Author: Avv. Andrea Guarnaschelli
Committee: Criminal Lawyers Committee
Date: 14/06/2026
I reati tributari rappresentano, purtroppo, un fenomeno molto frequente all’interno dell’Unione Europea, e, per loro natura, specie se commessi in concorso, rientrano tra le fattispecie delittuose maggiormente in grado di ledere gli interessi economici di quest’ultima.
Proprio per questo, più volte la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha posto la propria attenzione sia sulle questioni sostanziali ad essi sottese che sugli aspetti meramente procedurali, tra i quali quello relativo alla confisca per equivalente, cercando di dipanare un contrasto interpretativo insorto in seno alla stessa Suprema Corte di Cassazione.
In un primo tempo, infatti, le Sezioni Unite Massini, muovendo dal presupposto che, diversamente dalla confisca c.d. “diretta” – la quale, come noto, ha la funzione precipua di ripristinare il patrimonio del reo precedentemente alla commissione del reato – la confisca per equivalente costituisce una misura sussidiaria, che interviene esclusivamente laddove il profitto non sia nell’immediata disponibilità dell’imputato, hanno escluso il principio della responsabilità solidale, affermando che “In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidatietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente, limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio di ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.
D’altro canto, a distanza di poco, la Terza Sezione Penale, con sentenza n. 6287 del 17 febbraio 2026, disattendendo detto principio e valorizzando la peculiarità ed eccezionalità dell’istituto in questione nell’ambito dei reati tributari, ha sancito come, in siffatto contesto, la confisca per equivalente rappresenti, al pari di quella diretta, una misura a carattere punitivo, atteso che, trattandosi, in ogni caso, di uno strumento ablativo patrimoniale nei confronti di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario del profitto, non è possibile inferirne una finalità ripristinatoria.
A fronte del summenzionato contrasto, con sentenza del 28 maggio 2026 (caso Petrignani ed altri c. Italia), in netto contrasto con il secondo orientamento, la CEDU, Sezione Prima, si è espressa nel senso di ritenere che la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato, commesso in concorso, disposta nei confronti di uno soltanto dei coimputati, costituirebbe una palese violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale 1 della CEDU, il quale, come noto, è posto tutela il diritto di proprietà.
Non solo. Il principio di responsabilità solidale in materia di confisca neppure si rinviene all’interno del dettato normativo, con conseguente imprevedibilità delle conseguenze sanzionatorie all’epoca della commissione dei fatti, in violazione del principio di legalità in materia penale, di cui all’art. 7 CEDU.
Quanto ai fatti, il caso all’attenzione dei Giudici di Strasburgo riguardava soggetti coinvolti in frodi fiscali ed altre condotte illecite, nei confronti dei quali era stata disposta la misura della confisca, parametrandola sulla base dell’intero profitto del reato, e non già del vantaggio pro-capite effettivamente conseguito.
Ebbene, secondo la Corte, la confisca non può tradursi in una misura tale da colpire l’intero patrimonio del singolo per importi superiori al beneficio, in concreto, ottenuto, dovendo essa, al contrario, rispettare i principi di prevedibilità e proporzionalità nonché quello del collegamento individuale tra condotta e profitto.
La summenzionata prouncia, destinata, inevitabilmente, ad avere riflessi anche all’interno degli ordinamenti giudiziari dei singoli Stati membri (tra cui l’Italia), i quali saranno, inevitabilmente, chiamati a conformarvisi.
Essa contribuisce, infatti, a definire i limiti dell’ablazione patrimoniale quale misura di sicurezza, chiarendo, una volta per tutte, i dubbi fino a quel momento insorti con riguardo alla natura e finalità primigenia ad essa afferenti.
Naturalmente, anche il nostro Centro di Eccellenza non potrà non tenere conto di questo cambio di rotta in seno alla giustizia europea, atteso che, indubbiamente, esso determinerà un approccio differente nell’esame delle misure patrimoniali conseguenti alla perpetrazione dei crimini in ambito UE, e, in particolare, alle frodi IVA.
Bigliografia e fonti:
– Giurisprudenza Penale Web, 2026, 6, www.giurisprudenzapenale.it;
– Unione Camere Penali Italiane, www.camerepenali.it;
– Fiscal Focus, www.fiscal-focus.it.