accused company B. O. D. GmbH and/or its ‘parent company’ B. O. D. s.r.o & Co KS at the S. address (Landesgericht für Strafsachen Wien [Regional Court for Criminal Matters, Vienna, Austria), applied to the single judge responsible in each of the aforementioned regional courts for the court’s approval and ordered, under point II./, the seizure of order and purchase order receipts, account records, correspondence and corresponding hardware and documents.
3 The single judges responsible in each case approved the warrants issued by the supporting European Delegated Prosecutor with reference to the respective identical warrants under point I./ for the reasons stated there.
4 The actual conduct of the searches of the premises was ordered by the supporting European Delegated Prosecutor in each case and subsequently conducted by the competent tax authority.
5 According to the prosecutors’ warrants – which are identical in content apart from the place of investigation and the persons involved – there is a suspicion that the
following offences have been committed:
‘The European Public Prosecutor’s Office, through its European Delegated Prosecutor in Germany, is conducting criminal investigation proceedings into 1.000080/2021 on suspicion of continued tax evasion on a large scale and membership of a criminal organisation aimed at tax evasion pursuant to Paragraph 370(1) no. 1, (2) no. 3 and 373(1) and (2) no. 3 of the German AO as well as Paragraph 129 of the German StGB. According to the suspicious circumstances known to date, an organised criminal organisation has set up a broad system for importing biodiesel from Bosnia and Herzegovina to the EU, which was allegedly produced from used cooking oil of the local company S. E. D.O.O. This ‘used cooking oil’ was allegedly previously imported from the US to Bosnia and Herzegovina. In reality, this biodiesel had already been produced in the US without any intermediate processing or production steps in Bosnia and Herzegovina. In many cases (see below), companies of the B. O. Group entered into contractual relationships with S. E. D.O.O. for the purchase and import of biodiesel ‘produced in Bosnia and Herzegovina’, and that group boasted on its website of its European-wide business activities, including the collection and trade of used cooking oil throughout Europe and the production and trade of biodiesel. In at least 40 cases, a total of approximately 1,000 tonnes of this fuel, allegedly produced in Bosnia and Herzegovina, was then transported by land via Croatia and Austria to Germany using the T1 transit procedure and presented for
SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-281/22
4
customs declaration in Dresden in order to be handed over to the local company
B. S. GmbH (managing director R. R. Μ.) on behalf of the Austrian company
B. O. D. GmbH (managing directors S. L. and G. K.), which was the contractual
partner of the exporter S. E. D.O.O. In 62 further cases, a total of approximately
1,500 tonnes of the same biodiesel was transported by land via Croatia to Austria
and presented for customs declaration in Spielfeld, Austria, in order to be
delivered to the local company B. O. D. GmbH, established in Μ., Austria, under
the direction of its managing director, S. L. The Incoterms selected for both
deliveries and the underlying contracts were ‘DAR (Delivered at Place)’, which
means that a delivery was to be made in Germany/Austria by S. E., while the
import procedure, including customs declarations, was the responsibility of B. O.
D. GmbH, which is why this company was the responsible taxable person under
Article 77 of the Union Customs Code despite using the services of a specialised
transport company (Article 77(3)).
However, as the customs declaration in question incorrectly referred to a nonpreferential origin in Bosnia and Herzegovina and a TARIC code, which would
have exempted the biofuel from anti-dumping duties and countervailing duties
even if its true place of production (USA) had been accurately declared, the
competent customs authority levied solely VAT on the import. This resulted in a
loss of at least EUR 1,295,151.11 (EUR 445,151.11 in uncollected duties in
Germany and EUR 850,000 in Austria). A 25% share of the company B. S. GmbH
is owned by the Slovakian company B. O. D. s.r.o. & co KS (managing director
S. L., an Austrian national), which is also the parent company of the Austrian
company B. O. D. GmbH (management director also S. L. as well as the Austrian
national, G. K.). B. O. D. s.r.o. & co KS was sometimes represented by G. K. even
though his official role was only with B. O. D. GmbH. B. O. D. GmbH itself was
both the contractual partner of the alleged manufacturing company S. E. D.O.O.
in Bosnia and Herzegovina and responsible for the customs declaration in
Dresden as well as the recipient of some of the goods that were declared in
Dresden, although they had to be transported back to Austria afterwards in order
to reach the consignee. Furthermore, there are indications that the same type of
arrangement was also in place with other recipient companies in Germany and
B. O. D. GmbH was the ultimate recipient of these deliveries declared in Austria.
The managing director of B. S. GmbH (recipient in most cases where biodiesel
was cleared for customs in Dresden/Germany), R. R. Μ., was the original founder
and sole owner of the company in question, which was to produce biodiesel and
was subsidised with EU funds. Ultimately, due to market developments, this had
become commercially non-viable, which led Μ. to participate in a scheme that
exploited differences between national tax laws to produce mineral diesel and sell
it as ‘lubricant’ to Eastern European recipients, thus evading energy tax and VAT
amounting to approximately EUR 73 million (indictment of the Public
Prosecutor’s Office in Frankfurt/Main, file number 7550 Js 216177/15 of 31 July
2018).
G. K., B. O. D. AND S. L.
5
In 2018, as a result of these developments, a 25% share in B. S. GmbH was
acquired by the Slovakian company B. O. D. s.r.o. (managing director S. L.). This
company is the sole owner of B. O. D. GmbH (managing director also S. L.).
The US citizens B. V. and N. K. are owners of the company S. E. D.O.O., which in
turn is also owned by the US suppliers of the prefabricated biodiesel (B. E. S. and
W. O. Trade LLC), which supplied S. E. D.O.O. under the guise of ‘used cooking
oil’ that was subsequently re-exported to the EU as ‘biodiesel produced in Bosnia
and Herzegovina’. S. E. D.O.O. itself is a subsidiary of B. E. S.
All this leads to the accused Μ., who attempted to deal with the economic
difficulties of his company by participating in an illegal scheme to commit largescale customs and tax fraud and by allying himself with the other accused in a
criminal organisation dedicated to such activities to the detriment of the EU and
its Member States, thereby bringing artificially ‘discounted’ fuel to the common
market.
In the meantime, a confirmation of the ‘authenticity’ of the certificate of origin
from Bosnia was obtained by the Austrian customs authorities by way of
administrative assistance. However, since this had been issued by S. E. D.O.O.
itself, which was obviously involved in the offences, this procedural result is not
suitable to refute the other evidence.
On the basis of the facts described above, the accused natural and legal persons
are suspected of having committed offences that fall within the jurisdiction of the
European Public Prosecutor’s Office pursuant to Article 22(1) of the EPPO
Regulation in conjunction with Article 3(2)(a) (c) of Directive 2017/1371 (‘the
PIF Directive’). In Germany the offences are criminal pursuant to
Paragraph 370(1) no. 1, (2) no. 3 and 373(1) and (2) no. 3 of the German AO,
Paragraph 129 of the German StGB. In Austria [they are criminal] pursuant to
Paragraphs 135(2), 39(1)(a) of the Finanzstrafgesetz (Austrian Financial
Criminal Code), Paragraph 278 of the Austrian Criminal Code.’
The following explanations were provided regarding the necessity and legality of
the measures ordered:
‘The addresses affected by the warrant are either business addresses of the
accused group and/or the accused natural persons. Based on the existing
suspicion that a criminal offence has been committed, it must be assumed that the
seizure of the items listed in point II. is necessary for reasons of collecting
evidence (Paragraph 110(1) no. 1 of the Austrian StPO) because it allows for
reliable conclusions to be drawn as to whether the invoices were in fact
inaccurate or had been forged and whether they were used to mislead customs
that the value of the goods was too low with a view to evading import duties.
The search warrant is necessary to deal with the offences because, with regard to
the suspicion that an offence has been committed by the accused G. K., S. L., B. O.
D. GmbH, the investigation requires that the documents sought are seized in their
SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-281/22
6
entirety, without delay and without jeopardising the investigation. The measures
are not disproportionate to the importance of the matter in view of the penalty
provided for in relation to the offences in question.’
Principal arguments of the parties in the main proceedings
6 The appeals of B. O. D. GmbH, G. K. GmbH and G. K. K. GmbH of 1 December
2021, each of which were filed in due time and are identical in content, are
directed against the court approvals of the search warrants (searches of premises),
in which – put briefly – the lack of suspicion of a criminal offence or a grossly
inadequate justification of the same, an inadmissibly wide time limit for the
seizure and an infringement of Article 8(1) ECHR (breach of the relationship of
trust between lawyer and client) are contested and an objection is raised against
the order and execution of the seizure on the grounds of a legal infringement.
Finally, an ‘objection’ was raised against the forwarding of the seized documents
to the German authorities until a legally binding decision is made on the
complaints and the objections.
7 The supporting European Delegated Prosecutor for Austria stated in his opinion of
15 February 2022 that the complaints should not be upheld because – in
summary – the substantive objections would fail, in particular since the EPPO
Regulation had created a new type of legal framework for cross-border
investigative measures, which differed from the previous case of mutual
assistance between two authorities of different Member States, while in substance
constituting a further development of the principle of mutual recognition in
criminal matters, which is why, following the Directive on the European
Investigation Order, factual reasons for the investigative measures could only be
reviewed in the issuing State. Accordingly, the conditions of admissibility, which
were to be determined in accordance with the law of the European Delegated
Prosecutor handling the case (Article 28(1) and (2) EPPO Regulation), could only
be examined by the courts of the State in question. The same applied in relation to
a clarification of the exercise of the jurisdiction of the European Public
Prosecutor’s Office. In the Member State of the supporting European Delegated
Prosecutor, only the formal law applicable there had to be examined when
carrying out the investigative measures, but not any aspects of substantive law.
With regard to the case in question, the European Delegated Prosecutor pointed
out that the suspicion that an offence had been committed had already been
examined in the Federal Republic of Germany by the competent investigating
judge at the Amtsgericht Munich (Local Court, Munich, Germany). The appeal
should therefore be dismissed.
8 The appellants countered this and essentially argued that, in their view, no
criminal offence had been committed in Austria and/or that there was no sufficient
reasonable suspicion against the named accused, which is why the Austrian
customs authority had rightly pointed out a ‘problem in terms of criminal evidence
G. K., B. O. D. AND S. L.
7
and traceability’. In any event, based on this, there was a lack of proportionality
and necessity of the ordered searches (statement of 14 March 2022).
9 The Oberlandesgericht Wien (Vienna Higher Regional Court, Austria) has to
decide on the appeals against the search warrants of premises approved by the
aforementioned courts of first instance.
Brief summary of the basis for the reference
10 Based on Articles 31(3) and 32 of the EPPO Regulation in conjunction with the
considerations stated in this regard, the view might be taken that in the case of a
measure to be approved by a court in the Member State of the supporting
European Delegated Prosecutor, the measure to be carried out must be examined
on the bases of all formal and substantive provisions of this Member State. This
would, however, mean that the court applied to by the supporting European
Delegated Prosecutor would have to be provided with all the necessary documents
or files from the Member State of the European Delegated Prosecutor handling the
case by way of basis for assessment, which, particularly if several Member States
are affected, would entail – apart from the necessary translation work – the
examination of one and the same criminal investigation proceedings for the
purpose of approving a measure in different Member States with different legal
systems. This is the case, above all, if no court approval is required for the
measure in the Member State of the European Delegated Prosecutor handling the
case.
11 Although this would take into account the fact that the European Public
Prosecutor’s Office is one single Office (cf. Article 8(1) EPPO Regulation) and
that, accordingly, legal instruments of mutual recognition should only be used in
exceptional cases (Article 31(6) EPPO Regulation), in practice however this
would constitute a massive step backwards. For, in contrast to a European
Investigation Order (EIO), for example, which must be examined in the requested
State according to only a few formal aspects, a complete examination of the
previous criminal investigation proceedings would have to be carried out in each
Member State concerned (depending on national law) for the purpose of
approving the requested measure (this according to the national law of the State of
the European Delegated Prosecutor handling the case; Article 31(2) EPPO
Regulation). During the implementation of the measure, the law of the Member
State of the European Delegated Prosecutor handling the case must also be
observed to the greatest possible extent (Article 32 EPPO Regulation). This in
turn requires that – as already described – not only a certificate in the sense of an
EIO, but the entire file necessary for the respective assessment would have to be
forwarded because otherwise the courts concerned would not have the necessary
basis for a decision to carry out a formal and substantive examination of the facts.
12 When interpreting the present EPPO Regulation in the light of a quick, efficient
and economic prosecution, the conclusion is therefore obvious that a judicial
SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-281/22
8
approval of the measure in the country of the European Delegated Prosecutor
handling the case should be limited to formal aspects only. This should be the
case, at the very least, if a judicial review has already taken place in the Member
State of the European Delegated Prosecutor handling the case.
13 However, such an interpretation is opposed by the merely subsidiary use of the
instruments on mutual recognition of such decisions, which is expressly enshrined
in the law (Article 31(6) EPPO Regulation).
14 Therefore, the European Court of Justice is requested to clarify the legal situation
in this regard.
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Corte Suprema di CassazioneItaly10/03/202211844Corte di Cassazione VI Sezione penale, sentenza n. 11844/2022

