Author: Giulio Maria Civitareale
Committee: AI for Compliance & EPPO Investigations Committee
Date: 03/03/2026
Sommario: 1. Il fatto – 2. La responsabilità penale del produttore di Intelligenza Artificiale: tra idealtipo classico e società postmoderna – 2.1 Il contesto normativo: dal rischio sistemico alla posizione di garanzia – 2.2 L’accertamento del fatto: causalità materiale e imputazione soggettiva – 2.3 Profili sanzionatori e responsabilità dell’ente – 3. Conclusioni: la frammentazione della tutela penale nello spazio digitale e la prospettiva della Procura Europea.
1 Il fatto
Il 25 dicembre 2025, Elon Musk ha annunciato una novità per il suo social X (ex Twitter) e per l’intelligenza artificiale in esso integrata, “Grok”. È stata rilasciata una nuova funzione per modificare e creare video e immagini 1, utilizzabile direttamente dall’interfaccia del social network semplicemente taggando l’account “@grok”. Le conseguenze sono state immediate: la piattaforma è stata inondata da deepnudes 2, ossia immagini fotorealistiche a contenuto sessualmente esplicito generate o alterate tramite intelligenza artificiale a partire da fotografie di soggetti originariamente vestiti. Il Center for Countering Digital Hate ha stimato la produzione di oltre 3 milioni di queste immagini a danno degli utenti della piattaforma – di cui più di 23.000 raffiguranti minori – in appena 11 giorni, tra il 29 dicembre 2025 e l’8 gennaio 2026 3. L’indignazione pubblica e le richieste di chiarimento da parte di cittadini, associazioni e governi non si sono fatte attendere 4. In risposta, il 9 gennaio 2026, l’azienda ha deciso di limitare la funzione di editing esclusivamente agli utenti paganti, e solo il 14 gennaio 2026 lo strumento è stato definitivamente bloccato attraverso l’implementazione dei necessari filtri di sicurezza (safety features) 5. Questo evento senza precedenti ha innescato la reazione di numerose autorità, sia nazionali che sovranazionali. La Commissione Europea, seguita da diverse altre entità, ha immediatamente avviato procedimenti formali a carico della piattaforma 6.
2 La responsabilità penale del produttore di Intelligenza Artificiale: tra idealtipo classico e società postmoderna
2.1 Il contesto normativo: dal rischio sistemico alla posizione di garanzia
Non è da oggi che la dottrina penalistica s’interroga sulle complessità che attanagliano l’intricata tela che avvolge le trame causali, la tipicità della colpevolezza e la personalità della responsabilità penale nella postmodernità 7. Nella c.d. «società del rischio» 8, costituita da organizzazioni a struttura ipercomplessa che frammentano i processi decisionali, rarefacendo il concetto stesso di ascrivibilità della scelta all’individuo quale persona fisica – e rendendo in qualche modo inidoneo il diritto penale nucleare per quell’operazione di individuazione del centro d’imputazione della condotta antigiuridica 9-, ci si scontra con la capacità degli istituti penali tradizionali di reggere il peso della postmodernità. Per poter inquadrare da un punto di vista giuridico la vicenda, è necessario partire da alcune premesse relative proprio al fornitore/produttore di quella che, ai sensi dell’AI Act, viene definita “General Purpose Artificial Intelligence” (GPAI): sulla base dell’articolo 51, Grok risulta infatti essere configurabile come GPAI con rischio sistemico, considerato che Grok 4, rilasciato il 9 luglio 2025, si stima presenti una quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile di 5 × 1026 FLOP, una soglia nettamente superiore a quella minima richiesta 10. L’applicabilità dell’articolo 55 del regolamento 2024/1689 impone ai fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico quattro obblighi fondamentali: valutare il modello (compreso lo svolgimento di adversarial testing pre-rilascio 11), mitigare costantemente i rischi sistemici, segnalare tempestivamente gli incidenti gravi all’Ufficio per l’IA e garantire un’adeguata cybersicurezza fisica e digitale. Come sottolineato dai considerando 110 e 114, tali rischi sistemici (che includono la diffusione di contenuti illeciti o abusi intenzionali) possono emergere in qualsiasi momento del ciclo di vita dell’IA. Pertanto, la normativa richiede che i fornitori adottino policy di governance rigorose, effettuino un monitoraggio continuo post-rilascio e cooperino attivamente con gli altri attori della catena del valore. Risulta evidente come, in capo al fornitore, possa evidenziarsi una posizione di garanzia, e quindi un dovere di controllo sul modello rilasciato. La posizione di controllo si esercita su determinate fonti di pericolo, quali che siano i beni giuridici che ne risultano minacciati, e dunque il garante ha il compito di neutralizzare i pericoli che rientrano nella sua sfera di signoria 12. Volendo comunque adeguarsi ad una posizione garantista, rispettosa del principio di legalità e che dunque si adagi su di una impalcatura intermedia tra teoria formalista e sostanzialista delle posizioni di garanzia, tenendo a mente i criteri di incapacità del titolare del bene giuridico all’autoprotezione, la specialità dell’obbligo in capo al garante e la preesistenza dei poteri impeditivi al pericolo 13, il caso concreto non pare creare particolari crucci in relazione alla limpidità e solidità giuridico-formale degli obblighi di garanzia derivanti dalla fonte unionale alla luce dell’articolo 40 cpv. c.p.
