Author: Pietro Suchan; Corrado Rossitto
Committee: Prosecutors Committee
Date: 10/10/2025
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14835 del 2025 riguarda una società cooperativa di vini, accusata di illecito amministrativo in connessione con il reato di truffa aggravata. Il GIP di Verona aveva applicato una sanzione di 100.000 euro a seguito di un patteggiamento. La difesa ha proposto il ricorso per Cassazione, sostenendo che trattandosi di un ente senza scopo di lucro, non fosse configurabile un ingiusto profitto ai sensi del Regolamento (UE) 1046/2018. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di primato del diritto dell’Unione, poiché la disciplina sul patteggiamento non consentirebbe di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infine, ha lamentato la violazione del diritto di essere ascoltati nel procedimento gestito dalla Procura europea, chiedendo che la Corte di Cassazione rimettesse alla Corte di giustizia le questioni relative alla compatibilità della normativa italiana, alle garanzie difensive nel procedimento EPPO e alla possibilità per un ente noprofit di ottenere un profitto nell’ambito di fondi europei. La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riferimento alla mancata audizione dell’indagato prima del giudizio di patteggiamento nell’ambito del procedimento EPPO. La Corte di Cassazione ha chiarito che secondo la giurisprudenza della Corte Europea, già dal 2014 è stata riconosciuta la piena compatibilità con il giusto processo delle forme di definizione del giudizio alternative al rito ordinario, simili al patteggiamento previsto dal diritto italiano. Tali procedure comportano una consapevole rinuncia, da parte dell’imputato a una serie di diritti e garanzie processuali, tra cui il diritto ad essere ascoltato. Di conseguenza, la Corte ha escluso che la mancata audizione dell’indagato prima della decisione della Camera permanente dell’EPPO potesse configurare una violazione dell’art.41, trattandosi di un effetto in conseguenza alla scelta volontaria del rito alternativo e non di una lesione delle garanzie difensive.