Author: Aleksandra Lombardo
Committee: Interviews Committee
Date: 28/09/2026

Dottorando in procedura penale presso l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del dottorato in Pluralismi giuridici. Prospettive antiche ed attuali, in co-tutela con l’Università di Groningen (Olanda). È abilitato all’esercizio della professione forense e ha svolto un periodo di tirocinio presso l’ufficio EPPO di Palermo.

La sua attività di ricerca si concentra sulla giustizia penale negoziata e sul ruolo della vittima, attraverso un’analisi comparata tra Stati Uniti, Italia e Paesi Bassi. Parallelamente, si occupa di temi legati alla giustizia riparativa, alla tutela dell’ambiente e, in particolare, al traffico illecito di specie selvatiche.

– Come è stata accolta l’istituzione della Procura europea nel suo campo lavorativo?

La sua esperienza con EPPO presenta una doppia anima: quella del dottorando che studia la procedura penale europea e quella di chi ha avuto modo di osservarla dall’interno presso l’ufficio di Palermo, sotto la guida dei PED Dott. Calogero Ferrara e Dott.ssa Amelia Luise.

Dal lato accademico, quando ha iniziato a occuparsi di questi temi, si è reso conto che EPPO ha prodotto una sorta di “effetto gravitazionale” sulla dottrina processual-penalistica: è diventato praticamente impossibile occuparsi di cooperazione giudiziaria – ma anche, più in generale, di procedura penale nazionale, europea e internazionale – senza confrontarsi con questo nuovo soggetto. EPPO costringe infatti a ripensare categorie fondamentali quali la titolarità dell’azione penale, la nozione stessa di ufficio giudiziario, il rapporto tra sovranità nazionale e integrazione europea. Si sono così aperti spazi di ricerca che fino a pochi anni fa non esistevano.

L’esperienza del tirocinio ha aggiunto un elemento ulteriore: la consapevolezza che dietro le norme del regolamento esiste un lavoro quotidiano di negoziazione, adattamento e persino una forma di “improvvisazione giuridica”, dovuta al fatto che molti istituti sono nuovi e la loro collocazione nella prassi giudiziaria richiede aggiustamenti continui. Osservare come i PED gestiscono concretamente l’incontro anche tra sistemi processuali molto diversi è stata un’esperienza altamente formativa.

Un dato che ha potuto verificare di persona è che molte delle divergenze che a livello teorico appaiono come ostacoli strutturali, nella pratica operativa vengono affrontate – e spesso superate – grazie alla costante cooperazione tra i PED in quanto membri di un unico ufficio. In questo senso, strumenti come il Case Management System non sono soltanto supporti tecnici, ma veri e propri presupposti di funzionamento di un modello che fa della cooperazione tra ordinamenti diversi la propria ragion d’essere.

– Quali reati previsti dalla Direttiva PIF sono maggiormente riscontrati nella prassi giudiziaria nel contesto geografico in cui svolge la sua attività?

Pur parlando da una prospettiva accademica, i dati del Report annuale 2025 offrono un quadro molto chiaro. L’Italia risulta il Paese con il carico investigativo più significativo tra tutti gli Stati partecipanti, con un numero di indagini attive in aumento del 35% rispetto all’anno precedente.

A livello europeo, le frodi IVA e doganali sono predominanti, con un notevole impatto economico. Si tratta di schemi sempre più sofisticati, con reti criminali che operano su scala transnazionale. A titolo esemplificativo, cita l’operazione “Mobydick” – condotta tra gli uffici di Milano e Palermo – incentrata proprio sulle frodi carosello. La complessità di questi reati si riflette inevitabilmente sin dalla fase delle indagini, in particolare nella raccolta delle prove.

A livello nazionale, e in particolare nel territorio di competenza dell’ufficio di Palermo emergono due macro-aree principali: i fondi legati al PNRR e i fondi agricoli della PAC. Il tema delle frodi ai fondi agricoli, in Sicilia, ha radici profonde nel rapporto tra territorio, economia locale e accesso ai finanziamenti comunitari ed è un fenomeno che ha potuto osservare da vicino durante il periodo di tirocinio.