2.2 L’accertamento del fatto: causalità materiale e imputazione soggettiva
In genere, per verificare il nesso di causalità, è invece necessario procedere a stabilire quali siano le condizioni negative (quelle che, se si “aggiunge mentalmente” al decorso causale reale un elemento ipotetico, fanno venir meno l’evento) e le condizioni positive (quelle che, eliminate mentalmente dal decorso causale, fanno venir meno l’evento, essendo la loro presenza ad averlo causato), effettuato per mezzo di giudizio controfattuale di natura ipotetica, nel quale in protasi si inserisce un enunciato di tenore opposto a quanto si è storicamente verificato 14. Appena utile sottolineare l’evidente equipollenza sul piano causale tra le due condizioni, trattandosi di condicio sine qua non, tutt’al più tautologica per le condizioni positive. Si deve qui subito segnalare un punto a favore, rispetto alle problematiche classiche del danno da prodotto, che si rinviene nel caso concreto all’attenzione: qui il nesso causale che lega produttore-prodotto-evento è lapalissiano ed insovvertibile 15, non ci troviamo nelle condizioni di diacronia e web of causation che caratterizzano le incertezze nomologiche nel ricondurre il nesso eziologico a certezze di tipo scientifico 16. Diventa tuttavia necessario chiedersi, sotto il paradigma della doppia sussunzione, se addizionando mentalmente l’azione doverosa omessa, l’evento non si sarebbe verificato 17. Nel caso di specie lo sforzo ipotetico non risulta gargantuesco, infatti la causalità omissiva qui dismette i panni della prognosi probabilistica per vestire quelli della certezza storica: l’implementazione tardiva delle misure ha azzerato l’evento hic et nunc, dimostrando oltre ogni ragionevole dubbio che l’azione doverosa omessa aveva efficacia impeditiva certa. Si presenta una rara circostanza in cui la permanenza della violazione cautelare “di durata” ci consente di stagliare lo sguardo su un futuro già verificatosi, fondando un giudizio ex ante a base diagnostica, non più prognostica. Ora che abbiamo fissato alcuni punti fermi, è necessario domandarsi se vi sia effettiva possibilità di ascrivere al fornitore (partecipe) le condotte, commissive mediante omissione, in concorso con gli utenti (autori), essendo stata l’omissione dell’adozione di adeguate safety features una conditio sine qua non per la commissione dei fatti di reato, e rappresentando il fornitore un partecipe materiale, agevolatore insostituibile della condotta per accedere ai fatti tipici di cui agli artt. 600-quater-1 c.p. (perseguibile d’ufficio) e al neointrodotto 612-quater c.p. (perseguibile a querela di parte) 18. Le conseguenze di questa impostazione sono severe sul piano dell’elemento soggettivo: va accertato il dolo, almeno nella sua forma obliqua più sfumata, ossia il dolo eventuale. Il dolo nei reati omissivi si articola innanzitutto nella consapevolezza della propria posizione di garanzia, a cui si affianca necessariamente la rappresentazione del presupposto di fatto che rende attuale il dovere di intervento, ossia la percezione del pericolo concreto per il bene tutelato, per poi culminare nella scelta volontaria di non compiere l’azione impeditiva finale, pur essendo questa possibile ed efficace, accettando così il verificarsi dell’evento come conseguenza diretta della propria omissione 19. Illuminanti, quasi profetiche, le parole di Eusebi sul tema della compatibilità del dolo eventuale col reato omissivo improprio: «Perché non sia così bisognerebbe (forse) poter ipotizzare situazioni nelle quali l’omettere sia davvero psicologicamente determinato, addirittura, dalla prospettiva di conseguire un fine che nulla abbia a che fare con l’evitare gli oneri dell’adempimento e che sia conseguibile, dato il ruolo del soggetto interessato, proprio non adempiendo: con uno sforzo di fantasia, potremmo pensare al soggetto garante il quale (disposto a pagare il prezzo di cui sopra) non usi uno strumento salvavita messo a sua disposizione, in quanto lo voglia rivendere traendone profitto.» 20.
