Author: Lorenzo Pagani
Committee: Criminal Lawyers Committee
Date: 20/07/2026
L’8 dicembre 2022 la X camera penale permanente della Procura Europea ha disposto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Bucharest di Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, a cui sono stati contestati i reati di costituzione di un’associazione a delinquere e di concorso nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, al fine di ricevere indebitamente fondi provenienti dal bilancio dell’Unione Europea.
L’imputato ha domandato nel luglio del 2023 al Tribunale dell’UE di annullare la decisione di rinvio a giudizio presa da EPPO, adducendo che le azioni della procura fossero contrarie ai Trattati dell’Unione e al diritto a un processo equo, sostenendo in particolare la non conformità all’art. 42 del regolamento EPPO (UE 2017/1939), con particolare riguardo alla dicitura: “Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.” È stato inoltre dedotto un motivo di impugnazione riguardante il rifiuto del Tribunale di riservare la propria decisione sulla ricevibilità sollevata dalla procura europea e la definizione nel merito di tale ricorso.
Il tribunale si è dichiarato incompetente, il cittadino rumeno ha dunque adito con la proposizione di un’impugnazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In data 16 aprile del 2026 la Corte ha respinto l’impugnazione, che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza con la quale veniva dichiarata l’incompetenza. La CGUE ha ritenuto che il tribunale fosse incompetente a conoscere del ricorso contro la decisione controversa, confermando l’ordinanza impugnata. La Corte ha infatti dedotto che i Trattati autorizzano il legislatore europeo stabilire regole particolari per il controllo giurisdizionale degli atti procedurali di EPPO, quindi il legislatore UE attribuisce, salvo eccezioni, agli organi giurisdizionali nazionali, e non al Tribunale dell’Unione Europea, la competenza di effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, e i tali limiti non sono stati ecceduti, così come sono state rispettate le procedure stabilite. Il tribunale è quindi incompetente a esaminare il ricorso di Mincu Pătrașcu Brâncuși, e la Corte rileva che l’attività e gli atti di EPPO sono soggetti per la maggiore al diritto nazionale dello Stato membro interessato, così come la decisione finale sui procedimenti penali condotti da EPPO spetta agli organi giurisdizionali nazionali, visto come è concepito il funzionamento della procura e la stretta cooperazione fra essa e questi ultimi, e, in conclusione, non è stato leso in alcun modo il diritto a un equo ed effettivo processo che tentava di far valere il ricorrente, poiché sono stati rispettati i trattati e le norme, in particolare l’art.42 del regolamento EPPO che disciplinano il funzionamento di EPPO e il suo rapporto con i tribunali nazionali e con la CGUE.
Questa sentenza è fondamentale poiché permette di chiarire in modo chiaro e netto il rapporto fra l’azione della Procura Europea, la Corte di Giustizia dell’UE e gli organi giudiziari nazionali dei Paesi membri, stabilendo i confini delle competenze giurisdizionali sugli atti procedurali di EPPO. Viene chiarificato infatti che EPPO, pur essendo un organo europeo, è stato concepito per operare in stretta cooperazione con gli organi giudiziari nazionali, tanto che in ogni Stato aderente vi è un ufficio della Procura Europea, nell’ottica di perseguire in modo efficacie un contrasto alle frodi e facilitare la cooperazione degli organi giudiziari in caso di controversie transnazionali una integrazione sempre maggiore fra questi e permettendo alle autorità nazionali di agire in maniera semplice anche al di fuori dei propri confini per la tutela del bilancio UE e per contrastare le frodi transfrontaliere. Quando i cittadini vogliono contestare un atto di indagine della procura europea non devono rivolgersi al tribunale europeo, ritenendo erroneamente che la procura sia un organo che opera per conto dell’Unione Europea ed estranea all’ordinamento degli Stati membri, ma possono sindacare l’atto direttamente di fronte al giudice nazionale competente per la controversia, proprio in relazione al fatto che la procura opera direttamente nei contesti nazionali, non essendo di conseguenza necessario un esame dinnanzi al Tribunale europeo per ogni atto adottato da EPPO. L’art. 42 lo stabilisce chiaramente “Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale” e viene evidenziato chiaramente da questa pronuncia della CGUE. Il documento esaminato stabilisce e rinforza l’assetto e l’operazione della procura europea, definendo i confini delle competenze giurisdizionali della CGUE e dei tribunali nazionali, costituendo un importante passo avanti in direzione di una sempre più stretta e facile cooperazione e coordinamento fra gli organi giudiziari degli Stati membri al fine di tutelare il bilancio dell’Unione, garantendo il diritto a un effettivo ricorso, e riducendo le tempistiche e le lungaggini burocratiche nel caso di indagini transfrontaliere. EPPO è un istituto ampiamente integrato e operanti negli ordinamenti degli Stati membri che vi aderiscono. Questa sentenza è un piccolo pezzo che si colloca in un immagine più ampia, ossia quella di integrare sempre di più, a piccoli passi, le istituzioni dei Paesi membri nel contesto europeo, facilitandone sempre di più le operazioni, ricordandoci che l’EPPO è frutto di una cooperazione rafforzata, a cui per altro non aderiscono ancora tutti e 27 i Paesi membri, ed essendo un istituto ancora giovane che è tuttora un esperimento e uno strumento in evoluzione, è necessaria quindi una giurisprudenza, come quella rappresentata da questa importante sentenza, per potersi affermare e consolidare, anche se già nei suoi pochi anni di attività si è dimostrata uno strumento estremamente prezioso ed efficacie, che ha già sortito effetti positivi nel contrasto alle frodi al bilancio dell’Unione, che può essere fondamentale e dimostrarsi un vero e proprio game-changer nel processo di integrazione e unificazione a livello giuridico, e non solo, dell’Unione Europea.