Author: Umberta Colella Tommasi
Committee: Media Committee
Date: 22/11/2025
La libertà di informazione come diritto fondamentale
L’attentato contro il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre 2025, riporta alla ribalta il tema della libertà di informazione in Italia e in Europa. La libertà di informazione costituisce un pilastro essenziale della vita democratica. In Italia è sancita dall’art. 21 della Costituzione, che stabilisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
A livello sovranazionale, il diritto alla libertà di espressione è garantito dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che afferma: “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”, e dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che ribadisce “ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”. Il clima di intimidazione a cui è stato finora sottoposto il giornalista Ranucci e l’attentato da lui subito rappresentano un grave vulnus al diritto di informazione, poiché mirano a intimidire non soltanto il singolo cronista, ma la collettività.
European Media Freedom Act: contenuti e principi
Inoltre l’episodio richiama alla nostra attenzione la recente approvazione dell’European Media Freedom Act (Reg. UE 2024/1083), entrato in vigore il 7 maggio 2024, con piena applicazione prevista dall’8 agosto 2025. Esso introduce un quadro normativo comune volto a garantire l’indipendenza e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri dell’UE. Nell’art. 2 si afferma un principio di portata universale che condensa ed esprime la forte preoccupazione dell’Unione Europea di tutelare in tutte le sue forme la libertà di informazione. Si afferma infatti “Considerato il ruolo unico dei servizi di media, tutelare la libertà e il pluralismo dei media, quali due dei pilastri principali della democrazia e dello Stato di diritto, costituisce un aspetto essenziale per il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Occorre che l’Unione sostenga il settore dei media affinché possa cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali”.
Inoltre l’art. 4 del regolamento stabilisce che gli Stati membri garantiscano che i fornitori di servizi di media possano operare senza interferenze politiche o economiche e l’art.17 riconosce il ruolo di bene pubblico dei contenuti dell’informazione. A garanzia della libertà dei giornalisti l’art. 19 impone agli Stati di adottare misure efficaci per proteggere i giornalisti e le loro fonti da minacce, violenze o sorveglianza illegittima. La difesa del diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione viene infine ribadito dall’art. 27 che promuove i valori della democrazia, della diversità culturale e della coesione sociale.
Altri documenti importanti sul tema della libertà di informazione sono:
– la “Relazione sullo Stato di Diritto” che è uno strumento annuale della Commissione Europea che valuta e monitora la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri dell’UE;
– il monitoraggio del pluralismo nei media dell’Osservatorio del pluralismo dei media (MPM), uno strumento scientifico dell’Unione Europea per monitorare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media negli Stati membri.
Infine l’EMFA istituisce l’European Board for Media Services, con il compito di monitorare il rispetto dei principi di libertà dei media e di cooperare con le autorità nazionali di regolamentazione. Questo organo funge da garante nella difesa della democrazia e nella tutela dei diritti fondamentali, inclusa la libertà di espressione.
Il fatto e il contesto
Il nesso tra l’attacco subito da Ranucci e le garanzie poste dal diritto europeo e costituzionale, in connessione con l’ipotetica eventuale competenza della Procura europea (EPPO), in caso di collegamenti con organizzazioni criminali transnazionali, rappresenta la finalità di questo articolo. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, hanno preso in esame varie piste, dalle ritorsioni legate a inchieste giornalistiche su ambienti mafiosi e corruttivi, fino a possibili collegamenti con reti criminali transnazionali. Ranucci è da anni oggetto di minacce e intimidazioni per la sua attività investigativa, spesso centrata su intrecci di potere tra criminalità organizzata, politica e affari pubblici. L’attentato del 2025, avvenuto in concomitanza con la piena entrata in vigore del European Media Freedom Act (EMFA), ha sollevato un acceso dibattito sulla condizione dei giornalisti in Italia e sulla capacità delle istituzioni europee di garantire la libertà di stampa come diritto fondamentale.
La protezione dei giornalisti in Italia, in Europa e nel mondo
Nel mondo la libertà di stampa è sempre più minacciata e l’Italia scende ancora nella classifica globale stilata da Reporters Sans Frontieres, perdendo tre gradini sul 2024 e piazzandosi al 49mo posto, il risultato peggiore in Europa Occidentale. La Norvegia rimane leader e modello nella classifica globale, seguita da Estonia e Paesi Bassi. In fondo alla classifica ci sono Cina, Corea del Nord ed Eritrea, che si collocano rispettivamente alla 178ma, 179ma e 180ma posizione.
«La situazione della libertà di stampa globale nel 2025 è ai minimi storici», spiega l’organizzazione nella sua analisi. «Più di metà della popolazione mondiale vive in paesi con una situazione ’molto grave’». Per Rsf «la libertà di stampa in Italia continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, in particolare nel sud del Paese, nonché da vari gruppi estremisti che commettono atti di violenza”. (dal Sole24ore del 2 maggio 2025 – Rsf: nel 2025 libertà di stampa globale al minimo storico, l’Italia scende al 49° posto).
Il ruolo dell’EPPO e i limiti di competenza in materia di criminalità organizzata
La Procura europea (EPPO), istituita dal Regolamento (UE) 2017/1939, ha il compito di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come frodi, corruzione e riciclaggio di fondi UE. La competenza dell’EPPO è funzionale: si attiva solo in presenza di un nesso tra il reato e il bilancio dell’Unione. Nel caso Ranucci, un’eventuale attribuzione dell’attentato a organizzazioni criminali internazionali non comporterebbe automaticamente la competenza dell’EPPO, a meno che non emergano legami con frodi o appalti europei. In assenza di tali elementi, la competenza resta delle autorità italiane, eventualmente in cooperazione con Europol o Eurojust.
Considerazioni conclusive
L’attentato contro Sigfrido Ranucci ripropone il problema della tutela della libertà di informazione, attraverso azioni e misure concrete atte a garantire la professionalità e la sicurezza dei giornalisti. Il passo avanti compiuto con l’entrata in vigore dell’EMFA non risolve del tutto il problema. Problema che resta, allo stato, affidato alla volontà politica e alla capacità degli Stati membri di garantire, attraverso normative rispettose dei principi dello Stato di diritto, la protezione dei giornalisti e la tutela della libertà di informazione. Ecco perché oggi ci troviamo di fronte al rischio concreto che i principi dell’EFMA restino sulla carta, se non accompagnati da misure concrete. Quali potrebbero essere queste misure è l’interrogativo che questo articolo vuole mettere in evidenza. L’auspicio è che l’UE prenda in considerazione di estendere le competenze dell’EPPO o di creare un meccanismo di protezione dei giornalisti europei contro le minacce transnazionali.
Riferimenti normativi e bibliografici essenziali
– Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21.
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11.
– Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 10.
– Regolamento (UE) 2024/1083, European Media Freedom Act.
– Regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della European Public Prosecutor’s Office (EPPO).
– Commissione europea, 2024 Rule of Law Report – Italy Chapter.
– https://media-board.europa.eu/index_en
– https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/monitoring-media-pluralism
– Reporter Sans Frontières, World Press Freedom Index 2025.
– https://www.steppo-eulaw.com/
– Fonti giornalistiche: La Repubblica, ANSA, La Stampa, ottobre 2025,
– Il Sole24ore https://www.ilsole24ore.com/art/rsf-2025-liberta-stampa-globale-minimo-storico-l-italia-scende-49-posto-AHVWq0Y