Author: Avv. Andrea Guarnaschelli
Committee: Media Committee
Date: 06/11/2025
Uno dei settori giuridici in via di espansione è sicuramente quello del Diritto Sportivo, la cui struttura normativa ricalca, in buona parte, la disciplina penalistica.
In quest’ottica, il tema che sicuramente, allo stato, assurge a punto di contatto tra i summenzionati sistemi è quello del c.d. Fair Play Finanziario, un insieme di norme che impone alle società partecipanti alle competizioni calcistiche europee di avere un bilancio sano, in grado di garantire la sostenibilità economica dei club, promuovendo una sorta di circuito virtuoso che ne riduca la dipendenza dalle rispettive proprietà.
Detto istituto prevede sanzioni patrimoniali e sportive, anche molto pesanti, nei confronti di tutti coloro che non siano in regola con gli equilibri imposti dalla UEFA.
Fino a qui nulla quaestio, almeno in teoria.
Ma cosa succede nel momento in cui le violazioni di natura sportiva sconfinano nel terreno delle fattispecie di rilevanza penale? Possono verificarsi scenari di competenza della Procura Europea?
Ebbene, proprio quest’ultimo tema è stato recentemente oggetto di dibattito e confronto nell’ambito di alcune trasmissioni sportive del Gruppo Mediapason, segnatamente, “Alta Quota” e “Calcissimo” in onda tutti i giorni, in orario tardo-pomeridiano e serale, cui è spesso ospite l’Avv. Andrea Guarnaschelli, membro del Lawyers Committee e Media Committee, al quale è stato richiesto di fare chiarezza in ordine ai limiti della giurisdizione ordinaria e degli eventuali punti di intersezione (o, comunque, contatto, con quella sportiva).
Più nello specifico, in occasione dei citati programmi si è cercato di analizzare le conseguenze, non soltanto a livello sportivo, ma anche – e soprattutto – penale, di un fenomeno molto comune nel mondo del calcio: quello della violazione dei parametri importi dal c.d. Fair Play Finanziario.
La recente inchiesta aperta dalla UEFA nei confronti della Juventus F.C. S.p.A., a seguito del presunto sforamento, da parte di quest’ultima, dei parametri, imposti dal citato progetto, peraltro, in una fase di riassetto all’interno dei quadri societari, ha, infatti, suscitato più di un interrogativo in ordine alle possibili ripercussioni sul piano penale per i vertici dirigenziali del Club bianconero, anche nell’ambito di eventuali responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ma, soprattutto, ci si è domandati se le contestate violazioni possano avere qualche afferenza con i reati in ambito EPPO, dal momento che esistono alcune fattispecie specifiche perseguite sia dagli ordinamenti nazionali che da quello europeo.
Con questo excursus televisivo, STEPPO ha, così avuto modo di porre il focus, seppure in un contesto circoscritto, su tematiche trasversali, che, pur non avendo afferenza precipua con la Procura Europea, possono presentali profili di intersezione tali lederne gli interessi economici.
In realtà, dalla breve discussione è emerso come l’infrazione dei parametri di bilancio per accedere alle competizioni europee non costituisca una violazione, stricto sensu, del bilancio dell’Unione Europea, essendo l’ordinamento sportivo un sistema giuridico a sé stante, con delle peculiarità che lo rendono, in un certo senso, parallelo rispetto a quello ordinario.
Non ogni condotta tale da ingenerare perdite economiche rilevanti integra, infatti, comportamenti meritevoli di attenzione in sede penale, tanto più laddove essa si limiti ad un comportamento pregiudizievole per la singola Società, ma senza inficiare il sistema di finanziamento dell’Unione Europea.
Diverso sarebbe, ad ogni buon conto, il caso in cui un singolo Club, attraverso una serie preordinata e reiterata di inosservanze delle normative UEFA, poste in essere, eventualmente, tramite l’ausilio di Società del medesimo gruppo, abusando, in qualche, di una sorta di posizione dominante, rendesse difficoltoso il regolare svolgimento di competizioni che generano un indotto economico rilevante e che, sotto questo aspetto, inevitabilmente coinvolgono il bilancio dell’Unione.
D’altro canto, esistono alcune tipologie di reato oggetto di una giurisdizione c.d. duale, nel senso che possono avere una duplice dimensione, da un lato, quella civile e/o penale, dall’altro, quella sportiva.
Ad esempio, un caso di frode finanziaria legata ad una specifica manifestazione ovvero ad uno specifico evento sportivo potrebbe essere oggetto di esame sia da parte dell’EPPO, con riguardo alla parte penale e finanziaria, sia della giustizia sportiva, per ciò che concerne la parte relativa allo svolgimento della competizione.
Ora, gli scenari ipotizzabili sono molteplici, e non è questa la sede per esaminarli appieno.
In ogni caso, l’auspicio della breve digressione televisiva che ha visto coinvolto l’Avv. Guarnaschelli è quello di non fermarsi alla trattazione di un caso che, quantunque specifico ed attuale, ha una connotazione, in ultima analisi, meramente sportiva; al contrario, l’obiettivo di sfruttare il canale informativo più immediato, anche in un contesto, almeno sulla carta, completamente distante, per soffermarsi su temi di natura giuridica e fornire ai fruitori un quadro fattuale e prospettico maggiormente coerente ed esaustivo.
Ancora una volta, STEPPO si dimostra una realtà dinamica, in grado di cogliere tutte le opportunità che possano anche soltanto stimolare riflessioni sulle varie situazioni potenzialmente in grado di coinvolgere la Procura Europea.