Author: Federico Iacopo Mamoli
Committee: Criminal Lawyers Commitee
Date: 14/06/2026
La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la riforma dell’ordinamento forense con 177 voti favorevoli, 24 astensioni e nessun contrario. Il provvedimento – formalmente un disegno di legge delega al Governo (Atto Camera 2629) – attende ora l’esame del Senato della Repubblica Italiana. Il voto che ha raccolta molte adesioni anche da parte dell’opposizione, segna la prima revisione organica della “legge professionale” del 2012.
La riforma interviene su un settore che negli ultimi anni ha mostrato segnali di affaticamento strutturale. Infatti il numero degli iscritti agli albi non cresce più, la professione fatica ad attrarre i giovani e ampie fasce della categoria – in particolare donne e avvocati nella prima fase di carriera – registrano reddito inadeguati rispetto al carico di lavoro svolto.
La legge del 2012, pur avendo consolidato l’autonomia dell’avvocatura, si è rivelata incapace di governare i nuovi modelli organizzativi emersi nel frattempo: società tra professionisti, reti, rapporti di monocommittenza.
Meno incompatibilità, più accesso al mercato
Uno dei nodi più controversi della normativa vigente riguardava il regime delle incompatibilità. Agli avvocati era preclusa la partecipazione agli organi di gestione della società di capitali: una limitazione che non trovava riscontro in nessun’altra professione ordinistica e aveva di fatto tenuto l’avvocatura lontana dai luoghi in cui si assumevano le decisioni economiche finalizzate allo sviluppo del paese. La riforma eliminerà questo vincolo: i legali potranno assumere cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente e liquidatore senza perdere l’iscrizione all’albo, allineando così la disciplina italiana a quella delle altre professioni regolamentate e della maggioranza dei paesi dell’Unione Europea.
Sul fronte dell’esercizio collettivo della professione, la delega introduce una struttura a tre livelli – associazioni, reti e società tra avvocati – con una clausola di salvaguardia significativa nelle società: infatti i professionisti dovranno detenere almeno i due terzi del capitale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili, per scongiurare che il controllo economico si sposti verso soggetti estranei alla professione.
Il segreto professionale diventa diritto fondamentale
Sul piano delle garanzie, la riforma eleva il segreto professionale da dovere del difensore a diritto fondamentale dell’assistito, qualificandolo come “inviolabile e indisponibile” e derogabile solo in casi tassativi. Si tratta di un mutamento non solo lessicale che sposta il centro di gravità della tutela del professionista al cliente, rafforzando le garanzie processuali in un momento in cui la permeabilità delle comunicazioni digitali pone nuove sfide alla riservatezza del mandato legale.
Compenso e monocommittenza
La riforma conferma il principio della libera pattuizione del compenso, ma introduce la possibilità di parametrarlo al raggiungimento di obiettivi specifici – una apertura, sia pure cauta, verso forme di retribuzione legate ai risultati.
Viene inoltre previsto che il parere di congruità del consiglio dell’ordine possa valere come titolo esecutivo per la riscossione, strumento atteso da tempo dai professionisti con difficoltà nel recupero dei crediti.
Sul tema della monocommittenza – fenomeno assai diffuso ma fino ad oggi privo di regolamentazione esplicita – la delega introduce tutele concrete per i collaboratori continuativi, garantendo un compenso non inferiore ai parametri ministeriali e strumenti di protezione analoghi a quelli delle categorie più esposte, senza tuttavia ricondurre il rapporto nell’alveo del lavoro subordinato.
Accesso e formazione
La riforma ridisegna anche il percorso di ingresso alla professione. Viene abbandonato il modello introdotto nel 2012, che aveva ammesso il tirocinio presso gli uffici giudiziari come percorso equipollente e si torna ad un impianto centrato sulla pratica in studio legale, affiancato da scuole forensi obbligatorie con programmi didattici omogenei a livello nazionale. L’esame di Stato viene semplificato: da tre prove scritte si passa a due, con criteri valutativi più definiti ed una sessione annuale unica.
La formazione continua diventa obbligo annuale, con sospensione amministrativa immediata dall’albo in caso di inadempimento. Fanno eccezione i titolari di cariche istituzionali di vertice – temporaneamente – e i professori universitari in materie giuridiche, esentati in via permanente salvo per i corsi di deontologia e ordinamento forense.
Governance e disciplina
Sul versante istituzionale, la riforma ridisegna la struttura del Consiglio Nazionale Forense e degli ordini circondariali come enti pubblici non economici a carattere associativo, con mandati triennali e limiti alla rieleggibilità dopo tre mandati consecutivi. Vengono introdotte garanzie di equilibrio di genere e cause di ineleggibilità per chi abbia subito sanzioni disciplinari o condanne penali.
Il procedimento disciplinare viene reso più snello: il consigliere istruttore formula direttamente il capo d’incolpazione, viene introdotto un rito semplificato per le condotte lievi e la prescrizione è fissata in sei anni, con il massimo di sette anni e sei mesi. Per la prima volta entra nell’ordinamento forense l’istituto della riabilitazione, concedibile una sola volta ai sanzionati non radiati.
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