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dal Procuratore europeo delegato avverso l’ordinanza, emessa da giudice di primo grado, disponendone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Nel caso di specie, una cittadina italiana, titolare di un’azienda agricola, a seguito di percezione di contributi anche europei (FEASR 2007-2013) aveva venduto a terzi, prima del decorso di cinque anni, l’immobile oggetto dei finanziamenti, con conseguente distorsione dei fondi dalle finalità per cui erano stati attribuiti e violazione della regola di stabilità delle operazioni di finanziamento. I giudici di prime cure avevano invece ritenuto che la vendita dell’immobile fosse avvenuta dopo il decorso dei cinque anni.

La Suprema corte ricorda come la regola di stabilità delle operazioni di finanziamento vada riferita al momento dell’approvazione del pagamento. È pertanto dall’approvazione del pagamento che bisogna far decorrere il termine quinquennale.





Through this judgment, the Supreme Court upheld the appeal brought by the Deputy European Public Prosecutor against the order, issued by the Court of First Instance, ordering its annulment with reference to a retrial.



In the case at hand, an Italian citizen, an owner of an agricultural holding, following the receipt of contributions, including European contributions (EAFRD 2007-2013), had sold to third parties, before the lapse of five years, the property that was the subject of the financing, resulting in the consequent distortion of the funds from the purposes for which they had been allocated and violation of the rule of stability of financing operations. Instead, the lower Courts had found that the sale of the property had taken place after the lapse of the five-year period.

