Author: Marzia Catino
Committee: Audit Institutions Committee
Date: 16/11/2025

La Riforma Doganale avviata con il decreto legislativo n. 141 del 2024 e corretta dal decreto n. 81 del 2025 ha profondamente ridisegnato il quadro delle competenze, del sistema sanzionatorio in materia di dogane, segnando una svolta importante verso una disciplina più coerente con il diritto dell’Unione europea e più equilibrata per gli operatori economici.

 

Alla base di questo cambiamento vi è un principio essenziale: i dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Da ciò deriva che i reati di contrabbando ledono direttamente gli interessi finanziari dell’Unione rientrando, pertanto, a pieno titolo nella competenza della Procura Europea. La particolare natura dei reati doganali genera, tuttavia, situazioni in cui la competenza è potenzialmente condivisa tra l’Autorità inquirente europea (EPPO) e le Procure Nazionali. Per risolvere tali sovrapposizioni, l’articolo 25 del Regolamento 2017/1939[1] prevede specifici criteri di riparto della competenza, demandando all’EPPO la decisione finale sul mantenimento o meno della direzione dell’indagine. Per questa ragione, nel corso dei lavori parlamentari sulla riforma, la Commissione Finanze VI ha scelto di sostituire il riferimento alla “Procura della Repubblica” con la più ampia locuzione “Autorità Giudiziaria”, così da poter ricomprendere anche la Procura Europea tra i soggetti legittimati a ricevere le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli[2].

 

E proprio l’Agenzia delle Dogane è uno degli attori che ha visto maggiormente ridefinite le proprie competenze. Oggi non le è più consentito effettuare un vaglio preventivo sull’elemento soggettivo della condotta illecita. Infatti, in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine contestati, distintamente considerati (dazi o Iva), superi i 10.000 euro o, in caso di contrabbando aggravato, anche per contestazioni di valore inferiore[3], l’Autorità delle Dogane deve trasmettere la notizia di reato alla Procura Europea, chiamata a stabilire se la condotta sia dolosa o colposa per capire l’iter processuale successivo da seguire.

In caso di condotta dolosa si avvierà un procedimento penale per contrabbando; d’altra parte, in caso di condotta colposa, la Procura restituirà gli atti all’Agenzia delle Dogane per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che nel rispetto del principio di proporzionalità, è compresa tra l’80% e il 150% dell’importo dovuto[4].

Questa impostazione sicuramente rispetta il principio “ne bis in idem”, che vieta la doppia sanzione per lo stesso fatto, superando il vecchio “doppio binario” che aveva generato non poche incertezze e contenziosi[5].

Ma attenzione, l’introduzione della soglia di 10.000 euro per ogni tributo considerato “diritto di confine” ha fatto discutere fin dal primo giorno. La norma non tiene conto delle differenze tra i vari tributi e della loro diversa incidenza economica, generando perplessità tra gli operatori del commercio internazionale. Infatti, con un’aliquota ordinaria del 22%, basta una transazione di valore medio per superare facilmente la soglia dei 10.000 euro. Per questi motivi, anche semplici irregolarità amministrative potevano trasformarsi in contestazioni penali[6].

Proprio per correggere questa distorsione, è intervenuto il decreto correttivo n. 81 del 2025, entrato in vigore il 13 giugno 2025 e poi chiarito dalla Circolare ADM n. 14/D del 17 giugno.
Il suo obiettivo è stato quello di riequilibrare il sistema e di applicare il principio del “favor rei”, che prevede la retroattività della norma più favorevole. In particolar modo, il decreto ha modificato l’articolo 96 del D.Lgs. 141/2024, alzando la soglia penale per l’IVA all’importazione a 100.000 euro, mentre per i dazi doganali la soglia è rimasta ferma a 10.000 euro, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva PIF.
Anche le circostanze aggravanti sono state ridefinite: se i dazi evasi superano euro 50.000 e l’IVA euro 200.000, la pena può arrivare a tre anni di reclusione; se le soglie salgono rispettivamente a euro 100.000 e 500.000, la reclusione varia da tre a cinque anni.[7]

Questo nuovo schema sanzionatorio impone alle aziende di adottare strategie efficaci al fine di prevenire violazioni doganali. Pertanto, risulta essenziale apporre modifiche ai modelli individuati dal dgls 231/2001 integrando una mappatura dei rischi doganali, e procedure di controllo specifiche per prevenire i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)[8].

Solo con una gestione consapevole e strutturata sarà possibile ridurre il rischio di violazioni e garantire la piena conformità alla normativa europea.


 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939

[2] https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2024/07/10/leg.19.bol0340.data20240710.com06.pdf

[3] Art. 88, comma 2, d.lgs. 141/2024. In presenza di una delle circostanze aggravanti del contrabbando, anche rettifiche di valore inferiore a 10.000 EUR sono penalmente rilevanti.

[4] Art. 96, comma 14, d.lgs. 141/2024

 

[5] S. Armella, Riforma del diritto doganale: novità e implicazioni per professionisti e imprese, in www.quotidianopiu.it, 8 luglio 2024

[6] https://studioarmella.it/nuove-soglie-per-il-contrabbando/

[7] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/12/25G00090/sg

[8] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231

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