Il Sole 24 Ore
             Norme e tributi – 23 dicembre 2023 – pag. 29
                  Corte di giustizia UE

 

Procura Ue, il controllo delle misure in altri Stati va limitato all’esecuzione

Dalla Corte di giustizia Ue prima sentenza (causa C-281/22) sull’interpretazione del regolamento Ue 2017/1939 sull’istituzione della Procura europea antifrode (Eppo). Il primo giudice di rinvio in questa materia è stata la Corte d’appello di Vienna che ha chiesto alla Corte Ue di interpretare gli articoli 31 e 32 del regolamento disciplinanti, da un lato, le misure investigative disposte da un procuratore europeo delegato (Ped) di uno Stato membro (Sm) titolare dell’indagine penale ma che devono essere eseguite in un altro Sm da un altro Ped «incaricato di prestare assistenza», nonché, dall’altro, il controllo del Gip dell’uno e dell’altro Stato membro su tali stesse misure investigative.

La questione ha tratto origine da un’indagine condotta da un Ped di Monaco di Baviera sulle importazioni di biodiesel in Germania e Austria. L’importatrice avrebbe eluso il pagamento dei dazi doganali. Il Ped tedesco ha quindi ordinato una perquisizione, con sequestro di documenti, nei locali della società austriaca destinataria del biodiesel e del suo amministratore.

Tale ordine era stato convalidato dal Gip di Monaco sulla base degli indizi di reato presentati dal Ped «incaricato del caso». Il Ped austriaco «incaricato di prestare assistenza» ha poi disposto la perquisizione dei locali della società e del suo amministratore e ne ha chiesto la convalida al Gip, che l’ha accordata.

Gli imputati hanno contestato la convalida alla Corte d’appello di Vienna sostenendo la mancanza di sufficienti indizi e dei requisiti di proporzionalità e di necessità delle misure.

La Corte d’appello austriaca ha posto alla Corte Ue il seguente quesito: qualora la legislazione dello Stato del Ped «incaricato di prestare assistenza» imponga l’autorizzazione del giudice per una misura investigativa richiesta dal Ped di un altro Stato membro titolare dell’indagine penale, tale giudice è tenuto a esaminare tutti i requisiti sostanziali inerenti alla misura investigativa quali gli indizi di reato, il grado di responsabilità degli imputati e la proporzionalità e necessità della misura investigativa? Problema tanto più complesso come nella causa in questione in cui l’ammissibilità dell’ordine di perquisizione aveva già formato oggetto di un controllo giurisdizionale nello Sm del Ped titolare dell’indagine.

La risposta della Corte Ue è stata chiarissima: il controllo del giudice dello Stato membro in cui la misura dev’essere eseguita dev’essere strettamente limitato alle modalità di esecuzione della misura stessa, a esclusione di qualsiasi riesame dei presupposti sostanziali che nello Sm del Ped titolare dell’indagine avevano giustificato l’adozione della misura e la sua convalida da parte del Gip di quello stesso Stato. Per arrivare a questa conclusione i giudici europei hanno ricordato che nell’ambito del mandato d’arresto europeo (decisione Ue 2002/584) e dell’ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41), l’autorità di esecuzione atti non può controllare il rispetto, da parte dell’autorità giudiziaria che ha emanato tali atti, dei motivi di giustificazione degli stessi e questo, in applicazione del principio fondamentale della fiducia reciproca che è alla base della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Ue. Ammettere che il Gip del Ped «incaricato di prestare assistenza» possa riesaminare la giustificazione sostanziale della misura investigativa avrebbe come risultato che la collaborazione fra Ped appartenenti alla stessa Procura europea risulterebbe «meno efficace» della collaborazione fra Pm di Stati membri diversi. Infatti per verificare i presupposti sostanziali della misura investigativa il Gip dello Sm di esecuzione dovrebbe farsi trasmettere e riesaminare l’intero fascicolo principale dell’indagine, che per di più nella quasi totalità dei casi dovrebbe essere tradotto da una lingua all’altra dell’Ue, con buona pace della rapidità dell’indagine medesima.

La Corte di giustizia ha tuttavia subordinato questa chiara divisione di responsabilità fra Gip dei due (o più) Sm coinvolti in indagini transfrontaliere a una condizione: qualora la misura investigativa comporti una «grave ingerenza» in un diritto fondamentale, la legislazione dello Sm del Ped titolare dell’indagine deve prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulla misura investigativa disposta dal Ped al fine di assicurarne «la legalità e la necessità».

La sentenza C-281/22, che ha accolto in pieno le tesi della Procura europea, della Commissione Ue e dell’Avvocato generale, faciliterà sensibilmente le indagini sui reati lesivi degli interessi finanziari dell’Ue, fra i quali un’importanza crescente stanno assumendo, per quanto riguarda l’Italia, le appropriazioni indebite di fondi del Pnrr.

Enrico Traversa

 

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