The Supreme Court recalled how the rule of stability of financing transactions must be referred to the time of approval of payment. Therefore, it is from the approval of the payment that the five-year period must be run.
Download
Corte Suprema di CassazioneItaly17/12/20212224REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
composta da
Pierluigi Di Stefano
Gaetano De Amicis
Maria Silvia Giorgi
Riccardo Amoroso
Maria Sabina Vigna
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez.2222
CC — 17/12//2021
R.G.N. 38947/2021
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Parrinello Vincenzo, nato il 06/01/1964 a Gioia Tauro (RC)
avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Domenico Infantino, che ha chiesto
l’accoglimento dei motivi e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria
ha disposto la consegna alle Autorità tedesche di Vincenzo Parrinello in relazione
ad un mandato di arresto europeo emesso il 15 ottobre 2021 dall’Amtsgericht di
Monaco di Baviera con riferimento ad un provvedimento di custodia cautelare
interno emesso in data 8 ottobre 2021 per i delitti di associazione per delinquere
e di evasione fiscale, subordinatamente alla condizione del rinvio nello Stato
italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dopo essere stato
sottoposto al processo.
2. Nell’interesse del Parrinello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
di fiducia, censurando, con un primo motivo, la violazione dell’art. 18-bis, comma
1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale
erroneamente escluso la sussistenza della condizione ostativa ivi disciplinata, e
dalla difesa evocata, confondendola con la diversa causa di rifiuto facoltativo di cui
all’art. 18-bis, lett. b), legge cit., che presuppone, diversamente dall’altra – a sua
volta incentrata sulla ricorrenza di indagini vertenti sul medesimo “fatto” e non
anche nei confronti della medesima persona – la pendenza di un procedimento
penale per fatti di reato commessi, in tutto o in parte in Italia, nei confronti della
medesima persona richiesta in consegna con il nn.a.e.
Dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte d’appello (tre informative
redatte dalla Polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale – recante il
n. 36438/19 R.G.N.R. – instaurato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano) risulta che le condotte delittuose oggetto del mandato
custodiale emesso dalle Autorità tedesche (segnatamente, un’associazione per
delinquere capeggiata da Pelle Sebastiano e finalizzata alla commissione di reati
tributari nel settore del commercio delle autovetture, avvalendosi di unità
imprenditoriali operanti sia in Germania che in Italia, delle quali il predetto
imputato si giovava sia quali destinatarie delle fatture fittizie emesse dalle società
tedesche, sia al fine di vendere gli autoveicoli in evasione dell’IVA) si sarebbero
in parte realizzate nel territorio italiano ed avrebbero visto il coinvolgimento del
Parrinello, la cui condotta, contestata anche al Pelle, sarebbe legata alle vicende
delle ivi menzionate società tedesche ed italiane.
2.1. Con un secondo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea
applicazione delle diposizioni di cui agli artt. 3 CEDU, 2 e 18, legge cit., per avere
la Corte d’appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di informazioni
supplementari allo Stato di emissione in ordine alle condizioni di detenzione che
sarebbero state riservate al Parrinello, in considerazione del rischio di
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti per le condizioni di
sovraffollamento e per le carenze igienico-sanitarie negli istituti di pena dello Stato
richiedente.
2
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data
29 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
4. Con motivi nuovi trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data
1 dicembre 2021 il difensore del Parrinello, Avv. Domenico Infantino, ha svolto
ulteriori argomentazioni a sostegno del primo motivo di ricorso, allegando copia di
un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il
27 ottobre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino
(eseguita in data 22 novembre 2021, successivamente al deposito del ricorso per
cassazione), dalla quale risulta che Sebastiano Pelle, coindagato del ricorrente nel
procedimento tedesco, è indagato per fatti di reato (di cui agli artt. 110, 81 cpv.,
48-479, 61, n. 2, 640, primo e secondo comma, 416 cod. pen.) realizzati in parte
nel territorio italiano e sostanzialmente identici a quelli contestati nel m.a.e.
Conclusivamente, il difensore ha insistito nell’accoglimento dei motivi del
ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso e dei motivi nuovi ad esso
correlati sono infondate, atteso che, in tema di mandato di arresto europeo, il
motivo di rifiuto facoltativo della consegna, previsto dalla evocata disposizione
normativa per i fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato,
richiede quantomeno la sussistenza di elementi sintomatici dell’effettiva volontà
della Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e.
La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto
della consegna costituisce attualmente un motivo facoltativo e non più obbligatorio
di rifiuto ai sensi dell’art. 18 -bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n.
69, così come interpolato dall’art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che vi ha
riversato l’originario motivo di rifiuto (obbligatorio) di cui all’art. 18, lett. p), poi
modificato dall’art. 18-bis, lett. b), legge cit., a seguito dell’intervento normativo
operato con la legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Modifica, questa, intervenuta per favorire un più stretto coordinamento
nell’azione di repressione dei crimini a livello europeo e, al tempo stesso, al fine
di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della
Unione europea, alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI
del Consiglio del 30 novembre 2009, recepita nell’ordinamento interno con il d.
Igs. 15 febbraio 2016, n. 29.
3
Nell’ipotesi in cui la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel
territorio dello Stato, tale motivo di rifiuto è ravvisabile solo quando sussiste non
un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma
una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto
del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà dello Stato di affermare
la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6,
n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329).
Il legislatore, in tal modo, ha reso inteso evidenziare la circostanza del
collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio
nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo
“frammento” della condotta), senza farne derivare un automatico rifiuto della
consegna, sul presupposto che l’interesse dello Stato italiano ad affermare la
propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso.
Siffatto presupposto è stato ulteriormente circoscritto da questa Suprema
Corte, affermando che là dove la richiesta di consegna riguardi fatti posti in essere
anche solo in parte sul territorio dello Stato, ovvero in un altro luogo ad esso
assimilabile, il rifiuto della consegna potrebbe operare unicamente nel caso in cui
risulti già pendente (almeno a livello investigativo) sul territorio nazionale un
procedimento penale per il medesimo fatto che costituisce oggetto del mandato di
arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6,
n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).
L’accertamento di tale motivo di rifiuto presuppone, dunque, che nel territorio
italiano si sia verificata quanto meno una parte della condotta per cui
specificamente si stia procedendo all’estero, secondo la descrizione che del relativo
sostrato fattuale dell’ipotesi di reato oggetto della richiesta di consegna venga
offerta nell’eurordinanza proveniente dallo Stato di emissione.
Occorre, in altri termini, che il vaglio delibativo al riguardo svolto dai Giudici
di merito consenta di verificare la sussistenza di un “medesimo comportamento
criminoso” realizzato dal “medesimo soggetto”, sia pure solo in parte, nel territorio
dello Stato (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., cit.).
La condizione ostativa basata sulla clausola di territorialità presuppone,
infatti, un elemento soggettivo di collegamento in grado di fondare l’interesse alla
opponibilità di un motivo di rifiuto caratterizzato, sul suo versante oggettivo, dalla
realizzazione, anche solo in un suo frammento, della condotta nel territorio dello
Stato, quindi di un qualsiasi atto dell’iter criminoso, purchè lo stesso sia
apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a
quella commessa nel territorio estero (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini,
Rv. 272220).
4
1.1. A fronte di tale evenienza procedimentale, come già chiarito da questa
Suprema Corte (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.; Sez. 6, n. 5548
del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198.; Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, P., Rv.
274121), il conflitto di giurisdizione tra i due Stati membri, ove concretamente
ravvisabile, deve trovare la propria soluzione secondo le forme e modalità proprie
del meccanismo “dialogico” di reciproca consultazione disegnato dalla richiamata
decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la
risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti
penali e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, anche al fine di evitare l’avvio di
procedimenti paralleli superflui che potrebbero determinare una violazione del
principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, quale garanzia fondamentale direttamente applicabile nello
spazio giuridico europeo (v., in motivazione, Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014,
Maciej, Rv. 259243; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931).
L’eventuale opposizione del rifiuto della consegna, in tal caso, è finalizzata a
tutelare effettivamente le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della
composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale (Sez.
6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.), in quanto disvelato dalla effettiva
volontà dello Stato di affermare in concreto – con la presenza di attività d’indagine
in corso di svolgimento – la propria giurisdizione sul fatto oggetto dei m.a.e., in
tutto o in parte commesso sul suo territorio (Sez. 6, n. 27992 del 13 giugno 2018,
Huseini, non mass.).
La richiamata normativa europea, infatti, mira non solo a sollecitare, ma a
realizzare una più stretta cooperazione fra le competenti Autorità giudiziarie degli
Stati membri, sì da “prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in
relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi,
che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e
costituire in tal modo una violazione del principio ne bis in idem” [art. 1, comma
2, lett. a), della decisione quadro 2009/948/GAI].
A sua volta, la nozione di “procedimenti paralleli” è scolpita nell’ordinamento
interno dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., che li definisce come “procedimenti
penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio
dell’azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei
confronti della medesima persona”.
1.2. Entro tale prospettiva assiologica deve rilevarsi come la Corte territoriale
abbia correttamente svolto il discrezionale apprezzamento di merito richiestole,
escludendo, sulla base della documentazione in atti versata, l’interesse dello Stato
ad affermare la propria giurisdizione sui fatti oggetto del m.a.e., in considerazione
del dirimente rilievo secondo cui, pur emergendo la pendenza in Italia –
5
segnatamente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano –
di un procedimento relativo a fattispecie di reato analoghe a quelle contestate al
ricorrente nel procedimento estero, egli non figura tra le persone indagate per le
quali sono state redatte le relative comunicazioni di reato.
Analoghe considerazioni, peraltro, devono svolgersi in relazione alla
documentazione – dal ricorrente non previamente prodotta dinanzi alla Corte
d’appello – ed allegata ai motivi nuovi in questa Sede presentati ex art. 585,
comma 4, cod. proc. pen.
2. Sotto altro profilo deve poi rilevarsi, e il dato è dirimente, come dagli atti
processuali, e dalla stessa motivazione della decisione impugnata, risulti che il
mandato di arresto europeo in oggetto è stato emesso dalla Procura europea sulla
base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Amtsgericht di Monaco di
Baviera in data 8 ottobre 2021, dunque ai sensi dell’art. 33, par. 2, del
Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
(«EPPO»), sul presupposto che si tratta di reati rientranti nella competenza
materiale, personale e territoriale di detto organo giudiziario ai sensi degli artt.
22, par.1, e 23 del citato Regolamento UE.
Nel mandato di arresto europeo si precisa, al riguardo, che la competenza ad
agire dell’EPPO sussiste per il fatto che gli indagati, tra i quali figura anche l’odierno
ricorrente, sono indiziati per un’associazioneNelinquere finalizzata alla
commissione di reati in materia di frodi IVA che interessano almeno due Stati
membri (oltre alla Germania, l’Italia, la Bulgaria, il Belgio, il Portogallo e la
Francia), con un danno complessivo stimato in misura pari all’importo di almeno
tredici milioni di euro.
Nel corpo del m.a.e. l’Autorità di emissione precisa, inoltre, che la Procura
europea con decisione del 10 giugno 2021 ha esercitato la giurisdizione e si è
assunta la relativa azione penale.
A norma dell’art. 33, par. 2, del citato Regolamento europeo si prevede che
“qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che
non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato
incaricato del caso, quest’ultimo emette o chiede all’autorità competente di detto
Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione
quadro 2002/584/GAI”.
Va altresì ricordato che l’art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, con cui è stata
data attuazione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
«EPPO», prevede, nel primo comma, che “Le procedure di consegna relative a
6
mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate
dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.”
Nel secondo comma di tale disposizione, inoltre, si stabilisce che “Ai fini della
procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo
Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato
che ha emesso il mandato di arresto europeo”.
Per effetto della Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 del 25 maggio 2021
della Commissione Europea è stata stabilita la data di inizio del 1° giugno 2021
per l’operatività del nuovo organismo giudiziario sovranazionale della Procura
europea ai fini delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale nelle materie
indicate dal citato Regolamento UE 2017/1939.
3. Ne discende che il motivo di rifiuto correlato alla configurabilità, nello Stato
richiesto, di fatti commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo ad esso
assimilato, non può essere opposto nel caso in cui i problemi di coordinamento
intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti
presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell’Unione europea trovino
una loro, sia pur provvisoria, soluzione per effetto dell’assunzione del
coordinamento delle indagini da parte dell’EPPO, con la conseguente ripartizione,
al suo interno, delle competenze fra gli Stati membri e l’eventuale esercizio del
diritto di avocazione a norma dell’art. 27 del Regolamento, previa consultazione,
se del caso, con le Autorità competenti dello Stato membro, o degli Stati membri,
interessati: avocazione dal cui esercizio discende l’ulteriore effetto che le Autorità
giudiziarie competenti degli altri Stati membri hanno l’obbligo di trasferire il
fascicolo all’EPPO e di astenersi da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso
reato.
Nel ricorrere di tale evenienza, infatti, deve ritenersi che le esigenze di
coordinamento sottese alle disposizioni relative al meccanismo di consultazione
predisposto dalla richiamata decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre
2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali abbiano già trovato, o siano destinate ad
incontrare, un temporaneo punto di equilibrio ai fini della conduzione delle indagini
e delle successive determinazioni già all’interno dell’organo d’accusa istituito a
livello europeo.
Occorre altresì considerare che la competenza esercitata nel caso in esame
dalla Procura Europea si basa sugli artt. 22, parr. 1 e 2, 23, 120, par. 2, del citato
Regolamento, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 della Direttiva (UE)
2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto
7
penale: competenza, questa, chiaramente esplicitata nel m.a.e., e la cui
determinazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente,
risultando, allo stato, coerente con il riferimento ai reati di frode in materia di IVA
ed alla loro realizzazione in forma transnazionale nel territorio di più Stati membri,
ad opera di un gruppo organizzato e con il superamento della soglia minima
prevista di un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro, come si
evince dalla descrizione dei reati contenuta nel mandato europeo di arresto.
Solo nell’ipotesi in cui sorga un contrasto fra l’EPPO e la Procura nazionale in
merito all’eventuale attrazione della condotta criminosa oggetto del m.a.e. nella
sfera di applicazione della competenza propria della Procura europea e del suo
esercizio a norma degli artt. 22, 23 e 25, parr. 2 e 3, la soluzione del conflitto
potrebbe essere rimessa ex art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, alle determinazioni
del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, quale Autorità giudiziaria
individuata come quella competente a decidere, a livello nazionale, sul contrasto
eventualmente creatosi tra la Procura europea ed una o più Procure della
Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, par. 6, del Regolamento
UE 2017/1939.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità della relativa
doglianza, incombendo sulla persona richiesta in consegna l’onere di allegare
elementi sintomatici della concretezza del pericolo di sottoposizione a trattamenti
inumani o degradanti in ragione delle condizioni di detenzione negli istituti di pena
dello Stato di emissione: onere che, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto
(Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852).
Invero, solo nel caso in cui siano state allegate informazioni provenienti da
fonti autorevoli e accreditate a livello internazionale, ovvero da precedenti
decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardanti lo Stato di emissione
del m.a.e., deve essere verificato il concreto rischio che la persona di cui è richiesta
la consegna possa trovarsi esposta all’eventualità della sottoposizione a
trattamenti inumani o degradanti correlati alle condizioni di detenzione presso gli
istituti penitenziari del relativo Stato membro, in ragione del sovraffollamento o di
altri problemi strutturali e non meramente contingenti.
5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma
5, della legge n. 69 del 2005.
8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 dicembre 2021
Download
Corte Superma di CassazioneItaly17/12/202146642Corte di Cassazione VI Sezione penale, sentenza n. 46642/2021

la Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello competente, accogliendo, in parte,

il ricorso di un cittadino italiano.

In particolare, la Corte di appello competente aveva disposto la consegna del cittadino italiano alle Autorità competenti tedesche, a seguito di emissione di un Mandato d’Arresto Europeo (MAE) per i reati di evasione fiscale e associazione a delinquere. Era però risultato pendente, in Italia, un procedimento penale a carico dello stesso ricorrente.

Trattandosi di reati internazionali, si pone il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare da una parte l’interesse alla repressione di detti reati coinvolgenti più Stati e, dall’altra, anche l’interesse al rispetto del principio del “ne bis in idem”, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen e anche dall’art. 50 della Carta di Nizza.

Per le ragioni suesposte, la Suprema corte reputa necessario un nuovo giudizio per valutare l’opposizione o meno del motivo facoltativo di rifiuto alla consegna ai sensi dell’art. 18 bis, l. 69/2005.





The Supreme Court of Cassation, in this judgment, set aside the contested judgment and referred the case to another division of the competent Court of Appeals for a new ruling, upholding, in part, the appeal of an Italian citizen.



Specifically, the competent Court of Appeal had ordered the Italian citizen’s surrender to the competent German authorities, following the issuance of a European Arrest Warrant (EAW) for the crimes of tax evasion and criminal conspiracy. However, criminal proceedings against the same appellant were pending in Italy.



Since these are international crimes, the problem of judicial cooperation arises, in order to ensure, on one hand, the interest in the repression of crimes involving more than one state and, on the other hand, the interest in the respect of the principle of “ne bis in idem”, recognized by the Schengen Convention and also by Article 50 of the Nice Charter.

For the above reasons, the Supreme Court found that a new judgment is necessary to assess the opposition or otherwise of the optional ground for refusal to surrender under Article 18 bis, l. 69/2005.
Download
Corte Suprema di CassazioneItaly16/12/202146140Corte di Cassazione VI Sezione penale, sentenza n. 46140/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, rigetta il ricorso proposto da un cittadino italiano in quanto infondato.

Nel caso di specie, il mandato di arresto europeo (MAE), emesso dalla Procura europea (EPPO) su decisione dell’Autorità Giudiziaria (A.G.) tedesca per reati di associazione criminale finalizzati alla frode fiscale (frodi IVA per 13 milioni di euro, coinvolgente la Germania, l’Italia, la Bulgaria, il Belgio, il Portogallo e la Francia), era stato trasmesso alle Autorità italiane. La Corte d’Appello di Torino disponeva la consegna del cittadino italiano, ritenendo irrilevante la mancanza di indicazione nel MAE del minimo edittale (art. 6, I. 69/2005).

