Author: Aleksandra Lombardo
Committee: Interviews Committee
Date: 09/06/2026

L’istituzione della Procura europea (EPPO) ha rappresentato una svolta profonda nel panorama della cooperazione giudiziaria europea, segnando un passaggio che, per molti studiosi, rompe con il tradizionale modello fondato sul mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. È in questo contesto che si inserisce la riflessione del prof. Giovanni Barrocu, docente di procedura penale presso l’Università di Sassari, che da anni si occupa di indagini transfrontaliere e cooperazione giudiziaria in ambito europeo.

Fin dai suoi primi lavori monografici – dedicati alle investigazioni sotto copertura, alle squadre investigative comuni e agli strumenti come l’Ordine Europeo di Indagine – il prof. Barrocu ha avuto modo di confrontarsi con le dinamiche della cooperazione giudiziaria. L’arrivo della Procura europea ha rappresentato, per chi studiava questi temi, l’incontro con un’istituzione radicalmente nuova, capace di incidere direttamente sugli ordinamenti interni grazie alla sua fonte regolamentare e alla materia particolarmente sensibile di cui si occupa: la repressione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.

Uno degli aspetti che più lo hanno colpito è stata, inizialmente, la possibilità di esercitare una critica scientifica libera e netta, proprio perché si trattava di un’istituzione ancora in fase di costruzione. Al tempo stesso, l’EPPO ha portato con sé problematiche strutturali evidenti, prima fra tutte l’assenza di una reale armonizzazione penale e processuale a livello europeo. Questo deficit emerge soprattutto quando si ha a che fare con la legge penale applicabile e con le profonde differenze tra i sistemi processuali degli Stati membri.

Contrariamente alle aspettative iniziali, l’istituzione della Procura europea non ha incontrato una particolare resistenza da parte degli Stati, nemmeno sotto il profilo economico. Le maggiori difficoltà si sono invece manifestate nei rapporti con altri organismi dell’Unione. Emblematico è il caso di OLAF, che avrebbe dovuto rappresentare un canale privilegiato di trasmissione delle notizie di reato, ma che nella pratica invia meno dell’1% delle segnalazioni all’EPPO, dando l’impressione di una convivenza più formale che sostanziale.

Dal punto di vista della prassi giudiziaria italiana, i dati parlano chiaro: l’Italia è il primo Stato membro per numero di procedimenti e notizie di reato trattati dalla Procura europea, con oltre 500 casi l’anno. La tipologia di reati maggiormente riscontrata riguarda le frodi IVA, che rappresentano il cuore dell’operatività dell’EPPO nel nostro Paese e confermano la centralità della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Per quanto riguarda le indagini transnazionali, il giudizio sull’EPPO è complessivamente positivo. Rispetto al passato, questi reati venivano perseguiti in misura molto limitata, mentre oggi i numeri mostrano un’attività intensa ed efficace. Tuttavia, secondo il prof. Barrocu, è ancora presto per trarre conclusioni definitive: l’Unione europea tende tradizionalmente ad adottare un approccio fortemente efficientista, anche attraverso l’interpretazione della Corte di giustizia, privilegiando l’effettività dell’azione repressiva rispetto alla piena tutela delle garanzie.

In questo senso, la Procura europea costituisce certamente uno strumento aggiuntivo nel contrasto alle pratiche corruttive e fraudolente, incluse quelle legate alla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il dato che colpisce è il numero estremamente ridotto di assoluzioni nei procedimenti avviati dall’EPPO: quando si arriva a processo, le assoluzioni sono pochissime. Questo fenomeno, secondo il docente, merita un attento monitoraggio, perché pone il rischio di un possibile condizionamento dei giudici nazionali, che potrebbero finire per percepire la Procura europea come un soggetto dotato di un’autorità quasi giudicante.

Sul piano della giurisdizione sostanziale, il prof. Barrocu esprime una posizione critica rispetto alla scelta originaria di limitare l’azione dell’EPPO ai reati PIF. A suo avviso, si sarebbe potuto iniziare da fattispecie diverse, poiché l’attuale assetto trasmette il messaggio che l’Unione si occupi prioritariamente di ciò che incide sui propri interessi finanziari, con un inevitabile rischio di conflitto di interessi. Tuttavia, una volta intrapresa questa strada, ritiene necessario portarla avanti con coerenza. L’ipotesi di estendere la competenza dell’EPPO ad altri reati, pur affascinante sul piano teorico e accademico, appare oggi irrealistica e potenzialmente pericolosa, soprattutto alla luce delle criticità esistenti in materia di diritto di difesa e di possibilità di difendersi “provando”.

Quanto alla mancata partecipazione di Stati come Danimarca e Irlanda, il problema appare più apparente che reale. Il Regolamento EPPO prevede già meccanismi di cooperazione che fanno leva sul ruolo di Eurojust, consentendo all’EPPO di operare come organismo centrale attraverso le Camere permanenti. In questo senso, la cooperazione giudiziaria continua a funzionare, e quello rimasto a Eurojust rappresenta, di fatto, uno degli ultimi ruoli centrali nella lotta ai reati finanziari dell’Unione. Le vere difficoltà emergono piuttosto nei rapporti con Stati terzi e in contesti realmente transfrontalieri.

Il nodo più problematico resta, infine, la disarmonia tra i diversi sistemi processual-penali nazionali. Secondo il prof. Barrocu, questa frammentazione rappresenta un ostacolo serio all’operatività della Procura europea e comporta il rischio concreto di disparità nelle garanzie procedurali e di fenomeni di forum shopping. L’idea di una cittadinanza europea “a più velocità”, in cui i diritti difensivi variano sensibilmente a seconda dell’ordinamento coinvolto, è difficilmente compatibile con i principi fondamentali del giusto processo.

Nei procedimenti EPPO si intrecciano prove raccolte in lingue diverse, secondo regole procedurali differenti e con standard di tutela non omogenei. Il richiamo alla presenza di un giudice come garanzia finale non è sempre sufficiente, soprattutto considerando che, nei reati finanziari, il trascorrere del tempo e il trasferimento del procedimento da uno Stato all’altro rendono sempre più difficile reperire anche prove a discarico. In questo quadro, l’applicazione di un regolamento sovranazionale che incide sulle norme interne, in assenza di una previa armonizzazione, appare come il risultato di un compromesso politico tra Stati convinti della superiorità del proprio modello processuale e poco disposti a modificarlo.

È proprio questo equilibrio instabile, conclude il prof. Barrocu, a rendere la Procura europea un laboratorio giuridico di straordinario interesse, ma anche un’istituzione che solleva interrogativi profondi sul futuro della giustizia penale europea e sulla reale tenuta delle garanzie fondamentali nel contesto dell’integrazione sovranazionale.

 

 

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