Paradigmatico come quello che poteva sembrare uno sforzo di fantasia ieri, diviene una realtà tangibile oggi. Dunque, in breve, si ha dolo eventuale quando la volontà non si dirige in modo diretto verso l’evento, ma l’agente lo accetta quale conseguenza eventuale o accessoria del proprio agire, anche a costo che si verifichi l’evento 21. Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, da sempre tormentata questione dottrinale, consta nel quid pluris che il primo richiede: la volontà 22. Il dolo è infatti caratterizzato dal suo aspetto naturalistico che ignorare porta a deformazioni pericolose, che cadono in una normativizzazione atipica della fattispecie dolosa, sovrapponendola alla colpa con previsione ex art. 61, n. 3 c.p. 23.
La più celebre teoria volta alla valorizzazione della volontà nel contesto del dolo eventuale è il risultato del lavoro di Reinhard Frank, riassunto nelle due note formule 24: la prima stabilisce che “la previsione dell’evento come possibile integra quindi il concetto del dolo solo quando la previsione dello stesso come certo non avrebbe trattenuto l’agente, non avrebbe avuto il significato di un motivo contrastante decisivo”, la seconda invece postula “può essere così o altrimenti, succedere così o altrimenti, in ogni caso io agisco” 25. D’altronde anche la Corte di cassazione fornisce una serie di “indici” forieri dell’elemento soggettivo doloso, tra i quali il più importante è la suddetta prima formula di Frank, che serve appunto ad accertare che l’agente non si sarebbe comunque astenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della certa verificazione dell’evento 26. Non si andrà qui a scandagliare ogni ulteriore “indicatore” del dolo, restando comunque il più forte e rappresentativo quello della verificazione della summenzionata formula: la peculiarità del caso concreto, come già abbiamo in precedenza rilevato, sta proprio nella condotta “di durata”, che ci consente uno sguardo “al futuro” di ciò che è stato realmente fatto nel susseguirsi degli eventi. Invero, se già si può ipotizzare con un ottimo margine di certezza che la società fosse pienamente consapevole dei rischi – che sfiorano la certezza oggettiva – degli eventi che si sarebbero susseguiti al rilascio di un modello senza alcuna safety feature implementata, e questo sia per massima di esperienza, tanto evidente da non necessitare complesse argomentazioni (d’altronde la totale inapplicazione di salvaguardie a un prodotto intrinsecamente pericoloso non può per antonomasia essere conforme alle best practice di sicurezza), sia perché vi furono pure segnalazioni formali alle autorità statunitensi già diversi mesi prima della vittimizzazione di massa in discussione 27. Ma se questo non fosse sufficiente, nonostante la produzione per 11 giorni consecutivi, un periodo che avrebbe consentito a chiunque di ravvedersi di un errore, non furono adottate misure di contenimento. Vieppiù, denotando l’assoluto disinteresse per il pregiudizio al bene giuridico, dopo le segnalazioni di massa la funzione fu limitata per ulteriori 5 giorni ai soli utenti paganti, un elemento preclusivo di ogni ricostruzione in chiave meramente colposa sulla scorta della ’sincera fiducia nella mancata realizzazione del rischio’ da parte dell’agente, e che sancisce ineluttabilmente il sotteso interesse economico della condotta antigiuridica, indice rivelatore di una strategia deliberata di differenziazione competitiva. Infatti, mentre competitor come Google (Veo) e OpenAI (Sora) implementano rigorose salvaguardie, xAI sembra aver scelto la via della deregolamentazione, rimuovendo le barriere di moderazione e utilizzando la retorica della ’libertà di parola’ per mascherare un obiettivo commerciale aggressivo, a scapito di chi poi ne ha pagato il prezzo.
