Author: Sofia Caldi, Arianna Lovato, Elisa Rossi (Liceo Classico C. Beccaria – Milano)
Committee: Law Enforcement Agencies Committee – High School Committee
Date: 20/06/2025

Il riciclaggio di denaro consiste in quel processo di trasformazione dei proventi di attività criminali in risorse apparentemente legittime, col fine e l’intenzione di mascherare l’origine illecita del denaro, per consentire di utilizzarlo senza destare sospetti e quindi di reintegrarlo nel circuito economico legale[1]. Si tratta di una condotta illecita, la cui rilevanza penale è riconosciuta e consolidata in tutto il continente Europeo. Obiettivo primario è accordato in questo senso alla tutela del “patrimonio”, inteso come bene giuridico, alla corretta amministrazione della giustizia ed al regolare mantenimento dell’ordine pubblico e di quello economico-finanziario.

  Il processo attraverso cui si compie il riciclaggio di denaro si articola tipicamente in tre fasi distinte[2]:

  1. Collocamento: Questa è la fase iniziale in cui il denaro contante di provenienza illecita viene collocato, appunto, nel sistema finanziario/economico. Ciò può avvenire in vari modi, ad esempio attraverso depositi bancari (frazionati, per eludere le segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore), richieste di cambio valuta, acquisto diretto di beni, etc.
  2. Stratificazione: In questa fase si cerca di opacizzare la tracciabilità del denaro attraverso una serie di transazioni difficili da poter ricostruire.
  3. Integrazione: La fase finale, nella quale il denaro “ripulito” viene reimmesso nell’economia legale, tipicamente sotto forma di investimenti in attività imprenditoriali apparentemente lecite, acquisti di beni di lusso, o altre operazioni finanziarie che non destano sospetti sulla loro origine. A questo punto, distinguere il denaro illecito da quello legale diventa estremamente difficile.

La connessione con la Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell’Unione):

La Direttiva (UE) 2017/1371, nota come Direttiva PIF, mira a rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea attraverso il diritto penale; stabilisce infatti norme minime relative alla definizione dei reati che ledono tali interessi e alle sanzioni applicabili[3], nell’ottica, anche, di chiarire il campo di operatività della Procura Europea.

Il riciclaggio di denaro è strettamente connesso alla Direttiva PIF; in primo luogo, per espressa previsione della normativa in questione rientra nel novero dei “reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”[4] ed in secondo luogo deve considerarsi essere comunque, molto spesso, la fase immediatamente successiva alla commissione di altri reati che parimenti danneggiano il bilancio dell’UE, quali ad esempio, le frodi finanziarie in materia di IVA.

Dunque, la Direttiva (UE) 2017/1371 riconosce il riciclaggio come una minaccia seria agli interessi finanziari dell’Unione e si propone di prevenirlo, nonché contrastarlo, attraverso l’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri e il rafforzamento della cooperazione a livello europeo. La competenza di EPPO si inserisce in questo quadro normativo, fornendo uno strumento operativo a livello europeo per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, incluso il riciclaggio dei proventi derivanti da tali reati.

Il Ruolo della Guardia di Finanza nella Tutela degli Interessi Finanziari dell’UE:

Nello specifico contesto italiano deve sottolinearsi che la Guardia di Finanza (GdF) svolge un ruolo cruciale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, lavorando a stretto contatto con la Procura Europea. Nelle indagini avviate da Eppo accade infatti che dalla stessa Procura vengano delegate alla Guardia di Finanza italiana specifiche attività investigative sul territorio nazionale, in virtù della sua competenza in materia di reati finanziari ed economici, inclusa la lotta al riciclaggio.

Grazie alla sua elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, la GdF conduce indagini complesse per tracciare i flussi di denaro illecito, identificare i beni oggetto di riciclaggio e smantellare le organizzazioni criminali che operano a danno degli interessi finanziari dell’UE, e su disposizione dell’autorità giudiziaria nazionale o di EPPO, è competente ad eseguire misure cautelari e provvedimenti di confisca dei beni e dei profitti illecitamente acquisiti. Svolge altresì attività di intelligence finanziaria per individuare i rischi di frode e riciclaggio a danno dell’UE, analizzando dati e transazioni sospette e contribuendo a definire strategie di contrasto più efficaci.

 

Il ruolo della Procura Europea nel contrasto al riciclaggio

La Procura Europea ha intensificato le sue attività nel biennio 2023–2024, focalizzandosi su reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra cui il riciclaggio di denaro. La sua struttura sovranazionale consente indagini coordinate e azioni efficaci contro crimini economici sempre più complessi. Nel periodo considerato le indagini attive sono passate da 1.927 (2023) a 2.666 (2024), con un danno stimato di 24,8 miliardi di euro sul bilancio UE. Il valore dei beni sequestrati è stato di oltre 2,3 miliardi di euro[5].

L’EPPO ha dimostrato una crescente efficacia anche nel contrasto al riciclaggio di denaro, i cui casi nel 2024 sono saliti a 380, grazie alla sua capacità di coordinare indagini transnazionali e di agire rapidamente contro reti criminali complesse. Tuttavia, permangono sfide significative, come la necessità di una maggiore collaborazione con le autorità nazionali e l’armonizzazione delle normative tra gli Stati membri. Il rafforzamento sotto questi profili sarà cruciale per affrontare le sofisticate strategie adottate dalle organizzazioni criminali nel riciclaggio di fondi illeciti.


[1] Si veda art 648bis del Codice Penale Italiano

[2] Per un approfondimento su alcune delle modalità utilizzate per riciclare il denaro consultare https://www.dirittoconsenso.it/2019/05/02/alcuni-metodi-di-riciclaggio-di-denaro/

[3] Direttiva (UE) 2017/1371 art. 1

[4] Direttiva (UE) 2017/1371 art. 4

[5] Si vedano gli ultimi report annuali di Eppo;  https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-06/EPPO%20Annual%20Report%202023%20PDF_IT.pdf (2023), https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/pdfs/EPPO_Annual_Report_2024_en.pdf (2024)

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