La Suprema Corte ricorda come l’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 qualora la condotta sia commessa nel territorio di due o più Stati membri e ove il danno complessivo sia pari ad almeno dieci milioni di euro. Inoltre, in merito alla completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale deve aversi riguardo alla sola indicazione della pena detentiva edittale massima.

The Court of Cassation, in this judgment, dismissed the appeal brought by an Italian citizen as unfounded.

In the case at hand, the European Arrest Warrant (EAW), issued by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) on the decision of the German Judicial Authority for the offences of criminal association aimed at tax fraud (VAT fraud amounting to 13 million euros, involving Germany, Italy, Bulgaria, Belgium, Portugal and France), had been transferred to the Italian Authorities. The Turin Court of Appeal ordered the Italian citizen’s surrender, by deeming the lack of indication in the EAW of the minimum sentence (Art. 6, Iaw n. 69/2005) irrelevant.

The Supreme Court recalled how the EPPO is competent for crimes affecting the financial interests of the Union referred to in Directive (EU) 2017/1371 where the act is committed in the territory of two or more member states and where the total damage amounts to at least ten million euros. Furthermore, with regard to the completeness of the information contained in the procedural European arrest warrant, only the indication of the maximum custodial sentence should be taken into account.
Download
Corte Suprema di CassazioneItaly15/12/20212212REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Massimo Ricciarelli
Antonio Costantini
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri
Fabrizio D’arcangelo
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez. 22 2
CC – 15/12/2021
R.G.N. 38524/2021
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Spada Riccardo, nato a Torino il 17/01/1976
avverso la sentenza del 03/11/2021 della Corte appello di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Perla Lori, che richiesto la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2021, la Corte di appello di
Torino ha disposto la consegna di Riccardo Spada all’autorità giudiziaria della
Repubblica Federale di Germania in relazione al M.A.E. contenente l’ordine di
arresto n. DEP 212910316096000001 emesso il 17 ottobre 2021 dalla European
Public Prosecutor’s Office (“EPPO”) su decisione della Amtsgericht di Monaco di
Baviera, a condizione che dopo essere stato processato sia inviato in Italia per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La decisione impugnata evidenzia che il M.A.E. a carico di Riccardo Spada,
cittadino italiano, è stato emesso in relazione ai reati di associazione criminale
finalizzata alla frode fiscale (puniti dal par. 129 codice penale tedesco e dall’art.
370 codice finanziario della Repubblica Federale della Germania), fatti commessi
tra il 1 marzo 2018 ed il 31 marzo 2021.
La Corte di appello ha evidenziato che il 20 ottobre 2021 Riccardo Spada è
stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Milano, che il 22 ottobre, alla
presenza del Procuratore generale e dei difensori di fiducia, si è proceduto
all’audizione di Spada che rifiutava la consegna e non prestava il consenso alla
rinuncia della garanzia del principio di specialità; convalidato l’arresto, veniva
applicata la custodia cautelare degli arresti domiciliari.
La Corte territoriale, preso atto del sopraggiungere in data 25 ottobre 2021
del mandato di cattura estero ed il mandato di arresto europeo del 15 ottobre
2021, rilevava l’esistenza di una contestazione provvisoria in ordine al reato di
associazione a delinquere e frode fiscale corrispondente alle fattispecie italiane di
cui agli artt. 416 cod. pen. e 1, comma 1 (rectius: 2, comma 1), d.lgs. n. 74 del
2000, che prevede la reclusione da quattro ad otto anni di reclusione allorché
l’ammontare degli elementi passivi fittizi superi gli euro 100.000.
I fatti risulterebbero commessi dal 1 marzo 2018 al 31 marzo 2021 e
coinvolgerebbero la società Edil Service s.r.l. di cui Spada, come emerso a
seguito di perquisizione eseguito su delega da parte della Procura europea di
Milano delegata dalla procura europea con sede in Germania, era stato dirigente
e rappresentante legale dal 11 aprile 2015 al 19 aprile 2018. La Corte di appello,
avendo ritenuto sussistenti i presupposti per la consegna, ha giudicato
ininfluente la mancanza di indicazione nel MAE del minimo edittale richiesto
dall’art. 6, I. 22 aprile 2005, 69 ed ha disposto la consegna di Riccardo Spada
anche in ragione dell’assenza di condanne o procedimenti pendenti in Italia.
2. Riccardo Spada, per mezzo del difensore avvocato Stefano Castrale,
ricorre avverso la suindicata sentenza deducendo i motivi di ricorso di seguito
indicati.
2.1. Violazione di legge ex art. 6, comma 1, lett. f), I. 22 aprile 2005, n.
69 ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Secondo la citata disposizione il mandato di arresto europeo, tra le varie
disposizioni, deve contenere l’informazione della durata della pena minima
stabilita dalla legge dello Stato richiedente la consegna; informazione che, se
mancante, deve formare oggetto di informazione integrativa rivolta allo stato
emittente da parte della Corte di appello.
Erronea risulterebbe, pertanto, la motivazione resa sul punto dalla Corte
territoriale nella parte in cui, alla specifica deduzione formulata in quella sede, ha
ritenuto non rilevante che la legge penale tedesca non prevedesse la pena
minima; osserva che il ricorrente non è stato messo in condizione di conoscere
quale sia la esatta pena prevista dall’ordinamenti straniero, onere che la legge
pone espressamente per mezzo della chiara disposizione dell’art. 6 d.lgs. cit. in
capo allo Stato richiedente e che, se mancante, deve essere richiesta. Né può
essere condiviso quell’orientamento pur espresso da questa Corte secondo cui il
riferimento contenuto nella citata disposizione non troverebbe conferma nella
decisione quadro 2002/584/GA che è stata attuata per mezzo della legge n.
69/2005 che invece prevede esclusivamente l’indicazione della «scala di pene»,
testo della legge che, in quanto chiaramente difforme, dovrebbe formare oggetto
di declaratoria di incostituzionalità ad opera della Corte costituzionale.
2.2. Violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. I. 22 aprile 2005,
n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente osserva che la Corte di appello di Torino, avverso l’eccezione
formulata in udienza tesa a far rilevare come parte della condotta fosse stata
realizzata in Italia, ha erroneamente confutato il rilievo osservando come non
fossero apprezzabili condanne o comunque procedimenti penali pendenti in Italia
per i medesimi fatti; risposta fornita dalla Corte territoriale che si palesa
eccentrica in ragione della differente norma che governa la materia: l’eccezione
rivolta dal ricorrente in sede di merito era tesa a rilevare la presenza di elementi
che deponessero per il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall’art. 18-bis,
comma 1, lett. a), e non di quello previsto dalla lettera b), I. n. 69/2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso che censura l’omessa indicazione della pena
minima per i reati inclusi nel mandato di arresto europeo risulta manifestamente
infondato.
Come riportato dallo stesso ricorrente, deve richiamarsi il principio di diritto
espresso da questa Suprema Corte ed ormai consolidato, secondo cui ai fini della
valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di
arresto europeo processuale, al di là del tenore letterale dell’art.6, comma 1,
lett. f, della legge n. 69 del 2005, deve aversi riguardo alla sola indicazione della
pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla
consegna, sia in base alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002,
sia in base alla legge italiana attuativa, tanto che nell'”Annex” della decisione
quadro 2002/584/GA, tra le informazioni da indicare per il m.a.e. processuale, in
relazione alla pena, vi è la sola indicazione della “durata massima” della pena
detentiva edittale (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).
Deve nondimeno rilevarsi che la Procura europea di Monaco di Baviera
contesta allo Spada il reato di frode fiscale che lede gli interessi finanziari della
Comunità europee – ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 -, reato che,
secondo la previsione del paragrafo 2, comma 2, della decisione quadro
2002/584/GAI, dà luogo ad ipotesi di consegna obbligatoria, a norma dell’art. 8,
della legge n. 69 del 2005, evenienza che rende, anche sotto detto aspetto,
adeguata la previsione di una pena privativa della libertà personale pari o
superiore a tre anni, disposizione che deroga sia alla norma della doppia
punibilità di cui all’art. 7, comma 1, sia, per quel che in questa sede rileva, alla
prevista richiesta di indicazione della pena minima.
3. Infondato risulta il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente
censura l’erronea risposta fornita dalla Corte territoriale che ha rilevato l’assenza
di condanne e comunque di procedimenti pendenti e fa rilevare che le condotte
sarebbero agite in parte in Italia.
3.1. Come osservato dalla Corte territoriale (pag. 4 sentenza), in ordine al
reato per il quale procede l’autorità giudiziaria della Repubblica Federale di
Germania, svolge indagini la Procura europea che, ai sensi dell’art. 15, comma 1,
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, prevede che le «procedure di consegna relative ai
mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono
disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69»; disposizione contenuta nel
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativa
all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura
europea («EPPO»).
Osserva il Collegio che l’art. 33 del citato Regolamento detta disposizioni
secondo cui il Procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o
chiedere l’arresto o la detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato in
conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi e che
(comma 2), qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una
persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore
europeo delegato incaricato del caso, emette o chiede all’autorità competente di
detto Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo ai sensi della
decisione quadro 2002/584/GAI (I. n. 69/2005).
Sotto altro profilo il regolamento del Consiglio (UE) 2017/1939 del 12
ottobre 2017, agli artt. 22 e seguenti disciplina i criteri in base ai quali vengono
attribuite alla competenza della Procura europea alcune materie.
Per quel che rileva nel presente procedimento, secondo l’art. 22, comma 1,
la Procura europea (EPPO) è competente per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, per come attuata dal
diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la condotta criminosa
possa essere diversamente qualificata dal diritto nazionale. I reati di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371 (frode
finanziarie che ledono gli interessi finanziari dell’Unione), sono di competenza
della Procura europea (“EPPO”) soltanto qualora la condotta sia commessa nel
territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad
almeno 10 milioni di euro.
Quanto alla condotta di partecipazione alle organizzazioni criminali, l’organo
requirente dell’Unione è competente quando l’attività criminosa della
organizzazione criminale è funzionale alla commissione di uno dei reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Nel caso di specie non può concretamente contestarsi la giurisdizione, anche
in ordine alla condotta associativa, fermo restando che proprio l’autorità tedesca,
riconoscendosi competente, ha adottato la misura cautelare sulla cui base è
stato emesso il mandato di arresto europeo.
3.2. In tale prospettiva non vi è ragione di disattendere un orientamento
consolidato, formatosi nel vigore dell’art. 18, comma 1, lett. p), legge 69 del
2005, ma ribadito dopo l’introduzione da parte della legge 117 del 2019 della
causa facoltativa di rifiuto di cui all’art. 18-bis, lett. b), legge 69 del 2005, in
forza del quale il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello
Stato si fonda sull’individuazione di un concreto interesse, legato ad una
situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della
richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria
giurisdizione (Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n.
27992 del 13/06/2018, Rv. 273544).
Occorre, dunque, che alla base del rifiuto vi sia la manifestazione di un
interesse dello Stato alla persecuzione del reato, interesse, che per essere
riconoscibile, deve trovare fondamento in un dato oggettivo.
Tale quadro non può dirsi mutato per effetto di quanto previsto dall’art. 18,
comma 1, lett. a) legge 69 de 2005, come interpolato dal d.lgs. 10 del 2021: del
resto il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane esplicita la
competenza funzionale dell’A.G. emittente, in ordine all’azione penale per i fatti
oggetto della richiesta di cattura, con riguardo ai quali si procede in Germania
(pag. 9), evidenziando l’esistenza di indizi di partecipazione all’associazione a
delinquere tesa alla realizzazione di un sistema di frodi IVA per un provocato
danno di complessivi 13 milioni di euro, coinvolgente ben più di due Stati,
segnatamente la Germania, l’Italia, la Bulgaria, il Belgio, il Portogallo e la
Francia.
Proprio l’inquadramento della vicenda nell’ambito di un procedimento per il
quale procede la Procura europea in Germania, in relazione al quale l’autorità
giudiziaria italiana ha proceduto ad atti di perquisizione delegata, in assenza di
un autonomo procedimento, rispetto al quale possa valutarsi un preponderante
interesse dello Stato, fa venir meno qualsivoglia ragione giustificativa
dell’esercizio della facoltà di rifiuto.
D’altro canto, la risposta della Corte di appello di Torino, se da un dato ha
fatto riferimento a “procedimenti penali”, con citazione evocativa dell’art. 18-bis
lett. b) legge 69 del 2005, dall’altro ha correttamente messo in evidenza il fatto
che la Procura europea di Milano ha proceduto ad atti delegati, per escludere un
diverso specifico procedimento e per inquadrare la vicenda nel più vasto alveo
della competenza della Procura europea, senza che sia stata prospettata la
concreta esistenza di indagini o procedimenti in Italia, ciò che non avrebbe
potuto sfuggire, anche in ragione dello stretto collegamento tra Procuratore
europeo di Milano e Procura della Repubblica (artt. 24 e 25, Regolamento [UE]
2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 che disciplina l’esercizio della
competenza della Procura europea e segnatamente i rapporti tra l’organo
requirente dell’Unione europea ed altre autorità nazionali incluse le Procure della
Repubblica) da una parte, e della dettagliata procedura a garanzia della
competenza (art. 16, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 che attribuisce alla Procura
generale presso la Corte di cassazione la soluzione dei contrasti tra Procura
europea e Procure della Repubblica), dall’altra.
In concreto il motivo di ricorso si risolve in una critica di tipo lessicale, che
non considera la sostanza dei fenomeni, nulla di concreto essendo addotto, in
tale quadro, a sostegno del motivo facoltativo di rifiuto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge
n. 69 del 2005.
Così deciso il 15/12/2021.
Download
Court of Justice of the European Union14/09/2021T-603Action brought on 14 September 2021 — WO v EPPO (Case T-603/21)