2.3 Profili sanzionatori e responsabilità dell’ente
Sul piano sanzionatorio, l’unico istituto che sembra attenuare la già compromessa posizione della società (e delle figure interne che si dovessero identificare come direttamente responsabili alla luce delle posizioni di garanzia), è l’applicabilità del cumulo giuridico ex art. 21 d.lgs 231/2001 (per l’ente) e del reato continuato ex art. 81, comma 2 c.p. (per le persone fisiche) 28, infatti la società ha messo a disposizione lo strumento materiale (la funzione di editor d’immagini presente in Grok stesso), che i singoli utenti hanno utilizzato per la produzione di immagini pornografiche non consensuali e pedopornografiche, divenendo concorrente nei reati di cui agli artt. 600-quater-1 e 612-quater c.p., peraltro con una condotta insostituibile, essendo incorporata nella piattaforma la possibilità di invocare Grok, e solo Grok, per la modifica diretta e pubblica delle immagini oggetto di alterazione 29. Se questa lettura dovesse rivelarsi corretta, si aprirebbero le porte della responsabilità dell’ente alla luce del modello 231, che all’articolo 25-quinquies prevede sia sanzioni in quote che interdittive per il reato di cui all’art. 600-quater-1 c.p.
3 Conclusioni: la frammentazione della tutela penale nello spazio digitale e la prospettiva della Procura Europea
L’analisi del caso “Grok” ha evidenziato come la dimensione dei reati informatici, affiancata e amplificata dall’IA, possa facilmente raggiungere strutturalmente forme di criminalità transnazionale. Di fronte a tale fenomenologia, la risposta dei singoli ordinamenti nazionali rischia di essere frammentaria e inefficace. È qui che si inserisce la necessità di un intervento a livello unionale. Con il Trattato di Lisbona, l’Ue ha consolidato lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (SLSG), superando la vecchia struttura a pilastri per passare a un sistema di cooperazione in materia penale gestita direttamente dalle autorità giudiziarie dei Paesi coinvolti 30. Tuttavia, applicare il modello EPPO al caso Grok svela l’attuale limite del sistema: attualmente l’EPPO è competente esclusivamente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (reati PIF), come definiti dalla direttiva 2017/1371/UE 31. Il caso di specie offre però l’occasione per argomentare a favore dell’attivazione della “clausola evolutiva” contenuta nell’articolo 86, paragrafo 4, del TFUE 32. Tale norma prevede che il Consiglio Europeo possa decidere (all’unanimità) di estendere le attribuzioni della Procura Europea alla lotta contro la “criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale” 33. Gli strumenti attuali di cooperazione orizzontale consentono il coordinamento delle indagini, che rischiano di frammentarsi tra i vari Stati in cui risiedono le vittime o si trovano i server 34, attraverso Eurojust. Il compito di Eurojust non è quello di indagare direttamente, ma di “sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali”, specialmente quando si tratta di forme di criminalità grave, indicate all’allegato 1 del regolamento 2018/1727/UE, la cui area di competenza copre sia la criminalità informatica che la pedopornografia 35. La volatilità intrinseca del cloud computing, che disperde il dato su server transnazionali rendendo inefficaci i criteri tradizionali di territorialità, è affrontata dal regolamento 2023/1543/UE e direttiva 2023/1544/UE 36 attraverso un sistema binario di interazione diretta tra autorità giudiziaria e service providers 37. Il sistema si basa sull’Ordine Europeo di Conservazione (EPOC-PR), per il congelamento cautelare dei dati (60 giorni, prorogabili), e sull’Ordine Europeo di Produzione (EPOC), per la loro trasmissione effettiva. L’EPOC garantisce la tempestività investigativa, superando le rogatorie con obblighi di risposta perentori (10 giorni, ridotti a 8 ore in emergenza), nel pieno rispetto delle garanzie difensive fondamentali 38. Questi strumenti di cooperazione sembrano attenuare, ma non risolvere, le criticità date dalla dispersione territoriale e normativa delle indagini tra Paesi membri. In conclusione ci troviamo dinnanzi al primo evento megalico di danno da intelligenza artificiale, il carattere transnazionale e la vittimizzazione di massa che ne sono derivati richiedono capacità di risposta organiche da parte degli ordinamenti, la cui frammentazione sul fronte d’indagine non sembra favorire la necessaria prontezza e omogeneità volte a svolgere con solidità la funzione generalpreventiva della norma penale, né offrire adeguata tutela alle vittime del reato, determinando risposte lente e disorganiche da parte delle autorità dei singoli Stati coinvolti.
