Author: Aleksandra Lombardo
Committee: Interviews Committee
Date: 24/05/2025

1.     Come è stata accolta l’istituzione della Procura europea nel suo campo lavorativo?

Nonostante stia attualmente svolgendo il tirocinio presso una Procura nazionale, quella di Milano, è evidente come vi siano numerosi collegamenti con le tematiche trattate dall’EPPO. Questo permette di comprendere l’accoglienza di questo nuovo strumento da parte degli operatori del diritto. Il dott. Bianchi esprime una valutazione favorevole, sottolineando che, per affrontare reati di natura transnazionale, sia necessario un apparato adeguato e che la Procura europea rappresenti un passo importante in tal senso. Tuttavia, precisa che la positività non esclude la presenza di critiche, soprattutto riguardo alle questioni di competenza e agli atti d’indagine.

2.     Quali reati previsti dalla Direttiva PIF sono maggiormente riscontrati nella prassi giudiziaria nel contesto geografico in cui svolge la sua attività?

I reati individuati dalla Direttiva PIF sono effettivamente riscontrabili nell’ambito della pratica giudiziaria milanese.

3.     Quali problemi solleva la disciplina sulla competenza delineata dal Regolamento (UE) 1939/2017 e dal rinvio che questo fa alla Direttiva (UE) 1371/2017?

Secondo il dott. Bianchi, uno degli aspetti critici del Regolamento EPPO è il rinvio alle normative nazionali, come nel caso specifico della competenza, che si rimanda alla Direttiva PIF, la quale, a sua volta, richiede una implementazione nazionale. Questo crea incertezze, poiché le normative penali sostanziali e procedurali presentano differenze tra i vari Stati membri, complicando così l’individuazione della competenza dell’EPPO. Tuttavia, il dott. Bianchi rileva che tale problematica è in parte inevitabile, dato che l’Unione Europea non ha competenza in materia di norme penali sostanziali. Quello su cui si può intervenire è il livello di specificità delle norme europee, aspetto che manca, per esempio, nella Direttiva PIF.

4.     Le norme in materia di indagini transnazionali rappresentano un valore aggiunto rispetto agli strumenti di cooperazione internazionale già esistenti?

La risposta è positiva. Il dott. Bianchi evidenzia che le principali differenze tra gli strumenti precedenti, come l’Ordine europeo d’indagine (OEI), e le indagini transnazionali gestite da EPPO sono le seguenti:

a) Non è necessario un provvedimento di riconoscimento per le indagini transnazionali di EPPO, mentre l’OEI ne richiede uno.

b) In EPPO non vi sono i motivi di rifiuto tipici dell’OEI, poiché è il PED incaricato del caso che assegna la misura da eseguire al PED competente.

c) EPPO beneficia della presenza della Camera permanente, che è in grado di risolvere eventuali conflitti tra i vari protagonisti del caso.

5.     L’EPPO offre un utile strumento di contrasto alle pratiche corruttive messe in atto dalla criminalità organizzata per conseguire illecitamente i fondi europei (vedi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)?

Il dott. Bianchi considera EPPO un utile strumento per contrastare la criminalità organizzata che cerca di ottenere illecitamente i fondi europei, riconoscendo che la sua creazione ha proprio questo obiettivo. Tuttavia, osserva che il regolamento EPPO rappresenta un compromesso tra gli Stati membri. Se il suo scopo fosse stato esclusivamente la lotta alla criminalità organizzata, la normativa sarebbe stata probabilmente più dettagliata. Pertanto, pur essendo uno strumento positivo, potrebbero esserci margini per migliorarne ulteriormente le potenzialità.

6.     Ritiene opportuno che la Procura europea estenda la sua giurisdizione sostanziale a reati che non si limitano alla tutela degli interessi finanziari dell’UE o all’appartenenza a organizzazioni criminali?

Il dott. Bianchi fa un parallelo con la figura storica del Pubblico Ministero, che inizialmente si occupava esclusivamente della tutela degli interessi finanziari della monarchia e, con il tempo, ha ampliato il suo raggio di azione ad altre tipologie di reati. Allo stesso modo, considera opportuno che l’EPPO, nella sua evoluzione, possa estendere la sua giurisdizione a reati oltre quelli finanziari, contribuendo così a una cooperazione sovranazionale più ampiamente integrata. Il Trattato europeo, inoltre, fornisce una base giuridica che consente di ampliare la competenza di EPPO, purché si tratti di reati gravi e di rilevanza transnazionale, da adottarsi all’unanimità.

7.     Polonia, Ungheria, Danimarca, Irlanda e Svezia non partecipano al regolamento; ritiene che in questi Paesi siano necessarie norme che regolino le indagini sull’uso improprio dei fondi europei?

Risponde affermando che questi Paesi debbano prendere atto della loro appartenenza ad un’organizzazione (Unione europea) che comporta ad una necessaria tutela degli interessi finanziari di tale entità.

8.     Rispetto alle indagini transnazionali, ritiene che la disarmonia normativa processual-penale nei diversi Stati membri, possa rappresentare un ostacolo nell’operatività di EPPO? Potrebbe portare ad un rischio di disparità nelle garanzie procedurali o alla realizzazione del rischioso fenomeno del forum shopping?

Il dott. Bianchi riprende il problema già menzionato del rinvio alle normative nazionali. Sebbene il legislatore europeo abbia previsto, nell’intento, di prevenire il fenomeno del forum shopping, stabilendo che il PED incaricato del caso debba determinare le modalità e le procedure d’esecuzione, garantendo il rispetto sia della lex fori che della lex loci, la sentenza della CGUE del 2022 ha chiarito che i controlli giurisdizionali nello Stato d’esecuzione si limitano ai profili esecutivi, senza estendersi alla legittimità o alla proporzionalità della misura. Questo scenario potrebbe portare al rischio di forum shopping.

Tuttavia, il dott. Bianchi osserva che questo fenomeno è più legato al diritto privato europeo, e ritiene che episodi dolosi da parte della Procura siano difficilmente riscontrabili, interpretando il rischio più come una carenza nelle garanzie procedurali.

 

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