Author: Serena Perini
Committee: Media Committee
Date: 14/11/2025
L’European Media Freedom Act, ossia il Regolamento (UE) 2024/1083, è l’intervento legislativo europeo che mira a creare una disciplina organica a tutela dei media. Prima di esso, avevamo comunque delle normative in materia, ma piuttosto frammentate: parliamo principalmente della Direttiva (UE) 2010/13, come modificata poi dalla Direttiva (UE) 2018/1808.
Per dare contesto al quadro normativo anteriore all’EMFA, partendo dalla prima direttiva, essa mirava a porre delle regole comuni in riferimento alle emittenti televisive tradizionali (broadcast) e in parte ai servizi a richiesta (on-demand), riconoscendo in questi servizi l’importanza per la società e per la democrazia, sostenendo la necessità della loro libera circolazione e della creazione di uno spazio unico dell’informazione, per tutti i servizi di media audiovisivi e di radiodiffusione televisiva (lineari e non), e per garantire l’attuazione della direttiva in questione in ogni Stato membro venne istituito il Comitato di contatto, ossia un comitato istituito dalla Commissione, che aveva il compito di riferire ogni problematica presente sul territorio degli Stati membri che potesse ostare all’applicazione della direttiva, oltre che esprimere pareri ed esaminare gli sviluppi raggiunti in materia.
La seconda direttiva invece, del 2018, modifica la precedente in considerazione delle evoluzioni della realtà del mercato: include nella normativa anche i social media. Prima di tutto viene modificato l’art. 1 paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2010/13, introducendo la lettera a-bis), che definisce il “servizio di piattaforma per la condivisione di video” e la b-bis) che definisce il “video generato dall’utente”. Viene inserito poi il capo IX bis: “disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video”.
Il presente Regolamento, 2024/1083, è stato approvato l’11 aprile 2024 ed è entrato formalmente in vigore il 7 maggio 2024 (ma la piena applicazione è stata differita, in particolare si assume come momento di riferimento per l’applicazione delle norme principali l’8 agosto 2025. Altre norme specifiche, invece, come l’art. 20, hanno una decorrenza successiva, datata a maggio 2027). Le ragioni per cui si è ritenuta necessaria l’esistenza del regolamento sono contenute nella sua stessa introduzione. Precisamente, nel primo paragrafo, viene spiegato uno dei problemi principali, e cioè che le norme poste a tutela dei servizi di media non sono uguali in tutti gli Stati membri, e vista l’importanza del diritto all’informazione (e alla comunicazione) si deve imporre una garanzia equa per tutti i fornitori dei suddetti servizi nel territorio comunitario, rendendoli completamente indipendenti e immuni da eventuali interferenze poste in essere da altri poteri, primo dei quali quello politico. Un altro problema centrale che spinge verso una legislazione unitaria in materia lo evidenzia poi il paragrafo 5, e cioè che la frammentazione delle norme sul mercato dei media nell’UE compromette le condizioni per l’esercizio delle attività economiche nel mercato interno da parte dei fornitori di servizi media in diversi settori, tra cui radio e stampa, e pone l’ostacolo maggioritario di poter stabilire attività nei territori degli altri Stati membri, che potrebbero prevedere normative differenti.
Un punto di svolta del regolamento risiede nella nascita del Comitato europeo per i servizi di media, disciplinato dalla sezione 2. Il Comitato sostituisce e succede al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Esso è composto da rappresentanti delle autorità nazionali/organismi nazionali di autoregolamentazione (come AGCOM), e lo stesso elegge un presidente ed un vicepresidente. Le sue funzioni sono principalmente di consulenza: supporta la Commissione e le fornisce competenze tecniche per quanto riguarda la sua funzione di garantire l’applicazione coerente ed efficace del regolamento e per l’attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali ed in relazione ad altre richieste, tra cui quelle di cooperazione tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione; richieste di misure di esecuzione in caso di disaccordi tra autorità/organismo richiedente ed autorità/organismo interpellato; misure nazionali relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione.
Per entrare nel vivo della tutela, l’articolo 4 disciplina i diritti dei fornitori dei servizi di media. Viene loro garantito il diritto in primis di esercitare le loro attività economiche senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto europeo, gli Stati membri devono rispettare la libertà editoriale e l’indipendenza degli stessi fornitori durante l’esercizio delle loro attività professionali. Gli Stati membri devono anche assicurare la protezione delle fonti giornalistiche, astenendosi dal porre in essere una serie di misure, tra cui imporre ai fornitori o al loro personale di rendere informazioni sulle fonti o su comunicazioni riservate; fermare, sanzionare, intercettare, perquisire o attuare un sequestro nei confronti degli stessi soggetti al fine di ottenere informazioni sulle fonti giornalistiche e su comunicazioni riservate. A garanzia dell’indipendenza, invece, troviamo la disciplina per la nomina e il licenziamento del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione, che seguono procedure trasparenti, aperte e non discriminatorie, nonché, per il licenziamento, delle giuste cause basate su criteri oggettivi. Anche il loro mandato ha una durata concepita per garantire un’indipendenza effettiva.
Per concludere, anche i fornitori di servizi media hanno degli obblighi: devono rendere facilmente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni relative la ragione sociale, il nome del proprietario diretto o indiretto della maggioranza delle partecipazioni azionarie, il nome del titolare effettivo e l’importo totale annuo dei fondi pubblici per la pubblicità statale concessa loro e l’importo totale annuo degli introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche o enti pubblici di paesi terzi.
SITOGRAFIA:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401083
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-media-freedom-act.html