- L’annuncio è reperibile al seguente link: https://x.com/elonmusk/status/2004023623078891674↩︎
- L’articolo sul sole 24 ore “Grok di Elon Musk: scandali di deepfake sessuali e sfide legali tra innovazione e responsabilità” reperibile al link: https://www.ilsole24ore.com/art/grok-elon-musk-scandali-deepfake-sessuali-e-sfide-legali-innovazione-e-responsabilita-AIO4Rgr?refresh_ce=1↩︎
- CCDH, “Grok floods X with sexualized images of women and children”, consultabile al link: https://counterhate.com/research/grok-floods-x-with-sexualized-images/↩︎
- BBC, “Ofcom asks X about reports its Grok AI makes sexualised images of children”, 5 gennaio 2026; reperibile al link: https://www.bbc.com/news/articles/c5y5w0k99r1o↩︎
- The Times, “Grok restricts image undressing — except for paying customers”, 9 gennaio 2026; reperibile presso il link: https://www.thetimes.com/uk/social-media/article/grok-ai-x-elon-musk-news-lwkp5cdn6; BBC, “X to stop Grok AI from undressing images of real people after backlash”, 15 gennaio 2026, reperibile al seguente link: https://www.bbc.com/news/articles/ce8gz8g2qnlo↩︎
- Vedi tra tutti: Press Corner, “Commission investigates Grok and X’s recommender systems under the Digital Services Act”, 26 gennaio 2026, link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_203; Comunicato stampa del GPDP italiano, “Deepfake, il Garante avverte: a rischio diritti e libertà fondamentali”, 8 gennaio 2026, link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10207147; Reuters, “Paris cybercrime unit searches X office; Musk summoned”, 3 febbraio 2026, consultabile al link: https://www.reuters.com/world/europe/paris-prosecutors-cybercrime-unit-searches-french-office-musks-x-2026-02-03/; Ico., “ICO announces investigation into Grok”, 3 febbraio 2026, link: https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/02/ico-announces-investigation-into-grok/↩︎
- C. E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 1220 ss; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali, 2004; C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pp. 354 ss; L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 71 ss; F. STELLA, Giustizia e modernità, 2003.↩︎
- U. BECK, Risk Society: Towards a New Modernity, 1992, p. 21. L’A. definisce il rischio come “a systematic way of dealing with hazards and insecurities induced and introduced by modernization itself”; N. LUHMANN, Risk: A Sociological Theory, 1993, p. 28. Nelle parole dell’A. “If there are no guaranteed risk-free decisions, one must abandon the hope that more research and more knowledge will permit a shift from risk to security. Practical experience tends to teach us the opposite: the more we know, the better we know what we do not know, and the more elaborate our risk awareness becomes”↩︎
- C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali, cit., p. 301 ss.↩︎
- Vedi la tabella con le stime dei FLOP di addestramento in: Epoch AI, Data on AI Models, 2025.↩︎
- Si intende il c.d. “red-teaming”, ossia la pratica di simulare attacchi informatici nell’ottica di garantire la sicurezza del prodotto, che nel caso dei modelli di IA comprendono altresì i tentativi di jailbreak↩︎
- G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, 1979, pp. 132–133 e 189 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, 1983, p. 308 ss.↩︎
- Come proposto da R. ORLANDI, Posizione di garanzia e formante giurisprudenziale alla ricerca della «legalità perduta» del reato omissivo improprio, in Cassazione penale, 2025, p. 3961 ss.↩︎