(2021/C 513/44)

Language of the case: English



Parties

Applicant: WO (represented by: V. Vitkovskis, lawyer)

Defendant: European Public Prosecutor’s Office (EPPO)



Form of order sought

The applicant claims that the Court should:

— under Article 270 TFEU, annul the unfounded and illegal decision 028/2021 of the EPPO College on the rejection of the applicant’s candidacy for the function of European Delegated Prosecutor;

— order the EPPO to pay the applicant compensation for the violation of his personal data protection, the unfair appointment proceedings and the illegal decision to reject his candidacy to the post of European Delegated Prosecutor.



Pleas in law and main arguments

In support of the action, the applicant relies on nine pleas in law.

1. First plea in law, alleging that the contested decision is based only on presumptions and lacks proper reasoning.

2. Second plea in law, alleging that fictitious information concerning the applicant is contained in the contested decision.

3. Third plea in law, alleging that the contested decision is based on illegally obtained personal data relating to the applicant.

4. Fourth plea in law, alleging that the applicant’s personal data have been violated by the EPPO, including in relation to some data in the decision.

5. Fifth plea in law, alleging that the contested decision is linked to and based upon the disciplinary sanction, applied to the applicant more than fifteen years ago. There is no legal system and/or act in the European Union that allows administrative offences/disciplinary misconduct to be considered as relevant after fifteen years have passed.

6. Sixth plea in law, alleging that none of the arguments provided by the applicant were taken into account. They were ignored.

7. Seventh plea in law, alleging that the appointment procedure has been violated by applying to the applicant additional criteria and by assessing him over a longer period, compared to the other nominees. Thus, the principle of the equal treatment of all nominees was violated.

8. Eighth plea in law, alleging that a non-existing legal act was applied to the applicant in the context of the rejection of his candidacy.

