Author: Caglio Alice, Colombo Carolina, Porro Federico e Rayan Lebchir
Committee: Investigations and Activities Committee, High school Committee
Date: 29/09/2025
A più di cinque anni dalla Brexit, le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea si fanno ancora sentire, e non solo sul piano economico o politico.
Uno degli ambiti più delicati è quello della collaborazione giudiziaria e investigativa in ambito penale tra Londra e le istituzioni europee. Una materia, questa, che è sempre stata oggetto di opting out da parte del Regno Unito ovvero di mancata adesione alle c.d. cooperazioni rafforzate, come quella che ha portato all’adozione del Regolamento 1939 del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).
In questo scenario, l’accordo recentemente raggiunto tra la Procura Europea (EPPO) e le autorità britanniche rappresenta un passo importante verso una nuova forma di cooperazione, anche se al di fuori del quadro ufficiale dell’UE. Questo accordo è un segnale concreto: nonostante le divisioni, è ancora possibile lavorare insieme per difendere gli interessi finanziari europei e contrastare i reati economici. Si aprono così nuove domande – e opportunità – su come potrà evolversi la collaborazione giudiziaria tra il Regno Unito e l’Unione nei prossimi anni.
Obiettivi e limiti:
L’obiettivo principale dell’accordo è quello di facilitare lo scambio di informazioni rilevanti per le indagini e i procedimenti penali di rispettiva competenza di EPPO e di HMRC – His Majesty’s Revenue & Customs, ovvero il corrispondente inglese dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane – con particolare riferimento alle frodi doganali, fiscali e ad altre attività illecite che danneggiano il bilancio dell’Unione Europea. Questo obiettivo si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alla criminalità economica transnazionale, che richiede strumenti di cooperazione flessibili ma efficaci, soprattutto in un contesto post-Brexit in cui le relazioni giuridiche tra Unione Europea e Regno Unito hanno subito una profonda trasformazione. La natura non vincolante del Working Arrangement consente una maggiore agilità operativa, ma implica una dipendenza dalla volontà politica delle parti e dall’effettiva messa in pratica da parte delle autorità coinvolte.
Tuttavia, i limiti di questa cooperazione sono chiaramente definiti e rappresentano un punto di equilibrio tra le esigenze operative e la tutela dei diritti fondamentali. Il documento esclude la possibilità di scambio diretto di dati personali, che può avvenire solo nel rispetto delle normative nazionali e degli accordi internazionali applicabili. Questo vincolo mette in mostra non solo le sensibilità legate alla protezione dei dati post-Brexit, ma anche le differenze tra i quadri normativi dell’UE e del Regno Unito in materia di privacy e trattamento dei dati. È quindi possibile lo scambio di informazioni operative e strategiche, ma non di quelle personali: è bene ricordare che tra queste rientrano non solo tutte le informazioni inerenti ai precedenti penali e di polizia di un individuo, ma anche dati suscettibili di essere utilizzati in un contesto investigativo (numeri di cellulare, attribuzioni di caselle postali email, etc.).
Ad ogni modo, questa distinzione tra informazioni personali e non personali, pur limitando parzialmente la portata dello scambio informativo, consente comunque di creare una base concreta per un’interazione efficace. Inoltre, l’accordo prevede la possibilità di cooperare in forma indiretta anche nei casi in cui sia necessario ricorrere ad altri strumenti giuridici per l’accesso ai dati personali come, ad esempio, il canale rogatoriale o la mutua assistenza amministrativa. In tal modo, le parti hanno un campo di lavoro flessibile, capace di adattarsi alle esigenze operative, pur mantenendo un elevato standard di legalità e garanzia.
Ricucire la Brexit: strumenti di attuazione e cooperazione tra EPPO e Regno Unito
Con la Brexit, il Regno Unito ha interrotto molte forme di cooperazione istituzionale con l’UE, inclusa quella con la Procura Europea (EPPO), che si occupa di reati ai danni degli interessi finanziari dell’Unione.
Nonostante Londra non partecipi all’EPPO, esiste la possibilità di avviare forme di collaborazione, rese necessarie dalla natura transnazionale di molti crimini economici, come le frodi IVA o l’abuso di fondi europei. Lo strumento principale è l’articolo 104 del Regolamento (UE) 2017/1939, che permette all’EPPO di concludere “accordi di cooperazione con Paesi terzi”, come già avviato con Stati Uniti e Svizzera.
Accanto agli accordi internazionali, si possono attuare “Working Arrangements”, cioè intese operative non vincolanti ma utili per lo scambio di informazioni e il coordinamento pratico tra autorità. Infine, il Regno Unito può avvalersi delle “convenzioni multilaterali”, come quella del Consiglio d’Europa sull’assistenza giudiziaria, ancora valida dopo la Brexit. In sintesi, gli strumenti per collaborare esistono: serve ora la volontà politica per attuarli e rafforzare la lotta comune contro i reati economici.
Un esempio concreto di questa collaborazione potenziale è rappresentato proprio dal Working Arrangement recentemente siglato tra l’EPPO e le autorità britanniche, già menzionato in precedenza. Questo accordo stabilisce anche una serie di disposizioni relative alla durata, alle modalità di modifica e all’eventuale cessazione della cooperazione. Entrambe le parti possono retrocedere dall’accordo con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di cessazione, le parti devono trovare un accordo sulla gestione e l’eventuale conservazione delle informazioni già scambiate. Inoltre, l’accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, a patto che ci sia il consenso scritto di entrambe le parti. Nonostante si tratti di un accordo non vincolante dal punto di vista giuridico, la sua rilevanza politica è notevole. Esso rappresenta una risposta alla necessità di mantenere canali di cooperazione funzionali, anche al di fuori dell’ordinamento comunitario, in un ambito in cui le interconnessioni tra i vari Paesi sono complesse.
Per concludere: “a step forward … cooperation”
L’accordo tra EPPO e HMRC costituisce dunque un modello importante di cooperazione giudiziaria e amministrativa, capace di combinare l’autonomia post-Brexit del Regno Unito con le esigenze di sicurezza dell’EU. In prospettiva, questo Working Arrangement potrebbe servire da modello per accordi simili tra l’EPPO e altri Stati che nonostante non facciano parte dell’Unione Europea, ma condividono interessi strategici nel tutelare la legalità finanziaria europea, come ad esempio i Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechstein) o che si sono formalmente candidati a diventare membri dell’Unione Europea (ad oggi: Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Albania , la Moldavia, l’Ucraina, la Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Georgia).
Per concludere, il Working Arrangement tra EPPO e HMRC è un segnale politico che testimonia la volontà, da entrambe le parti, di non lasciare che il distacco istituzionale diventi isolamento operativo. Si auspica che questo accordo verrà affiancato, in futuro, da strumenti più completi che permettano, ciò che ad oggi ancora manca ma che è fondamentale per le attività investigative congiunte: la condivisione di dati personali.