- Cfr. C. E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, pp. 821 ss.; M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per «l’aumento del rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 32 ss.; F. MANTOVANI, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 984 ss.; G. MARINUCCI, Causalità reale e causalità ipotetica nell’omissione impropria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 523 ss.; G. PAVICH, La colpa penale, 2013. Vediamo qui la metamorfosi della dommatica in tema di causalità omissiva, con Paliero che teorizza per la causalità omissiva un «paradigma misto» che, data la natura prognostica del giudizio, ammette strutturalmente una componente probabilistica (stocastica) nell’accertamento dell’efficacia impeditiva, e Donini che rifiuta l’ingresso della probabilità nel nesso causale materiale (art. 40 c.p.), che richiede certezza, confinando la valutazione probabilistica (aumento del rischio) esclusivamente al giudizio sull’evitabilità dell’evento in sede di colpa (art. 43 c.p.); Mantovani, Marinucci e Pavich, allineandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Franzese, sostengono che la natura ipotetica del giudizio non giustifica un accertamento meno rigoroso: il nesso deve fondarsi sulla «probabilità logica» (o «alto grado di credibilità razionale») e non su quella meramente statistica, applicando i medesimi criteri di valutazione probatoria sia ai reati commissivi che a quelli omissivi.↩︎
- Si riscontra una certa continuità con la materialità che facilita l’accertamento nei sinistri che coinvolgono auto a guida autonoma. Non differentemente, infatti, non v’è ragione di dubitare del nesso estremamente diretto tra fornitore e modello, che pur essendo oggetto immateriale, rimane legato indissolubilmente al suo produttore in maniera ontologica. Vedi: M. LANZI, Self-driving cars e responsabilità penale. La gestione del «rischio stradale» nell’era dell’intelligenza artificiale, 2023, pp. 232–233.↩︎
- Per un’esaustiva trattazione del nesso causale C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali, cit., p. 140 ss.↩︎
- F. MANTOVANI, G. FIORA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2023, pp. 155, 156.↩︎
- Per un approfondimento sul tema vedi: L. SCOLLO, L’intelligenza artificiale entra nel Codice penale, in Dir. pen. proc., 2025, pp. 693 ss.↩︎
- Così F. MANTOVANI, G. FIORA, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 320.; sulla compatibilità del reato omissivo col dolo eventuale vedi p. 322.↩︎
- L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1095.↩︎
- F. MANTOVANI, G. FIORA, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 312.↩︎
- G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 239., che tuttavia prospetta la necessità dell’intervento del legislatore per il paventato assorbimento di condotte colpose dal dolo eventuale; G. PAVICH, La colpa penale, cit., p. 118., che riporta l’opinione di Pagliaro che parla del quid pluris come disprezzo al bene giuridico.↩︎
- G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa, cit., pp. 234, 235., che riporta la posizione del Bricola in nota 22 e critica la rivitalizzazione del dolus in re ipsa; L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, cit., p. 1092 ss.; M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per «l’aumento del rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, cit., p. 83. critica l’operazione delle Sezioni Unite quando, basandosi sull’alta probabilità dell’evento, deducono il dolo diretto. Questo percorso “oggettivizzante” permette di inferire il dolo come “realtà normativa (che si ’imputa’), anziché strettamente soggettiva (che si ’accerta’)”; M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente., in Dir. pen. cont., 2014, p. 92 ss.↩︎
- M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 101., che riporta in nota 128 le opere dello studioso R. Frank, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, cit., 211 ss., 217; Id., Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, Mohr, Tübingen, 1931, 190 s.↩︎
- Ibidem↩︎
- Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 37606, dep. il 16 settembre 2015.; nello stesso senso Cass. Sez. Un., sentenza Espenhahn, n. 38343 del 2014. Per un commento cfr. le opposte posizioni di M. ROMANO, Dolo eventuale e corte di cassazione a sezioni unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 559 ss. e L. EUSEBI, Formula di frank e dolo eventuale in cass., s.u., 24 aprile 2014 (thyssenkrupp), in Riv. it. dir. proc. pen, 2015, pp. 623 ss.↩︎