Dal punto di vista scientifico, l’incremento complessivo delle indagini merita una lettura non univoca. Non va interpretato soltanto come un aumento delle condotte fraudolente, ma anche come il segnale di un miglioramento nei sistemi di rivelazione e segnalazione, sintomo del fatto che la macchina investigativa nel suo complesso si sta progressivamente affinando.

– Ritiene opportuno che la Procura europea estenda la sua giurisdizione sostanziale a reati che non si limitano alla tutela degli interessi finanziari dell’UE o all’appartenenza a organizzazioni criminali?

La questione si collega all’aumento delle indagini emerso anche dal Report 2025. Di fronte a una crescente “domanda di giustizia”, occorre chiedersi se esistano le risorse – umane, finanziarie e organizzative – per sostenerla. Il primo limite è di natura oggettiva: l’EPPO opera ancora con un bilancio e un organico insufficienti rispetto al volume di casi. A questo si aggiunge un contesto geopolitico che orienta le priorità delle istituzioni europee verso altre urgenze, rendendo l’ampliamento delle competenze un obiettivo di medio-lungo termine più che di immediata realizzazione. Nonostante ciò, il Dott. Cambiano si dichiara favorevole all’estensione della competenza, in primo luogo ai reati ambientali. Si tratta di un settore in cui l’armonizzazione normativa dell’Unione ha raggiunto un livello di maturità significativo e le condotte criminali in materia ambientale presentano ormai tratti strutturali analoghi a quelli dei reati finanziari quali la dimensione transnazionale, il ricorso a intermediari professionali e lo sfruttamento sistematico delle differenze normative tra ordinamenti.

A questo proposito, l’intervistato propone una lettura più ampia della funzione dell’EPPO a partire da un’osservazione casistica concreta. Analizzando le frodi ai fondi della PAC risultariduttivo circoscrivere il danno alla sola dimensione finanziaria. Quei fondi hanno una destinazione specifica quali il sostegno di pratiche agricole sostenibili, la tutela del territorio e la transizione ecologica. La loro sottrazione produce un danno che opera su un doppio piano che potrebbe leggersi in chiave intra-generazionale (risorse sottratte alle politiche ambientali future e inter-generazionale (investimenti perduti per le generazioni future). In questo senso, l’EPPO starebbe già esercitando, in via indiretta, una forma di tutela ambientale non ancora formalmente riconosciuta.

Questa riflessione consente anche di rispondere alla critica ricorrente secondo cui l’EPPO proteggerebbe soltanto le finanze dell’Unione, quasi in una logica di autoconservazione istituzionale. L’obiezione ha un fondamento formale – la competenza è effettivamente limitata agli interessi finanziari – ma ne sottovaluta la portata empirica. Infatti, i fondi europei si traducono concretamente in ospedali, infrastrutture, programmi di formazione ed il danno derivante dalla loro sottrazione ricade direttamente sui cittadini.

In conclusione, l’ampliamento delle competenze resta auspicabile, ma deve fare i conti con la necessità prioritaria di consolidare le prassi esistenti, colmare le lacune regolamentari presenti e ottenere risorse di bilancio adeguate all’ambizione del progetto.

– Quali problemi solleva la disciplina sulla competenza delineata dal Regolamento (UE) 1939/2017 e dal rinvio che questo fa alla Direttiva (UE) 1371/2017?

Si tratta di uno dei principali terreni di riflessione accademica sull’EPPO, perché tocca il cuore del compromesso politico che ha reso possibile il Regolamento. Il testo normativo è il risultato di un negoziato tra Stati con sistemi giuridici molto diversi e proprio per questo alcune definizioni sono state lasciate volutamente elastiche, per consentire flessibilità applicativa a fronte di una certa indeterminatezza.

Il concetto di “reati indissolubilmente connessi” ne è l’esempio paradigmatico. Il caso più delicato è quello di un’indagine nazionale sulla criminalità organizzata che intercetti profili rientranti nella competenza dell’EPPO. In queste situazioni, la distribuzione delle competenze richiede non soltanto una competenza tecnica, ma anche una sensibilità istituzionale nel gestire l’equilibrio tra procure nazionali e procura europea. E’ comprensibile che l’introduzione di un nuovo soggetto nel procedimento penale generi resistenze e queste vanno riconosciute come parte fisiologica del processo di integrazione.