9. Ninth plea in law, alleging that the principle of sincere cooperation between the Member State and the EU institution was also violated by the EPPO. The opinion of the Member State institution that nominated the person to the post of the European Delegated Prosecutor was ignored. The EPPO, it is argued, also improperly reassessed the nominated person’s eligibility criteria.
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Corte Suprema di CassazioneItaly21/06/201845829sui ricorsi proposti da:
FRANCONI SPARTACO nato a TERNI il 08/07/1956
FRANCONI ENRICO nato a TERNI il 01/11/1960
PAPIOVA LENKA nato a OLOMOUC( REP. CECA) il 13/01/1964avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO Olga
che ha concluso chiedendo il rigetto.
Il difensore della parte civile, Avvocato Salvatore PROVIDENTI, si riporta alla memoria
in atti e deposita conclusioni;
i difensori degli imputati, avv.ti Garzuglia Fabrizio, Ricci Francesca e Molinaro Ester,
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Corte dei conti CampaniaItaly05/01/202411-2024La Corte dei conti sez. giurisdizionale per la Campania, con la sentenza 11/2024, condanna il pescatore al pagamento della somma di euro 40.000, per illecito erariale.
In particolare, si tratta di indebita percezione del fondo europeo per la pesca (F.E.P. 2007-2013, misura “aiuti in materia di compensazione socio-economiche”, Regolamento 1198/2006/CE, art. 27, lett. c.), erogatogli dalla Regione Campania, per non aver riconvertito l’attività professionale in regimi diversi dalla pesca marittima, rendendo, di fatto, nulla la finalità prevista dal FEP. The Court of Auditors, Campania Jurisdiction Section, in its judgment 11/2024, sentenced the fisherman to pay the sum of EUR 40,000 as compensation for pecuniary damage.
In particular, it is a question of undue receipt of the European Fisheries Fund (EFF 2007-2013, measure 'aid for socio-economic compensation', Regulation 1198/2006/EC, Article 27(c)), paid to the fisherman by Regione Campania, for failing to convert his professional activity to other regimes than sea fishing. In this way, he effectively rendered the intended purpose of the EFF null and void.
General Court15/12/2023T-103/23On 15 December 2023, the General Court issued an Order in Case T-103/03.

The Applicant, Mr. Victor-Constantin Stan, had been investigated for alleged fraud, committed as a
co-perpetrator, and affecting the financial interests of both the EU and
Romania. In that context, Permanent Chamber No. 4 the EPPO decided on 9
December 2022 to bring Mr. Stan’s case to judgment.

By its Order in case T-103/23, the General Court dismissed the action for annulment brought by Mr. Stan against
that Permanent Chamber’s decision. In its reasoning, the General Court focussed
on Article 42 of Regulation (EU) 2017/1939 (the EPPO Regulation), in particular
on paragraphs 1, 2, 3 and 8 thereof. As noted by the General Court, the
decision to bring a case to judgment constitutes a procedural act of the EPPO
intended to produce effects vis-à-vis third parties, namely vis-à-vis the
defendant in the criminal proceedings concerned. Therefore, it shall be challenged
before national courts in the first place, in accordance with Article 42(1), while
the CJEU may only be seised upon preliminary ruling. In the General Court’s
view, any different conclusion would amount to a contra legem
interpretation of Article 42.

As a consequence, the General Court dismissed Mr. Stan’s action for annulment on grounds that the EU
courts lack jurisdiction to hear the case.
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General Court16/01/2024T-46/23On 16 January, the General Court
issued its Order in Case T-46/23, Kaili v European Parliament and EPPO. The
dispute arose in the context of an EPPO investigation concerning the
management, inter alia by Ms. Kaili, of parliamentary allowances.

In that regard, Ms. Kaili had filed
an action under Article 263 TFEU, seeking the annulment of two acts: first, the
request by which the European Chief Prosecutor asked the European Parliament to
lift Ms. Kaili’s parliamentary immunity; secondly, the decision of the EP President
to send the EPPO request to the EP and to the Committee of Legal Affairs.

By Order of 16 January, the General
Court dismissed the action for annulment as inadmissible. In its reasoning, the
General Court recalled the well-established case-law defining the criteria an
EU act must fulfil in order to be impugned under Article 263 TFEU. In particular,
the act shall have binding effects on the person challenging its validity, and
thus capable of affecting his or her interests by determining a distinct change
to his or her legal situation.

According to the General Court,
neither the EPPO request to lift Ms. Kaili’s parliamentary immunity, nor the EP
President’s decision to transfer that request to the EP and to the Legal
Affairs Committee have such binding effects on Ms. Kaili’s legal situation.
Hence, neither of them may be challenged by an action for annulment which is,
therefore, inadmissible.
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Corte dei Conti sez. VenetoItaly24/01/20246/2024"La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza in esame, condanna l’amministratore della società al pagamento della somma di euro 2.134.511,60 a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La condotta illecita è consistita nello sviamento del finanziamento pubblico erogato (fondo di garanzia per piccole e medie imprese, cofinanziato dall’unione Europea; ex art. 2, co.100, l. n. 662/1996 che consente l’accesso al credito a soggetti svantaggiati che altrimenti non riuscirebbero ad accedervi) attraverso una garanzia statale a copertura del 75% dell’investimento dell’impresa.
Nello specifico, l’amministratore della società, attraverso operazioni fittizie, simulava le condizioni per l’operatività aziendale (acquisizione di quote societarie e acquisto di macchinari). Di fatto, il capitale ricevuto era stato trasferito all’estero, versato ad un’altra società (di comodo) che, a sua volta, aveva trasmesso il capitale ad altre società estere.


Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del titolare di una impresa che abbia conseguito un’erogazione economica da parte di un istituto di credito privato, con garanzia del 100 per cento prestata dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La predetta erogazione è infatti da considerarsi alla stregua di un finanziamento pubblico, tenuto conto: della garanzia dello Stato, delle norme sulla governance del fondo, del richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato contenuto nella normativa, della natura pubblicistica del credito dell’amministrazione statale derivante dall'escussione, da parte dell’istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal fondo di garanzia, della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 316-bis e 316-ter c.p. in relazione allo sviamento della destinazione e all’indebita percezione dei finanziamenti di cui trattasi.

L’Istituto bancario che si occupa di istruire la domanda di accesso al finanziamento, congiuntamente a quella di rilascio della garanzia statale per conto del soggetto titolare, gestisce un procedimento di stampo essenzialmente amministrativo di valutazione delle condizioni di rilascio della garanzia, instaurando a tutti gli effetti un rapporto di servizio finalizzato all’esercizio delle prerogative di attuazione del programma statale di assistenza alle imprese previsto dall’art.2, comma 100, lett. a) della legge n.662/1996.

L’azione di responsabilità può essere sostenuta dal materiale probatorio costituito dagli allegati dell’indagine penale.

Quanto alla valutazione del merito creditizio, la sussistenza di valide e sufficienti fideiussioni da parte di terzi soggetti costituisce un surplus non necessario per il rilascio del finanziamento: ove, infatti, si dovesse ammettere che la garanzia statale possa essere rilasciata solo in favore di soggetti già ampiamente garantiti in via alternativa, se ne dovrebbe ricavare l’assoluta inutilità della garanzia statale e della stessa finalità pubblica di assistenza a soggetti che altrimenti non potrebbero avere accesso al credito.


The Court of Auditors Jurisdictional Section for Veneto, in the judgment under review, sentences the company director to pay the sum of 2,134,511.60 euros to the Ministry of Enterprise and Made in Italy.
The unlawful conduct consisted in the diversion of the public financing provided (guarantee fund for small and medium enterprises, co-financed by the European Union; ex art. 2, par. 100, l. no. 662/1996, which allows access to credit to disadvantaged individuals who otherwise would not be able to access it) through a state guarantee covering 75% of the company's investment.
Specifically, the company director, through fictitious transactions, simulated the conditions for the company's operation (acquisition of company shares and purchase of machinery). In reality, the capital under question was transferred abroad, transmitted to another (shell) company, which, in turn, had transferred the capital to other foreign companies.

The Court of Auditors has jurisdiction over the owner of an enterprise that received a financial disbursement from a private lending institution with a 100 percent guarantee provided by the Small and Medium Enterprise Guarantee Fund.
The aforementioned disbursement is in fact to be considered in the same way as public financing, taking into account: the state guarantee, the rules on the governance of the fund, the reference to the rules on state aid contained in the regulations, the public nature of the state administration's claim arising from the enforcement, by the financing bank, of the guarantee provided ex lege by the guarantee fund, the configurability of the crimes set forth in Articles 316-bis and 316-ter of the Criminal Code in relation to the diversion of the destination and the undue receipt of the financing in question.

