Author: Simone Rossitto
Committee: Steppo-Libera: The Civil Society Role Committee
Date: 27/04/2026
Nel periodo compreso tra gli anni ’50 e ’60, la mafia, nonostante i brutali fatti di cronaca che accadevano, veniva ancora raccontata come un’invenzione giornalistica, come semplici fatti di cronaca “folkloristica”.
La mafia ha avuto origine nel XIX secolo, sebbene la sua storia sia circondata da numerosi miti e narrazioni leggendarie già risalenti al medioevo. La sua nascita è stata favorita da un contesto caratterizzato da debolezza delle istituzioni statali, forte concentrazione della proprietà fondiaria e profonde disuguaglianze sociali. Successivamente si è evoluta con l’emergere di gruppi locali che esercitavano funzioni di intermediazione e controllo, offrendo protezione privata in cambio di denaro e fedeltà. Nel tempo, tali gruppi si consolidarono in forme associative più strutturate, fondate sull’intimidazione sistematica, sull’omertà e sul dominio del territorio, fino a configurarsi come organizzazioni criminali stabili, tra cui Cosa Nostra. Il fenomeno si sviluppò dunque come espressione di un potere parallelo, radicato nel tessuto economico e capace di interagire e corrompere la sfera politica e istituzionale, in un quadro di crescente instabilità.
Tra le figure di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata rappresenta un caso emblematico Pio La Torre, politico e sindacalista italiano, simbolo dell’impegno civile contro le mafie. Nato a Palermo, si è formato in un contesto segnato da povertà e disuguaglianze, fattori che hanno alimentato la sua vocazione sociale. Entrato nel Partito Comunista Italiano, La Torre ha dedicato gran parte della sua carriera alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla promozione di interventi legislativi contro la mafia. Rimane scolpito per la proposta della legge che introdusse nel codice penale il reato di “associazione di tipo mafioso”, noto come 416-bis. Secondo la sua prospettiva, non era sufficiente limitarsi ad arrestare i mafiosi, ma bisognava predisporre un impianto giuridico capace di colpire i loro capitali, le società e i patrimoni. Il contributo di Pio La Torre si colloca in un momento storico in cui lo Stato italiano e l’assetto legislativo non disponevano ancora di strumenti adeguati a qualificare e contrastare tale realtà come fenomeno autonomo, distinto dalle forme ordinarie di delinquenza organizzata previste dal codice penale. Prima dell’introduzione dell’art. 416-bis c.p. (disposizione che porta il nome di Pio La Torre), l’azione repressiva dello Stato si fondava prevalentemente sull’art. 416 c.p., relativo all’associazione per delinquere, norma inadeguata a cogliere la complessità del fenomeno mafioso. È all’interno di questo vuoto concettuale e giuridico che si colloca l’elaborazione successiva della nuova fattispecie incriminatrice.
La legge Rognoni-La Torre e il 416-bis.
Ancora oggi, l’art. 416-bis costituisce l’architrave del sistema antimafia e un esempio di come il diritto possa farsi interprete della società, trasformandosi in presidio di legalità e libertà. In esso si riflette l’idea di un diritto penale non meramente punitivo, ma orientato alla salvaguardia della democrazia, alla prevenzione e alla protezione dell’interesse collettivo. Con la legge n. 646 del 1982, nota come legge Rognoni-La Torre, l’ordinamento compie un salto qualitativo decisivo: per la prima volta l’associazione di tipo mafioso viene riconosciuta non come mera sommatoria di reati, ma come realtà criminale strutturata e sistemica, capace di incidere profondamente nel tessuto sociale. La collocazione della disposizione tra i delitti contro l’ordine pubblico evidenzia immediatamente la portata della scelta legislativa. Il legislatore individua in tale forma di criminalità una minaccia che non colpisce soltanto singoli beni giuridici, ma compromette la libertà collettiva, l’eguaglianza sostanziale e i diritti dei cittadini. La disposizione assume un ruolo sia di prevenzione sia di contrasto e mira a salvaguardare la trasparenza dei processi democratici con riferimento allo scambio di voto politico mafioso, riconosce esplicitamente che tali organizzazioni non perseguono soltanto interessi economici, ma mirano a condizionare le rappresentanze politiche, alterando il libero esercizio dei diritti civili e democratici. La norma si presenta dunque come strumento di difesa della cittadinanza attiva e della corretta partecipazione alla vita pubblica.
Secondo Pio La Torre, il contrasto alla mafia richiedeva soprattutto la partecipazione consapevole della società civile. Nel quadro delineato dalla disciplina vigente, l’azione contro la criminalità organizzata non si esaurisce infatti nella repressione statale, ma presuppone un impegno diffuso della collettività. È necessario, il superamento dell’omertà che favorisce tali organizzazioni: la denuncia di estorsioni e minacce, la collaborazione con le autorità e il sostegno a chi decide di testimoniare costituiscono condizioni essenziali per l’efficacia dell’azione giudiziaria. Inoltre, risulta centrale la promozione della legalità attraverso l’educazione e l’informazione: scuole, associazioni e stampa contribuiscono alla diffusione di una cultura antimafia, incidendo soprattutto nei contesti territoriali più esposti e rafforzando la consapevolezza civica quale strumento di prevenzione. Un ulteriore ambito riguarda la trasparenza economica e amministrativa: il rifiuto del pizzo da parte delle imprese, il monitoraggio civico sull’impiego delle risorse pubbliche e l’attenzione ai meccanismi di assegnazione degli appalti rappresentano forme di vigilanza sociale idonee a limitare le infiltrazioni nell’economia legale e nelle istituzioni.
La formulazione dell’art. 416-bis ha inoltre esercitato un’influenza significativa anche a livello europeo: pur non adottando una nozione identica di associazione di tipo mafioso, l’ordinamento dell’Unione ha progressivamente riconosciuto la necessità di anticipare la soglia di intervento rispetto all’accertamento penale definitivo, legittimando strumenti di confisca preventiva, purché assistiti da adeguate garanzie procedurali. Si può infine affermare che il sistema italiano di contrasto alla mafia rappresenti un modello di riferimento, configurandosi come efficace strumento di neutralizzazione del potere economico delle organizzazioni criminali.
21 Marzo: Giornata delle vittime innocenti di Mafia.
Il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Quest’anno la giornata avrà luogo a Torino. Tale ricorrenza rappresenta un momento di memoria pubblica e di raccoglimento collettivo, volto a preservare il ricordo di coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata e chiedere giustizia per chi non ha ancora ottenuto verità. Durante la partecipazione alla cerimonia, ci sarà, in particolare, un momento silenzio in cui verrà letta la lunga lista dei nomi delle vittime innocenti, assume un valore altamente simbolico e pieno di emozioni, contribuendo a rafforzare una coscienza civica fondata sui principi della legalità, della giustizia e della responsabilità sociale. In questo contesto, la presenza di Steppo si configura come un atto di adesione consapevole a tali valori, esprimendo sensibilità etica e impegno civile. Questa prospettiva si inserisce in continuità con l’eredità morale e istituzionale di Pio La Torre, figura emblematica nella lotta contro le mafie, il cui operato rappresenta, per tutti noi, ancora oggi, un esempio che rimane vivo per la promozione della legalità e della partecipazione democratica.