Secondo il Dott. Cambiano, comunque, il sistema italiano ha predisposto meccanismi ragionevoli per governare questa fase come l’obbligo di doppia segnalazione. Tuttavia, la questione di fondo resta aperta. Manca ancora una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che chiarisca i confini di queste nozioni e, in sua assenza, ci troviamo in un territorio in cui a prassi corre più veloce della teoria.

In questo senso, l’EPPO funziona come un laboratorio in cui testare l’elasticità degli ordinamenti nazionali, al fine di misurare la loro capacità di adattarsi a un’istituzione europea sempre più incisiva. Per chi fa ricerca, è una condizione al tempo stesso difficile e stimolante perché sono proprio le zone grigie che oggi generano incertezza a costituire quegli spazi su cui costruire il diritto penale e processuale penale europeo “del futuro”.

– Le norme in materia di indagini transnazionali rappresentano un valore aggiunto rispetto agli strumenti di cooperazione internazionale già esistenti?

Le indagini transnazionali rappresentano probabilmente il contributo più innovativo dell’EPPO al panorama della giustizia penale europea. Il salto concettuale introdotto dall’art. 31 del Regolamento è notevole perché si passa dalla logica tradizionale della cooperazione giudiziaria a quella dell’integrazione in cui colleghi appartenenti allo stesso ufficio agiscono congiuntamente.

Nella pratica, ciò si traduce in una rapidità e fluidità operativa che i meccanismi precedenti non potevano garantire, almeno non allo stesso modo. L’esperienza di tirocinio ha permesso di osservare direttamente come la comunicazione tra PED avvenga in modo diretto, senza i passaggi burocratici tipici della cooperazione classica. Tuttavia, da processualpenalista, non si possono ignorare le frizioni che permangono. I codici di procedura penale nazionali non si armonizzano automaticamente per il fatto di appartenere allo stesso ufficio e, pertanto, persistono differenze significative nei regimi autorizzatori delle misure investigative. Chi autorizza una perquisizione? Il pubblico ministero europeo o il giudice? E lo stesso vale per le operazioni sotto copertura, che in alcuni ordinamenti richiedono garanzie giurisdizionali del tutto assenti in altri.

In assenza di un codice di procedura penale europeo, queste frizioni vengono affrontate con soluzioni “cucite su misura”.

I PED stanno costruendo progressivamente un patrimonio di prassi e soluzioni operative che, nel tempo, potrebbe fornire al legislatore europeo la base empirica per un intervento di armonizzazione più strutturato.

Il Dott. Cambiano afferma di non illudersi che un codice di procedura penale europeo sia alle porte, ma che il compito di chi fa ricerca – in questa fase – è documentare e analizzare criticamente ciò che sta accadendo con la consapevolezza che si tratta di un momento storicamente inedito per lo spazio giuridico europeo.

– Ungheria e Irlanda non partecipano al regolamento; ritiene che in questi Paesi siano necessarie norme che regolino le indagini sull’uso improprio dei fondi europei?

La non partecipazione di Ungheria e Irlanda pone un problema di architettura istituzionale poiché entrambi i Paesi sono destinatari di fondi europei esattamente come gli altri Stati partecipanti. Si crea così un’asimmetria nel livello di protezione degli interessi finanziari dell’Unione che dipende non dalla natura del reato, ma dalla collocazione geografica.

Il recente cambio di governo in Ungheria segna un possibile punto di svolta, in quanto il nuovo primo ministro ha annunciato – più volte – di volere aderire al Regolamento EPPO, considerandolo uno strumento essenziale per verificare l’utilizzo corretto dei fondi europei e necessario per contrastare le frodi. Si tratta sicuramente di un segnale politico rilevante che conferma come la partecipazione alla Procura Europea venga percepita anche come elemento di credibilità istituzionale.

Per l’Irlanda, invece, il percorso appare più complesso, anche per ragioni legate alla tradizione giuridica di common law.

 

 

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