The banking institution that is in charge of instructing the application for access to financing, in conjunction with the application for the issuance of the state guarantee on behalf of the holder, manages a procedure of an essentially administrative nature of assessing the conditions for the issuance of the guarantee, establishing to all intents and purposes a service relationship aimed at exercising the prerogatives of implementing the state program of assistance to enterprises provided for in Article 2, paragraph 100, letter a) of Law No. 662/1996.

The liability action can be supported by the evidentiary material consisting of the attachments of the criminal investigation.

Regarding the assessment of creditworthiness, the existence of valid and sufficient third-party sureties constitutes an unnecessary surplus for the issuance of financing: if, in fact, it was accepted that the state guarantee can only be issued in favor of entities that are already amply guaranteed in the alternative, the absolute futility of the state guarantee and of the very public purpose of assisting entities that would otherwise be unable to access credit would follow."
Corte dei Conti sez. SiciliaItaly10/01/202416/2024"Con la sentenza 16/2024 la Corte dei conti ha condannato una società cooperativa in solido con il suo legale rappresentante al pagamento di € 1.493.476,84 in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per aver indebitamente percepito dal 2014 al 2018 contributi comunitari a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), sulla base di sovrafatturazioni e fatture per operazioni in parte inesistenti, finalizzate ad una fraudolenta rappresentazione maggiorata del Valore di Produzione Commercializzato (VPC), sul quale viene calcolato il contributo da erogare.

La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui, in caso di condotte fraudolente, l’occultamento doloso è configurabile in re ipsa ed il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la condotta dolosa ed il danno sono delineati nelle loro linee essenziali a seguito di specifiche attività investigative.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la condotta dannosa e sussistente il dolo in capo ai due convenuti, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui è possibile indagare l’elemento psicologico anche di una persona giuridica, tenuto conto del comportamento delle persone fisiche che agiscono per l’ente in forza del rapporto interorganico.


Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici, in quanto essi intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, atteso che attraverso l’impiego delle risorse finanziarie conseguite concorrono a realizzare l’interesse pubblico alla cui cura è preposta l’Amministrazione erogatrice.


Le condotte illecite volte all’indebita percezione di quote di finanziamenti alle imprese non comportano un danno a carico dell’Unione europea o di una Amministrazione quantificabile nella sola misura del capitale così appreso, ma detta quantificazione va effettuata in misura pari all’intero importo dell’aiuto, in forza delle disposizioni dell’Unione stessa e nel rispetto dei principi di effettività, dissuasività e proporzionalità.


In judgment 16/2024, the Court of auditors sentenced a cooperative society jointly with its legal representative to pay € 1.493.476,84 to Agency for Agricultural Payments (AGEA) for having unduly received from 2014 to 2018 European contributions from the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF), through overbilling and invoices for partially non-existent operations, with the intention of fraudulently inflating the Value of Marketed Production (VMP), which is used to calculate the contribution to be disbursed.

The Court preliminarily rejected the exception of prescription of the public action, recalling the prevailing orientation of accounting jurisprudence according to which, in case of fraudulent conduct, intentional concealment is automatically presumed (in re ipsa), and the prescription period starts from the moment when the fraudulent conduct and the damage are outlined in their essential lines following specific investigative activities.

In substance, the Court found the harmful conduct proven and the intentional wrongdoing of the two defendants established, referring to the settled case-law according to which it is possible to investigate the psychological element even of a legal entity, considering the behaviour of the individuals acting on behalf of the organization due to the interorganizational relationship.

The jurisdiction of the Court of Auditors also exists over private recipients of public grants, since they essentially have a service relationship with the public administration. In fact, through the use of the financial resources obtained, they contribute to the realization of the public interest in whose care the granting administration is entrusted.

Illicit conduct aimed at the undue receipt of portions of business financing does not result in damage to the European Union or an Administration that can be quantified only in the amount of capital thus lent, but such quantification must be made for the full amount of the aid, by virtue of the provisions of the Union itself and in accordance with the principles of effectiveness, dissuasiveness and proportionality."
General Court28/02/2024T-385/23Mincu Pătrașcu Brâncuși v EPPO This case arose in proceedings brought against Mr. Mincu Pătrașcu Brâncuși for alleged establishment of a criminal organisation committing crimes affecting the financial interests of the EU. After more than one year of investigation, the Tenth Permanent Chamber of the EPPO decided to bring the case to judgment.

Mr. Mincu Pătrașcu Brâncuși challenged that decision before the General Court by an action for annulment under Article 263 TFEU.

It follows that this case is analogous to the previous Stan v EPPO case, decided by the same Chamber (the Tenth) of the General Court on 15 December 2023. As a consequence, the exact same reasoning was reiterated, and the action was dismissed on grounds of lack of jurisdiction. On this occasion, the General Court once again held that the system set forth in Article 42 of Regulation 2017/1939 is a sui generis one, and that decisions to bring a case to judgment shall be impugned before national courts only
General Court15/12/2022443/22PV v EPPO
General Court28/02/2024T-442/22PU v EPPO This case arose in relation to the appointment of the seven European Delegated Prosecutors (ESPs) of a Member State which is anonymised in the Judgment. In essence, PU was, along with A, part of the list of seven candidates submitted by the Member State in question. Nonetheless, the College of the EPPO only appointed the other five persons listed therein, and dismissed PU’s and A’s claims against that decision. In their place, two other EDPs were appointed by a subsequent decision.
In that context, PU challenged these three decisions of the College, pursuant to Article 263 TFEU, and sought redress of the damage allegedly caused by them, under Article 268 TFEU.
As regard the first decision of the College, namely the one appointing only the other five candidates, the General Court dismissed PU’s action on grounds that it had not been filed within the prescribed time-limit, i.e. two months after the notification of said decision to the applicant.
The second College decision contested by PU is the one rejecting its claim against the previous decision. In that regard, the General Court recalled that when a subsequent act merely confirms a preceding one, and the latter becomes final, the same effects are attached to the former if it was a merely confirmatory act. This was the case of the College decision, merely confirming the previous non-appointment of PU. On these grounds, also this part of PU’s action for annulment was dismissed.
In the third place, the applicant challenged the College decision appointing two other EDPs. According to the General Court, PU would have been directly and individually concerned by this decision only if the previous ones (or at least one of them) had been annulled. This not being the case, also this claim was rejected.
Finally, PU’s action for damages was dismissed for lack of a causal link between the College decision and the moral damage he or she allegedly suffered.
General Court25/10/2022T-603/21WO v EPPO On 23 December 2020, WO was presented among the candidate European Delegated Prosecutors (EDPs) by a Member State which is anonymised in the Order. Nevertheless, the College of the EPPO only appointed as EDPs the three other persons on the list drafted by the Member State. In essence, WO seeks the annulment of the College decision not to appoint him, and grounds the action on Article 270 TFEU.
According to that provision, the CJEU has jurisdiction on any dispute between the EU and its servants, within the limits and under the conditions set forth in the Staff Regulations and in the Conditions of Employment of Other Servants (CEOS). Pursuant to Article 96 of the EPPO Regulation, those rules apply inter alia to EDPs, unless otherwise provided for in the same Regulation.
In that regard, the General Court noted that the appointment of EDPs falls within the latter exception, as Article 17 of the EPPO Regulation lays down a sui generis procedure. Hence, the action was dismissed for manifest lack of jurisdiction under Article 270 TFEU.
General Court24/03/2022T-368/21Di Taranto v EPPO The case arose with respect to the procedure for the appointment of the Italian European Delegated Prosecutors (EDPs). In that context, the Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) decided not to include Mr. Di Taranto in the list submitted to the College of the EPPO which, as a consequence, did not appoint him as an Italian EDP.
Mr. Di Taranto impugned the CMS decision before Italian administrative courts, and the College decision before the General Court, seeking its annulment. In particular, he claims that the College decision would be vitiated by the illegality of the previous CSM decision, allegedly taken in breach of Italian law.
In that regard, the General Court notes at the outset that, in an action for annulment, the legality of the EU act shall be assessed on the basis of the law and facts as they stood at the time of its adoption. On the contrary, EU law does not provide for any action allowing to claim the invalidity of an EU act which would allegedly derive from the hypothetical nullity of a previous national act which is part of the same procedure. Since, in the case at hand, the proceedings before the Italian administrative court were still pending, the action for annulment before EU courts was dismissed as inadmissible.

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