- In una lettera inviata il 14 agosto 2025 da una coalizione di organizzazioni non-profit alle autorità federali e statali degli Stati Uniti, si richiede un’indagine urgente su xAI e la sua piattaforma “Grok Imagine”. Le organizzazioni denunciano che la modalità “Spicy” faciliti la creazione di deepnude non consensuali di persone reali e celebrità, violando potenzialmente le leggi sulla privacy, la protezione dei minori e le pratiche commerciali sleali. Viene inoltre contestato l’uso di sistemi di verifica dell’età inadeguati e manipolatori, oltre all’impiego di dati e foto degli utenti per l’addestramento dell’intelligenza artificiale senza un esplicito consenso; la lettera è consultabile al link: https://consumerfed.org/wp-content/uploads/2025/08/Spicy-Grok-Request-for-Investigation-Consumer-Coalition.pdf↩︎
- G. MARINUCCI, D. EMILIO, G. L. GATTA, Manuale di diritto penale parte generale, 2024, p. 649 ss.↩︎
- Ivi, p. 585, che enuncia: «si ha concorso materiale quando una condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per l’esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da parte di altri.».↩︎
- R. F. KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, 2022, p. 8.↩︎
- Ivi, 291 ss↩︎
- Sulla possibilità di estendere la competenza EPPO alla violazione delle misure restrittive dell’Ue P. CSONKA, L. ZOLI, The New Directive on the Violation of Union Restrictive Measures in the Context of the EPPO, in eucrim, 2024, p. 79.↩︎
- R. F. KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, pp. 291, 292↩︎
- Alla stessa conclusione perviene in materia di terrorismo la Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo – Un’Europa che protegge: un’iniziativa per estendere le competenze della Procura europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontaliero, 2018. che statuisce al paragrafo 3.1 «Attualmente le autorità di contrasto e giudiziarie nazionali sono le uniche responsabili dello svolgimento delle indagini, dell’esercizio dell’azione penale e del rinvio a giudizio in relazione ai reati di terrorismo. I loro poteri si arrestano tuttavia alle frontiere nazionali, mentre i reati di terrorismo molto spesso hanno una dimensione transfrontaliera […] i casi di terrorismo sono oggetto di indagini e azioni penali parallele e isolate nei diversi Stati membri. Pertanto la loro complessità e/o la loro natura transfrontaliera non sono sempre adeguatamente considerate. I confini della giurisdizione nazionale possono quindi rappresentare un impedimento alla comprensione e al contrasto delle attività di terroristi e cellule o reti terroristiche transfrontalieri»↩︎
- R. F. KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, pp. 273, 274; F. GIUFFRIDA, The European Public Prosecutor’s Office: King without kingdom?, in CEPS, 2017, p. 5.↩︎
- Per un’analisi delle negoziazioni che hanno portato all’approvazione del pacchetto e-evidence e uno sguardo alle prospettive future v. G. FORLANI, The E-evidence Package The Happy Ending of a Long Negotiation Saga, in eucrim, 2023, p. 174 ss.↩︎
- Vedi A. JUSZCZAK, E. SASON, The Use of Electronic Evidence in the European Area of Freedom, Security, and Justice An Introduction to the New EU Package on E-evidence, in eucrim, 2023, p. 183., che evidenzia come l’acquisizione di prove digitali archiviate su server di provider situati in altra giurisdizione rappresenti ormai il 65% delle richieste totali di accesso, secondo quanto riportato nel Commission Staff Working Document (2018) 118 final relativo all’impatto del c.d. e-evidence package.↩︎
- R. F. KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, pp. 538, 539; per i punti chiave del nuovo regolamento consulta il link: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/electronic-evidence-in-criminal-proceedings.html↩︎